Sentenza del 31/05/2017 n. 2420 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Rimborso - Cessata attività - Dichiarazione ex art. 74 bis - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della richiesta di rimborso del credito IVA conseguente alla cessazione dell'attività. In particolare, si discuteva se fosse sufficiente la dichiarazione presentata dall'imprenditore ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 633/1972, relativa alla chiusura della liquidazione dell'azienda, oppure se fosse necessaria la dichiarazione resa dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 74-bis del medesimo decreto.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata ritenuta legittima. Ai fini della validità della domanda, sono ammissibili sia la dichiarazione dell'imprenditore ex art. 35 del d.P.R. 633/1972, sia la dichiarazione del curatore fallimentare o del commissario liquidatore ex art. 74-bis, poiché entrambe attestano la cessazione dell'attività aziendale. Il principio affermato esclude quindi che la dichiarazione ex art. 74-bis sia l'unico documento idoneo a dimostrare il presupposto del rimborso.
Norme richiamate
Art. 35 del d.P.R. 633/1972
La dichiarazione di cessazione dell'attività e di chiusura della liquidazione dell'azienda può costituire documentazione idonea ai fini della richiesta di rimborso del credito IVA.
Art. 74-bis del d.P.R. 633/1972
La dichiarazione resa dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore è anch'essa idonea a comprovare la cessazione dell'attività e a sostenere la richiesta di rimborso del credito IVA.
Massime di principio
- Nel rimborso IVA per cessazione dell'attività, il requisito essenziale è la prova effettiva della cessazione, non l'utilizzo di una sola e specifica tipologia di dichiarazione.
- Quando più documenti previsti dalla normativa attestano il medesimo presupposto sostanziale, l'Amministrazione non dovrebbe negare il rimborso per il solo fatto che sia stata prodotta una dichiarazione diversa da quella preferita, purché idonea e regolare.
- La dichiarazione ex art. 74-bis è particolarmente pertinente nelle procedure concorsuali, ma non esclude automaticamente la validità della dichiarazione ordinaria di cessazione prevista dall'art. 35.
- In situazioni analoghe occorre verificare che la documentazione dimostri chiaramente la cessazione dell'attività e che il credito IVA sia correttamente indicato e documentato.
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