Cassazione Penale, Sentenza n. 1286/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del 7/06/2024 relativo al telefono cellulare della Bozzano. La ricorrente deduce carenza assoluta di motivazione del decreto originario (richiamo solo agli artt. 371-bis e 378 c.p. senza specificazione dei fatti, senza spiegare perché il contenuto del telefono fosse necessario alle indagini, specie laddove i tabulati telefonici avevano già documentato frequenza e orari dei contatti) e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per l'incarico peritale disposto dal PM che autorizzava l'estrazione e copia forense integrale della memoria del cellulare senza delimitazione dell'ambito di ricerca.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di sequestro fosse privo di adeguata motivazione quanto alla rilevanza probatoria del contenuto del telefono (la motivazione non specificava la finalità concreta e non era integrabile dal Tribunale in sede di riesame in caso di radicale carenza) e che il sequestro e la copia forense integrale violassero il principio di proporzionalità, mancando l'indicazione dei criteri di selezione, del perimetro temporale e delle ragioni per l'accesso all'intera massa di dati. Ha dichiarato la nullità del decreto e degli atti consequenziali (compresa la copia forense) e ha disposto il dissequestro e la restituzione immediata del telefono all'avente diritto.
Norme richiamate
art. 371-bis cod. pen.
Articolo indicato nel decreto come titolo di reato contestato; la Corte rileva che il mero richiamo all'articolo senza descrizione dei fatti non soddisfa l'obbligo motivazionale del PM per il sequestro probatorio.
art. 378 cod. pen.
Altro titolo di reato richiamato nel decreto; la Corte osserva l'insufficienza di una generica indicazione normativa senza collegamento concreto con i beni sequestrati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione; il ricorso è stato proposto nei limiti di tale norma.
art. 15 Cost.
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
La Corte ricorda che la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni è tutelata costituzionalmente e la limitazione di tale segretezza richiede atto motivato dell'autorità giudiziaria; tale tutela si estende anche alle comunicazioni elettroniche conservate nei dispositivi.
art. 254 cod. proc. pen.
Applicabile all'acquisizione della messaggistica e dati conservati: la Corte afferma che l'accesso alla corrispondenza conservata richiede il provvedimento dell'autorità giudiziaria e non l'accesso diretto della Polizia giudiziaria.
art. 353 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'ipotesi di apertura di plichi o corrispondenza con autorizzazione del PM quando necessario per evitare perdita di prova; la Corte distingue questa fattispecie dall'accesso generalizzato ai dati elettronici.
art. 185 cod. proc. pen.
Principio per cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti successivi che ne dipendono; la Corte ha dichiarato nulla anche la copia forense disposta in esito al sequestro viziato.
Corte Cost. n. 170 del 07/06/2023
la garanzia di cui all'art. 15 della Costituzione ... si estende a ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione
La sentenza costituzionale è richiamata per affermare che le comunicazioni elettroniche conservate mantengono tutela di riservatezza e richiedono adeguate garanzie procedurali prima di essere acquisite.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015)
Costante giurisprudenza che richiede, in caso di sequestro di dispositivi informatici, motivazione rigorosa sul perimetro della ricerca, criteri di selezione del materiale, giustificazione della perimetrazione temporale e tempi per la selezione nonché la restituzione dei dati non rilevanti.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione specifica e congrua: non è sufficiente il mero richiamo agli articoli di accusa; il PM deve indicare i fatti, la relazione del bene con il reato e la finalità probatoria perseguita.
- In caso di sequestro di dispositivi digitali (smartphone, computer, ecc.) il principio di proporzionalità impone che il PM specifichi se occorre l'accesso all'intera massa dei dati o, in alternativa, indichi criteri chiari di selezione (soggetti, tempi, tipologia e contenuti) e il termine entro cui la selezione verrà effettuata.
- La tutela costituzionale della segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) si applica anche alle comunicazioni elettroniche conservate; l'accesso a tali contenuti richiede provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (art. 254 c.p.p.) e non può essere effettuato indiscriminatamente dalla Polizia Giudiziaria.
- Il Tribunale per il riesame non può sanare una radicale mancanza di motivazione del decreto di sequestro: la carenza motivazionale originaria, quando radicale, determina la nullità del provvedimento genetico e degli atti successivi dipendenti.
- La nullità del sequestro si estende alle copie forensi e agli atti eseguiti in conseguenza: gli atti successivi in dipendenza dal provvedimento nullo sono invalidati ai sensi dell'art. 185 c.p.p.
- Nelle indagini riguardanti più soggetti e reati, la rilevanza del contenuto del dispositivo rispetto ai singoli capi di imputazione deve essere esplicitata: non è sufficiente una generica referenza alle indagini in corso.
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