Sentenza n. 1402/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 427 del 3 maggio 2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a percepire, per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero all’attribuzione del beneficio e al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha inoltre chiesto il pagamento degli interessi legali e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 28 maggio 2024, che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 21 marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che dagli atti non risultasse l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate nel titolo esecutivo entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata nel giudicato da eseguire quale fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stata richiamata nel titolo esecutivo per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile l’azione diretta a conseguire l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento del ricorso per ottemperanza quando dagli atti risulti che il giudicato non è stato eseguito.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme ancora dovute, entro il termine stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →