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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva ordinato il riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 823/2023, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 10 marzo 2025 e il ricorso per ottemperanza notificato il 22 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha dedotto né dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Bergamo e la legittima proposizione dell'azione di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando l'inottemperanza del Ministero, che non aveva né allegato né provato di aver riconosciuto il beneficio. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente in favore della ricorrente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di operare quale organo ausiliario del giudice e di adottare, entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero, tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione, inclusa l'attivazione della carta anche senza la qualifica di docente di ruolo. Ha respinto la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità in ragione della complessità della gestione ministeriale del contenzioso seriale e dell'esiguità del debito. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato non eseguita dall'amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.

    La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo suscettibile di ottemperanza davanti al giudice amministrativo nei casi previsti dalla disposizione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima dell'attivazione dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni indicate; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La disposizione, infatti, esclude l’uso delle cd. astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative”

    La penalità di mora non è automatica: il giudice deve valutarne concretamente l'equità e può negarla quando la complessità dell'inadempimento pubblico e l'esiguità del debito rendano la sanzione eccessivamente afflittiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • È ammissibile il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a un'amministrazione un obbligo determinato, purché sia decorso il termine dilatorio applicabile alle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mancata allegazione o prova dell'adempimento conferma la persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell'amministrazione: può adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato, anche esercitando poteri amministrativi non esercitati dall'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere applicata solo dopo una valutazione concreta di proporzionalità ed equità; può essere esclusa quando la complessità organizzativa dell'inadempimento pubblico e l'esiguità dell'obbligazione rendano la sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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