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Sentenza

Sentenza n. 4020/2026 - Napoli, Sezione 2

Giustizia amministrativa202205892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, confermato in sede di riesame, del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio, già oggetto di un precedente diniego e successivamente confermato in sede di riesame. Ha dedotto, anzitutto, la violazione del contraddittorio procedimentale per omesso invio del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento avesse contenuto discrezionale. Ha inoltre contestato l'insussistenza dei presupposti per il diniego, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che l'Amministrazione avesse valorizzato precedenti penali risalenti e non indicativi di una concreta pericolosità o di una non affidabilità nell'uso delle armi, anche in considerazione della condotta successiva alle condanne e dell'intervenuta estinzione del reato. I precedenti considerati dall'Amministrazione riguardavano una condanna per furto aggravato, definita con patteggiamento, e una condanna per invasione di terreni o edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il provvedimento impugnato costituiva una conferma del precedente diniego, fondata sulle medesime ragioni ostative già conosciute dall'interessato, senza prospettare elementi nuovi o imprevedibili. In tale situazione non era necessario un ulteriore preavviso di rigetto, poiché l'art. 10-bis l. 241/1990 mira a evitare provvedimenti a sorpresa e non impone una nuova interlocuzione quando l'istanza di riesame viene respinta mediante conferma di una valutazione già espressa e divenuta definitiva. Anche il motivo relativo all'insussistenza dei presupposti è stato respinto. In materia di porto d'armi l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità prognostica circa il possibile abuso delle armi e deve verificare l'affidabilità del richiedente secondo un criterio probabilistico, senza necessità di raggiungere il grado di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale. Nel caso concreto, il giudizio negativo era congruamente fondato sulla continuità delle condotte penalmente rilevanti, sull'entità del furto commesso ai danni di un soggetto pubblico e sull'attitudine al mancato rispetto delle regole desunta dalla seconda condanna. Tali elementi erano ritenuti idonei a delineare una scarsa affidabilità, incompatibile con la deroga al generale divieto di portare armi. L'Amministrazione può inoltre valutare i fatti nella loro obiettiva dimensione storica anche se il reato è stato successivamente estinto, poiché l'estinzione non elimina il fatto storico né rende automaticamente inattuale il giudizio di pericolosità o inaffidabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    si applica ai procedimenti che l’Amministrazione intenda concludere con un provvedimento che “per la prima volta” rappresenta al richiedente una o più ragioni impeditive dell’accoglimento della sua istanza

    Il preavviso di rigetto è necessario per evitare provvedimenti a sorpresa, ma non occorre quando l'istanza di riesame è respinta con un atto meramente confermativo fondato sulle medesime ragioni ostative già comunicate e conosciute dall'interessato.

  • artt. 11 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)

    il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi

    Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi presuppone un giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente e sulla possibilità di abuso delle armi, con ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 669 c.p.

    Il porto d'armi costituisce una deroga al generale divieto di portare armi.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La disciplina conferma la regola generale del divieto di detenzione o porto di armi, rispetto alla quale la licenza costituisce un'eccezione subordinata a rigorosi requisiti di affidabilità.

  • artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.

    Le condotte integranti furto aggravato sono state valorizzate dall'Amministrazione come elementi storici indicativi della scarsa affidabilità del richiedente.

  • artt. 110, 633 e 639 c.p.

    La condanna per concorso nell'invasione di terreni o edifici e per deturpamento o imbrattamento è stata considerata indice di attitudine al mancato rispetto delle regole.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento relativa al furto aggravato è stata considerata quale precedente rilevante ai fini della valutazione amministrativa di affidabilità.

Massime di principio

  • In materia di rilascio o rinnovo del porto d'armi, l'Amministrazione deve formulare una prognosi sull'affidabilità del richiedente e sul rischio di abuso delle armi; tale valutazione può fondarsi su un giudizio probabilistico, secondo il criterio del più probabile che non, e non richiede il grado di certezza proprio dell'accertamento della responsabilità penale.
  • Poiché il porto d'armi costituisce un'eccezione al generale divieto di portare armi e non integra un diritto assoluto, nella ponderazione degli interessi prevalgono le esigenze pubbliche di sicurezza e incolumità rispetto all'interesse privato, soprattutto quando l'arma è richiesta per finalità venatorie o sportive.
  • Ai fini del diniego o del mancato rinnovo del porto d'armi, l'Autorità di pubblica sicurezza può valorizzare precedenti penali, anche non direttamente attinenti all'uso delle armi, nonché fatti privi di rilievo penale, purché il giudizio sia razionale, adeguatamente istruito e congruamente motivato.
  • L'estinzione del reato, l'archiviazione del procedimento o altri esiti favorevoli del giudizio penale non impediscono all'Amministrazione di valutare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, né determinano automaticamente il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità.
  • Quando un'istanza di riesame viene respinta con un atto meramente confermativo del precedente diniego e sulla base delle medesime ragioni ostative già conosciute dall'interessato, non è necessario un nuovo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, perché non si configura una nuova ragione impeditiva né un provvedimento a sorpresa.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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