Cassazione Penale, Sentenza n. 41580/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Ha dedotto violazione del principio ne bis in idem cautelare e vizi della motivazione, sostenendo che in un procedimento pendente a Firenze gli erano stati applicati prima gli arresti domiciliari e poi l'obbligo di presentazione alla P.G., e che aveva osservato la misura dal aprile 2024 al novembre 2024. Ha allegato identità di fatti tra capi di imputazione nei due procedimenti come prova dell'inedificabilità della misura restrittiva attuale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto l'eccezione di ne bis in idem non sindacabile nell'incidente cautelare, richiamando la competenza del giudice dell'incidente alla verifica della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. Ha osservato che l'ordinamento consente l'applicazione di più misure cautelari per lo stesso fatto (art. 297 c.p.p.) e che il ricorrente non ha chiesto la retrodatazione della misura. Il Tribunale di merito aveva motivato adeguatamente la decisione richiamando: a) la diversità dei soggetti coinvolti tra il procedimento leccese e quello fiorentino; b) una ulteriore ordinanza custodiale emessa nel gennaio 2025 in altro procedimento per reati simili, che smentisce la nozione di inattività del ricorrente dopo marzo 2021; c) gli esiti della perquisizione domiciliare del 05/02/2024 (denaro in banconote di piccolo taglio, 49,49 gr. di hashish, bilancini e materiale per confezionamento) che indicano persistenza del rischio di recidiva. La Corte ha quindi ritenuto che non sussistessero elementi di novità tali da rivedere il quadro cautelare. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990
Norme sostanziali in materia di stupefacenti richiamate per qualificare i fatti contestati; la Corte ne trae rilievo ai fini della valutazione del pericolo di recidiva e della gravità indiziaria
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che il vizio di ne bis in idem è deducibile in sede di esercizio dell'azione (conseguente sentenza di proscioglimento/non luogo) e non nell'incidente cautelare
art. 273 cod. proc. pen.
Limita la verifica del giudice dell'incidente cautelare alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, circoscrivendo il sindacato sulle questioni di merito non rilevabili in questa fase
art. 297 cod. proc. pen.
Consente l'applicazione di più misure cautelari per lo stesso fatto; la Corte lo usa per escludere che l'esistenza di una misura in altro procedimento annulli automaticamente una misura successiva
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferita come presunzione operante nel caso (presunzione di pericolosità), valorizzata dal giudice per giustificare la permanenza della misura cautelare
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione
Massime di principio
- L'eccezione di ne bis in idem sostanziale non è in genere sindacabile in sede di incidente cautelare; tale questione trova il suo corretto ambito di deduzione in fase di esercizio dell'azione penale e in sede di merito (art. 649 c.p.p.)
- Il giudice dell'incidente cautelare è limitato alla verifica della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (art. 273 c.p.p.); non è luogo per rimettere in discussione profili di merito che richiedono istruttoria più ampia
- L'ordinamento ammette, in casi concreti, l'applicazione di più misure cautelari relative allo stesso fatto (art. 297 c.p.p.); la mera applicazione di una misura in un altro procedimento non determina automaticamente la sostituzione della misura in corso
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario allegare e dimostrare elementi nuovi e idonei a far ritenere attenuate le esigenze cautelari; il richiamo alla sola misura applicata in altro procedimento è spesso insufficiente
- Elementi sopravvenuti (es. perquisizioni, rinvenimento di sostanze e strumenti) e l'esistenza di altri procedimenti a carico dell'imputato possono rafforzare la valutazione del pericolo di recidiva e giustificare il mantenimento della misura custodiale
- Quando si invoca la retrodatazione della misura a fini di conteggio della durata cautelare, è necessario chiederla espressamente e fondarla su norme e fatti rilevanti; la mancata richiesta rende irrilevante la mera esistenza di misure anteriori
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