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Circolare

Circolare numero 53 del 6-3-2001

Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza. Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti. Proroga della possibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni già fornite con la n. 19/2000 in merito alle proroghe degli ammortizzatori sociali e della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità, in attuazione della legge finanziaria 2001. Per agenzie di viaggio/turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza, nonché per le imprese commerciali con più di 50 addetti, vengono confermate fino al 31/12/2001 le misure di CIGS e mobilità e i relativi obblighi contributivi. La circolare disciplina inoltre la regolarizzazione del mese di gennaio 2001 tramite DM10/2 con i codici M210, M211 e Q900. Infine, proroga fino al 31/12/2001 l’iscrizione nelle liste di mobilità per alcuni lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto soglia e richiama le modalità di rendicontazione e imputazione contabile dei benefici.

Proroga al 31 dicembre 2001 di CIGS, mobilità e iscrizione nelle liste di mobilità per alcune categorie di imprese e lavoratori; istruzioni contributive e di regolarizzazione

Proroga di CIGS, mobilità e liste di mobilità per specifiche categorie

La circolare interviene per coordinare le proroghe degli ammortizzatori sociali e delle iscrizioni nelle liste di mobilità previste per il 2001, richiamando la precedente circolare n. 19 del 31/1/2000 e le disposizioni della legge finanziaria 2001. Il documento riguarda sia determinati settori produttivi sia le modalità di regolarizzazione contributiva e di imputazione contabile dei benefici.

Quadro normativo di riferimento

La circolare si fonda anzitutto sull’art. 62, commi 1 e 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che aveva prorogato alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di iscrizione nelle liste di mobilità. Successivamente, il D.L. 24 novembre 2000, n. 346, aveva esteso fino al 31 dicembre 2001 i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per specifiche categorie, ma il decreto non è stato convertito nei termini ed è quindi decaduto. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 78, comma 33, ha però convalidato gli atti e i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge.

Agenzie di viaggio, operatori turistici e imprese di vigilanza

Per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti, e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, viene ribadita la proroga al 31 dicembre 2001 dei trattamenti di CIGS e mobilità. In conseguenza della tecnica legislativa adottata, i datori di lavoro interessati devono continuare a versare fino a tutto il periodo di paga in corso a gennaio 2001:

  • il contributo dello 0,90 di cui all’art. 9 della legge n. 407/1990;
  • la contribuzione di cui all’art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

Regolarizzazione del mese di gennaio 2001

Per i soggetti che non abbiano provveduto al versamento della contribuzione relativa a gennaio 2001, la circolare consente la regolarizzazione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Ai fini del modello DM10/2, la compilazione deve avvenire come segue:

  • per la CIGS, utilizzare un rigo in bianco del quadro B-C con il codice di nuova istituzione "M210" e la dicitura "VERS.CIGS 01/2001";
  • per la mobilità, utilizzare un rigo in bianco del quadro B-C con il codice di nuova istituzione "M211" e la dicitura "VERS.MOB.01/2001";
  • in entrambi i casi, non compilare le colonne "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI".

L’importo da versare deve essere maggiorato degli interessi al tasso legale del 3,5%, calcolati dal 16/2/2001 fino alla data del versamento. Gli interessi devono essere esposti su un rigo in bianco del quadro B-C con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".

Imprese commerciali con più di 50 addetti

L’art. 78, comma 15, lettera a), della legge n. 388/2000 proroga al 31 dicembre 2001, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, i trattamenti di CIGS e mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti. Per tali imprese sono altresì prorogati al 31/12/2001 il contributo dello 0,90 e la contribuzione di mobilità già scaduti al 31/12/2000.

La circolare precisa che le imprese commerciali con più di 200 dipendenti sono, invece, già destinatarie a regime della disciplina della CIGS e della mobilità ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge n. 223/1991. La proroga si estende anche alle imprese richiamate dalla circolare n. 58 del 6 marzo 2000, ossia alle attività di logistica.

Regolarizzazione dei periodi pregressi per le imprese commerciali

Anche per queste imprese, i datori di lavoro che non abbiano effettuato i versamenti dovuti possono regolarizzare il pregresso entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, con le stesse modalità previste per il settore turismo/vigilanza. Il DM10/2 deve essere compilato con i codici M210 e M211 nei righi in bianco del quadro B-C, senza indicazioni nelle colonne relative a dipendenti, giornate e retribuzioni.

Iscrizione nelle liste di mobilità per licenziamento per giustificato motivo oggettivo

L’art. 78, comma 15, lettera b), della legge n. 388/2000 proroga al 31 dicembre 2001 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando non ricorrano le condizioni per l’attivazione della procedura di mobilità.

La circolare chiarisce che, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236, l’iscrizione nelle liste non attribuisce il diritto al trattamento di mobilità. Tuttavia, ai fini dei benefici contributivi per le assunzioni, gli oneri sono rimborsabili all’INPS, previa rendicontazione, entro il limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993.

Per la rendicontazione è necessario che il modello C/ASS/AG evidenzi che il lavoratore assunto sia stato iscritto nelle liste di mobilità ex art. 1, comma 1, della legge n. 52/1998.

Modalità operative e contabilizzazione dei benefici

Per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste, la circolare rinvia espressamente al punto 1.1 della circolare n. 19 del 31/1/2000. Sul piano contabile, le riduzioni contributive vengono imputate dalla procedura DM al conto già esistente GAW 37/45, secondo le istruzioni di funzionamento richiamate dalla circolare n. 21 dell’8/2/1999.

Licenziamenti collettivi senza attivazione della procedura di mobilità

Infine, la circolare richiama la n. 186 del 10 novembre 2000 e ricorda che gli eventuali sgravi contributivi per le aziende che assumano lavoratori licenziati, a seguito di cessazione di attività, da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991, sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’art. 37 della legge n. 88/1989.

Punti principali

Proroga per agenzie di viaggio, operatori turistici e imprese di vigilanza

Il D.L. n. 346/2000 aveva prorogato al 31/12/2001 i trattamenti di CIGS e mobilità per agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con più di 50 dipendenti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Poiché il decreto non è stato convertito, la legge n. 388/2000 ne ha fatto salvi gli effetti e gli atti adottati. Per tali soggetti restano dovuti fino al periodo di paga in corso a gennaio 2001 il contributo dello 0,90% e la contribuzione ex art. 16, c. 2, l. n. 223/1991.

Regolarizzazione dei versamenti di gennaio 2001

I datori di lavoro che non hanno versato la contribuzione relativa a gennaio 2001 possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, secondo la deliberazione n. 5/1993. Nel DM10/2 vanno usati i codici M210 per la CIGS e M211 per la mobilità, con le diciture "VERS.CIGS 01/2001" e "VERS.MOB. 01/2001"; non devono essere compilate le colonne su dipendenti, giornate e retribuzioni. Gli importi vanno maggiorati degli interessi legali al 3,5% dal 16/2/2001, con esposizione degli oneri accessori tramite codice Q900 e dicitura "ONERI ACCESSORI".

Proroga per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti

La legge n. 388/2000 proroga al 31/12/2001 i trattamenti di CIGS e mobilità per le imprese commerciali con più di cinquanta addetti. Per tali imprese sono prorogati anche il contributo dello 0,90% e la contribuzione di mobilità già scaduti al 31/12/2000. Le imprese commerciali con più di 200 dipendenti restano invece assoggettate a regime alla disciplina della CIGS e mobilità; la proroga comprende anche le imprese di logistica richiamate dalla circolare n. 58/2000.

Regolarizzazione dei periodi pregressi per le imprese commerciali

Anche per i periodi pregressi non versati, i datori di lavoro possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, con le stesse modalità operative previste per il settore turismo/vigilanza. Nel DM10/2 devono essere utilizzati i codici M210 e M211 nei righi in bianco del quadro B-C, senza indicare dati nelle colonne "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI".

Iscrizione nelle liste di mobilità per licenziamenti individuali nelle imprese sotto soglia

Fino al 31/12/2001 è prorogata, ai fini dei benefici contributivi sulle assunzioni, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, quando non ricorrono le condizioni per attivare la procedura di mobilità. L’iscrizione, ai sensi della legge n. 236/1993, non dà diritto al trattamento di mobilità. I benefici per le assunzioni sono rimborsabili all’INPS entro il limite complessivo di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, con necessità di risultanza del requisito sul modello C/ASS/AG.

Modalità operative e istruzioni contabili per le assunzioni da liste di mobilità

Per la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si rinvia alle istruzioni della circolare n. 19/2000. Le riduzioni contributive sono imputate dalla procedura DM al conto GAW 37/45; per il funzionamento del conto si richiama la circolare n. 21/1999.

Licenziamenti collettivi senza attivazione della procedura di mobilità

Richiamando la circolare n. 186/2000, la circolare precisa che gli sgravi contributivi spettanti alle aziende che assumono lavoratori licenziati per cessazione di attività da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’art. 37 della legge n. 88/1989.

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