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Circolare

Circolare numero 51 del 6-3-2001

Principali innovazioni intervenute in ambito nazionale sulla materia dei P.I.P.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti della legge finanziaria 2001 sui piani di inserimento professionale per giovani privi di occupazione. In particolare, precisa quali piani possono essere prorogati o conclusi alla naturale scadenza, distinguendo tra quelli già avviati entro il 31 dicembre 2000 e quelli attivati nel 2001 entro il 30 giugno 2001. Vengono inoltre richiamate le modalità già note per rimborsi e conguagli delle indennità e si invita a rafforzare il coordinamento con i Servizi per l’impiego.

Proroga e conclusione dei piani di inserimento professionale per giovani privi di occupazione

Proroga e conclusione dei piani di inserimento professionale

La circolare interviene sui piani di inserimento professionale per giovani privi di occupazione, richiamando la modifica introdotta dall’art. 78, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’obiettivo è chiarire l’ambito temporale di applicazione della proroga e fornire indicazioni operative per le relative operazioni di conguaglio e rimborso delle indennità.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata è quella dei piani di inserimento professionale previsti dall’art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni. La legge n. 144/1999, art. 66, comma 5, aveva già prorogato tali disposizioni per gli anni 1999 e 2000, prevedendo che i piani fossero programmati in modo da concludersi entro il 31 dicembre 2000.

Con l’art. 78, comma 16, della legge n. 388/2000, il legislatore ha ulteriormente inciso sulla materia, stabilendo che i piani di inserimento professionale avviati alla data del 30 giugno 2001 possono comunque essere conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La norma prevede, per l’anno 2001, una dotazione finanziaria pari a lire 50 miliardi a valere sul Fondo di cui al comma 15.

Chiarimenti interpretativi ministeriali

La circolare dà conto della nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 7 febbraio, inviata agli Assessorati regionali al Lavoro, che fornisce due precisazioni operative:

  • i piani già avviati, di durata inferiore all’anno e con scadenza originariamente fissata entro il 31 dicembre 2000, possono essere prorogati, purché vi siano disponibilità finanziarie, fino al termine previsto dalla normativa vigente;
  • i piani attivati nel 2001 con finanziamenti dell’anno 2001 oppure con residui degli anni precedenti, se avviati entro il 30 giugno 2001, possono essere portati a conclusione alla loro naturale scadenza.

Indicazioni operative per conguagli e rimborsi

In conseguenza delle previsioni normative e dei chiarimenti ministeriali, le Agenzie dell’Istituto devono curare il coordinamento con i competenti Servizi per l’impiego, così da consentire ai soggetti utilizzatori di effettuare le operazioni di conguaglio delle indennità riferite ai giovani inseriti nei piani. Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio la circolare conferma che restano valide le modalità già note, senza introdurre nuove procedure.

Punti principali

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 78, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) modifica la disciplina dei piani di inserimento professionale per giovani privi di occupazione di cui all’art. 15 della legge n. 451/1994, prorogando le disposizioni già previste dall’art. 66, comma 5, della legge n. 144/1999.

Criteri interpretativi del Ministero del Lavoro

La nota ministeriale del 7 febbraio indirizzata agli Assessorati regionali al Lavoro chiarisce che i piani già avviati e di durata inferiore all’anno, che avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2000, possono essere prorogati, purché vi siano disponibilità finanziarie, fino al termine previsto dalla normativa vigente. Inoltre, i piani attivati nel 2001 con finanziamenti 2001 o con residui degli anni precedenti, se avviati entro il 30 giugno 2001, possono concludersi alla loro naturale scadenza.

Operazioni di conguaglio e rimborso

Per consentire ai soggetti utilizzatori di effettuare le operazioni di conguaglio delle indennità relative ai giovani impiegati nei piani, le Agenzie dell’Istituto devono attivare le opportune sinergie con i competenti Servizi per l’impiego. Restano confermate le modalità già note per le operazioni di rimborso e/o conguaglio.

Dotazione finanziaria richiamata dalla norma

L’art. 78, comma 16, della legge n. 388/2000 prevede per l’anno 2001 una dotazione finanziaria pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15. Il richiamo all’art. 66, comma 5, della legge n. 144/1999 evidenzia inoltre che in precedenza i piani erano stati prorogati per gli anni 1999 e 2000, con conclusione programmata entro il 31 dicembre 2000.

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