Circolare numero 55 del 8-3-2001
Si forniscono le prime istruzioni relative alla gestione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da corrispondere ai dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito. Con successiva circolare verranno rilasciate le procedure aggiornate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative sugli assegni straordinari per il sostegno del reddito previsti dai regolamenti dei Fondi di solidarietà del settore credito e credito cooperativo. Definisce i destinatari e i requisiti di accesso, le modalità di domanda e liquidazione, il calcolo della prestazione, il trattamento fiscale, la cumulabilità con redditi da lavoro e le regole di pagamento, scadenza e finanziamento. Viene inoltre chiarito che rientrano tra i beneficiari anche i lavoratori coinvolti in procedure di esodo volontario, purché nel quadro delle condizioni stabilite dalla deliberazione del Comitato amministratore e dell’accordo ABI-sindacati del 24 gennaio 2001.
Istruzioni sugli assegni straordinari di sostegno del reddito per il personale del credito e del credito cooperativo
Assegni straordinari per il sostegno del reddito nel settore credito
La circolare fornisce le prime istruzioni operative sugli assegni straordinari previsti dai Fondi di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese di credito e di credito cooperativo. Il provvedimento chiarisce chi può accedere alla prestazione, quali sono i requisiti, come si presenta la domanda, come si calcola l’assegno e quali sono le regole di pagamento, trattamento fiscale e cumulabilità con altri redditi.
Ambito di applicazione e soggetti ammessi
Gli assegni straordinari sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito, ammessi alle procedure di agevolazione all’esodo previste dai regolamenti emanati con:
- decreto 28 aprile 2000, n. 158, per il credito ordinario;
- decreto 28 aprile 2000, n. 157, per il credito cooperativo.
La circolare precisa che gli assegni decorrono dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
In base alla deliberazione del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il credito ordinario del 26 febbraio 2001, rientrano tra i possibili beneficiari anche i lavoratori il cui rapporto cessi a seguito di una procedura di "esodo volontario", purché la procedura presenti le caratteristiche indicate nella deliberazione allegata. Tale decisione è stata adottata sulla base del conforme avviso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e a seguito dell’accordo del 24 gennaio 2001 tra ABI e organizzazioni sindacali.
La circolare evidenzia inoltre che, in attuazione di tale accordo, le aziende che ricorrono all’esodo volontario non possono attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi dalla data dell’accordo.
Natura della prestazione
Gli assegni straordinari sono prestazioni dirette e non reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo le regole ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa versata durante il periodo di percezione dell’assegno.
Requisiti e periodo di accesso
L’articolo 5, comma 1, lettera b), dei regolamenti n. 157 e n. 158 prevede l’erogazione degli assegni straordinari fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, per un massimo di 60 mesi, entro un arco temporale di dieci anni dall’entrata in vigore del regolamento.
Le richieste di erogazione possono essere presentate dai datori di lavoro nel periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2010.
La circolare chiarisce che, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi, sono utili anche:
- i periodi di contribuzione maturati in un Paese dell’Unione Europea;
- i periodi maturati in altri Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato convenzioni di sicurezza sociale.
Per i lavoratori che abbiano contribuzione in gestioni previdenziali autonome INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) è possibile il cumulo dei contributi; l’accertamento del diritto alla pensione va effettuato secondo le disposizioni della gestione presso la quale il lavoratore ha versato da ultimo. I contributi versati per gli stessi periodi in più gestioni devono essere computati una sola volta.
Accertamento dei requisiti e documentazione
L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario è effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore, tenendo conto della complessiva anzianità contributiva desumibile da apposita certificazione prodotta dal dipendente.
Su richiesta dei lavoratori, le Sedi INPS rilasciano tempestivamente gli estratti contributivi certificativi delle singole posizioni. Resta fermo che, per le domande presentate, le Sedi devono comunque verificare l’esistenza dei requisiti di legge.
Adempimenti delle aziende e competenza delle sedi
Gli assegni straordinari sono erogati su richiesta del datore di lavoro, che deve presentare alla Sede competente per la liquidazione copia dell’accordo previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), dei regolamenti.
La liquidazione è di regola di competenza delle Sedi INPS provinciali in relazione alla residenza del lavoratore; per le aziende di credito già convenzionate per l’accentramento della liquidazione delle prestazioni, anche gli assegni straordinari sono liquidati presso le Sedi convenzionate.
La domanda, predisposta sul fac-simile allegato, deve contenere i dati identificativi dell’azienda e del lavoratore, nonché informazioni dettagliate sul rapporto di lavoro, sulla contribuzione maturata e sulla futura pensione. In particolare devono essere indicati:
- dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo del lavoratore;
- data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- settimane di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria;
- settimane di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
- settimane di incremento dell’anzianità contributiva riconosciute ai fini pensionistici, per le quali l’azienda versa contribuzione figurativa;
- aliquota IRPEF applicata al TFR, da usare per la tassazione dell’assegno;
- data di maturazione dei requisiti per la pensione e data dalla quale la pensione potrà essere liquidata;
- banca presso cui localizzare il pagamento, con codice ABI e CAB;
- eventuale organizzazione sindacale destinataria dei contributi associativi.
L’azienda deve allegare le dichiarazioni sostitutive (Mod. O1M/sost o CUD) per gli anni non ancora presenti negli estratti contributivi. Le Sedi, ricevuta la domanda, verificano i requisiti e segnalano immediatamente al datore di lavoro eventuali difformità rispetto a quanto accertato dall’azienda.
Procedure di liquidazione e classificazione delle prestazioni
La circolare rinvia a una successiva comunicazione per la disponibilità delle procedure aggiornate di gestione.
Gli assegni liquidati ai dipendenti del settore del credito, comprese le Casse di Risparmio, sono identificati con:
- categoria numerica 027;
- categoria alfabetica VOCRED;
- numerazione progressiva da 1.000.000 a 1.299.999.
Gli assegni liquidati ai dipendenti del credito cooperativo sono identificati con:
- categoria numerica 028;
- categoria alfabetica VOCOOP;
- numerazione progressiva da 1.300.000 a 1.599.999.
Modalità di calcolo dell’assegno
Ai sensi dell’articolo 10, comma 9, dei regolamenti n. 157 e n. 158, la misura dell’assegno dipende dal tipo di pensione che il lavoratore può conseguire prima dell’altra.
Se il lavoratore può conseguire prima la pensione di anzianità, l’importo dell’assegno è dato dalla somma di:
- trattamento pensionistico INPS maturato, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, con maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere il requisito della pensione di anzianità;
- ritenute di legge sull’assegno straordinario.
Se invece il lavoratore può conseguire prima la pensione di vecchiaia, l’assegno è pari alla somma di:
- trattamento pensionistico INPS maturato, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, con maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere il requisito della pensione di vecchiaia;
- ritenute di legge.
Il calcolo segue le norme dell’assicurazione generale obbligatoria:
- sistema retributivo per chi, al 31 dicembre 1995, aveva maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva, pari a 936 settimane;
- sistema misto per chi, alla stessa data, aveva un’anzianità inferiore a 18 anni.
La circolare precisa che sugli assegni straordinari:
- non si applica il contributo ex ONPI;
- non spetta la perequazione automatica;
- non spettano trattamenti di famiglia;
- non spettano interessi legali né rivalutazione monetaria.
Regime tributario
La circolare richiama l’articolo 17, comma 4-bis, del TUIR, che prevede per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo di lavoratori oltre determinate soglie anagrafiche una tassazione con aliquota pari alla metà di quella applicata al TFR.
Tale disciplina è ritenuta applicabile anche agli assegni straordinari di sostegno del reddito corrisposti ai lavoratori che abbiano compiuto 55 anni se uomini e 50 anni se donne. Viene richiamato anche l’articolo 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che interpreta le disposizioni della legge n. 449/1997 nel senso di applicare il medesimo trattamento tributario alle somme erogate ai sensi della lettera b).
Ai fini del pagamento, l’importo netto dell’assegno, calcolato secondo l’IRPEF per scaglioni prevista per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, deve essere aumentato dell’imposta da trattenere in applicazione dell’articolo 17, comma 4-bis, del TUIR. Le procedure rideterminano l’importo da porre in pagamento tenendo conto dell’aliquota di tassazione del TFR comunicata dall’azienda.
Contributi sindacali
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario possono continuare a versare i contributi sindacali all’organizzazione stipulante di appartenenza, purché al momento della risoluzione del rapporto sottoscrivano la clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso.
La circolare precisa che sono valide le convenzioni già sottoscritte dalle rispettive Confederazioni sindacali.
Pagamento e localizzazione dell’assegno
Il pagamento segue le regole ordinarie delle pensioni INPS:
- rate mensili anticipate;
- scadenza al primo giorno bancabile di ciascun mese;
- corresponsione per 13 mensilità.
La durata è fino alla fine del mese precedente quello di decorrenza della pensione ordinaria, in modo da evitare periodi senza prestazione per effetto delle cosiddette "finestre di uscita" della pensione di anzianità.
Il pagamento deve essere localizzato presso un’agenzia dell’istituto di credito di cui il lavoratore era dipendente. Può variare l’agenzia, ma non l’istituto di credito; non è consentita la localizzazione presso uffici postali. Per le aziende diverse dagli istituti di credito, il pagamento viene effettuato presso l’istituto indicato dal datore di lavoro.
Cumulabilità con redditi da lavoro e trattenute
L’articolo 11 dei regolamenti n. 157 e n. 158 disciplina la cumulabilità dell’assegno con i redditi da lavoro.
L’assegno è incompatibile con redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, svolta a favore di soggetti che operano in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, ad esempio banche, concessionari della riscossione e altri soggetti del settore creditizio o finanziario, compresi quelli operanti in strumenti finanziari, fondi comuni e servizi di investimento. In tali casi, per il periodo di svolgimento dell’attività, vengono sospesi l’assegno e la contribuzione figurativa.
L’assegno è invece cumulabile con:
- redditi da lavoro dipendente prestati per soggetti non concorrenti, fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile percepita, ragguagliata ad anno;
- redditi da lavoro autonomo prestati per soggetti non concorrenti, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà dell’eccedenza.
La contribuzione figurativa è ridotta in misura corrispondente.
Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, la trattenuta delle quote incumulabili è effettuata direttamente dall’INPS con le modalità già in uso. Per il cumulo con redditi da lavoro dipendente la circolare rinvia a successive istruzioni.
Pensioni già in godimento e trasferimenti di gestione
Gli assegni straordinari non incidono sui trattamenti pensionistici di cui il lavoratore sia eventualmente titolare. Tuttavia il loro importo deve essere considerato nelle situazioni in cui rileva il reddito del pensionato.
In caso di trasferimento della gestione dell’assegno a una sede INPS diversa da quella che ha effettuato la liquidazione, può essere modificato il codice CAB, ma non il codice ABI.
Erogazione in unica soluzione
Se il lavoratore richiede, in alternativa al pagamento mensile, l’erogazione dell’assegno straordinario in unica soluzione, l’importo del valore attuale è calcolato direttamente dall’azienda. In tale ipotesi non deve essere svolta alcuna operazione di liquidazione o gestione da parte del Fondo e non deve essere effettuata alcuna segnalazione all’INPS.
Finanziamento e durata del Fondo
L’onere degli assegni è integralmente a carico delle aziende di provenienza dei lavoratori esodati. Le modalità di finanziamento saranno oggetto di successiva comunicazione. Per la contribuzione figurativa restano confermate le istruzioni già impartite con le circolari n. 193 e n. 194 del 22 novembre 2000.
Il Fondo scade decorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè il 30 giugno 2010.
Allegato: deliberazione del Comitato amministratore
La deliberazione n. 2 del 26 febbraio 2001 stabilisce che le prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento del Fondo di solidarietà per il credito possono essere erogate anche quando l’azienda:
- si trovi in situazione di eccedenza di personale;
- scelga di non affrontare il problema con licenziamenti collettivi, ma solo con strumenti organizzativi previsti dalla contrattazione;
- attivi una procedura sindacale per definire modalità di esodo volontario rivolte a tutto il personale in possesso dei requisiti per l’intervento del Fondo;
- si impegni a non attivare licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi dalla data dell’accordo.
I lavoratori ammessi all’esodo volontario in base a tali accordi rientrano tra i soggetti aventi diritto alla prestazione.
Punti principali
Ambito di applicazione e accesso alle prestazioni
Gli assegni straordinari sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti da aziende soggette ai contratti collettivi del credito, ammessi ai processi di agevolazione all’esodo previsti dai regolamenti dei Fondi. La deliberazione del Comitato amministratore del 26 febbraio 2001 estende l’accesso anche ai lavoratori che cessano il rapporto nell’ambito di una procedura di esodo volontario con determinate caratteristiche. Le aziende che ricorrono a tale procedura non possono attivare licenziamenti collettivi per almeno 12 mesi dalla data dell’accordo del 24 gennaio 2001.
Requisiti, periodo di presentazione e contribuzione utile
Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro nel periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2010. Gli assegni sono erogabili per un massimo di 60 mesi, entro dieci anni dall’entrata in vigore del regolamento, fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto. Per il perfezionamento dei requisiti sono utili anche contributi maturati in altri Paesi UE o convenzionati e, per chi abbia posizioni in gestioni autonome INPS, è ammesso il cumulo con le relative contribuzioni, con accertamento secondo la gestione in cui è stato versato l’ultimo contributo.
Domanda, documentazione e verifiche delle sedi INPS
La prestazione è richiesta dal datore di lavoro mediante domanda alla Sede competente, corredata da copia dell’accordo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), dei regolamenti. La liquidazione è di competenza delle Sedi INPS provinciali in relazione alla residenza del lavoratore, salvo i casi di aziende di credito già convenzionate per l’accentramento. La domanda deve contenere dati anagrafici, cessazione del rapporto, anzianità contributive, settimane figurative da riconoscere, aliquota IRPEF applicata al TFR, dati sulla pensione attesa, coordinate bancarie e, se del caso, i dati della delega sindacale. Le aziende devono allegare le dichiarazioni sostitutive (Mod. O1M/sost o CUD) per gli anni non ancora presenti negli estratti contributivi. Le Sedi verificano i requisiti e segnalano immediatamente eventuali difformità rispetto ai dati aziendali.
Calcolo, trattamento fiscale e natura della prestazione
L’assegno è pari al trattamento pensionistico INPS maturato con l’integrazione dell’anzianità mancante per raggiungere il requisito della pensione, più le ritenute di legge. Il calcolo segue le regole dell’assicurazione generale obbligatoria, con sistema retributivo per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione e sistema misto negli altri casi. Non si applica il contributo ex ONPI, non spetta la perequazione automatica, né i trattamenti di famiglia, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria. La prestazione è diretta e non reversibile; in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo le norme ordinarie, considerando anche la contribuzione figurativa versata durante la percezione dell’assegno.
Regime tributario e contributi sindacali
Gli assegni straordinari rientrano nel regime agevolato previsto dall’articolo 17, comma 4-bis, del TUIR per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo di lavoratori che abbiano superato 55 anni se uomini e 50 anni se donne. L’importo da porre in pagamento viene quindi ricalcolato tenendo conto dell’IRPEF e dell’aliquota di tassazione del TFR indicata dall’azienda. I lavoratori possono inoltre continuare il versamento dei contributi sindacali alla propria organizzazione stipulante, se al momento della cessazione sottoscrivono l’apposita clausola di delega; sono richiamate le convenzioni già sottoscritte dalle Confederazioni sindacali.
Pagamento, localizzazione e scadenza dell’assegno
Il pagamento avviene in rate mensili anticipate, al primo giorno bancabile di ciascun mese, per 13 mensilità, fino alla fine del mese precedente la decorrenza della pensione ordinaria, così da evitare periodi senza reddito dovuti alle finestre di uscita. Il pagamento deve essere localizzato presso un’agenzia dell’istituto di credito di provenienza del lavoratore: può cambiare la filiale (CAB), ma non la banca (ABI), e non è ammessa la localizzazione presso uffici postali. Per aziende diverse dagli istituti di credito, il pagamento avviene presso la banca indicata dal datore di lavoro. La scadenza dell’assegno è gestita automaticamente e nella comunicazione di liquidazione viene avvertito il lavoratore che dovrà presentare domanda di pensione entro il mese di scadenza, non essendo prevista la trasformazione automatica in pensione.
Cumulabilità con redditi da lavoro e trasferimenti
L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo presso soggetti che operano in concorrenza con il datore di lavoro; in tali casi si sospendono sia l’assegno sia la contribuzione figurativa. È invece cumulabile, entro determinati limiti, con redditi da lavoro presso soggetti non concorrenti: per il lavoro dipendente fino all’importo dell’ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno; per il lavoro autonomo per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più metà dell’eccedenza. Per il lavoro autonomo la trattenuta delle quote incumulabili è effettuata direttamente dall’INPS; per il lavoro dipendente la circolare rinvia a successive istruzioni. In caso di trasferimento della gestione ad altra sede INPS, può variare il CAB ma non l’ABI.
Finanziamento e scadenza del Fondo
L’onere degli assegni è integralmente a carico delle aziende di provenienza dei lavoratori esodati. Le modalità di finanziamento saranno comunicate successivamente, mentre per la contribuzione figurativa restano ferme le istruzioni già fornite con le circolari n. 193 e n. 194 del 22 novembre 2000. Il Fondo scade trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore del regolamento, cioè il 30 giugno 2010.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 mar 2001Circolare numero 57 del 9-3-2001
- Circolare · 9 mar 2001Circolare numero 56 del 9-3-2001
- Circolare · 9 mar 2001Circolare numero 09 del 09-03-2001 enpals
- Circolare · 6 mar 2001Circolare numero 51 del 6-3-2001
- Circolare · 6 mar 2001Circolare numero 52 del 6-3-2001
- Circolare · 6 mar 2001Circolare numero 53 del 6-3-2001
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →