Circolare numero 54 del 6-3-2001
Aumento dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali dal 30 al 40 per cento della retribuzione di riferimento dal 1° gennaio 2001. Proroga dell’indennità da sei a nove mesi per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti dell’art. 78, comma 19, della legge n. 388/2000 sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Dal 1° gennaio 2001 la misura passa dal 30% al 40% della retribuzione di riferimento e, per i lavoratori con almeno 50 anni, la durata massima sale da sei a nove mesi. Sono esclusi dall’aumento i trattamenti agricoli e l’indennità con requisiti ridotti. Il testo precisa inoltre criteri di applicazione temporale, limiti massimi mensili, modalità di accertamento dell’età, aggiornamenti della procedura automatizzata e istruzioni contabili con nuovi conti e variazioni del piano dei conti.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola: aumento al 40% e proroga a nove mesi per over 50 dal 1° gennaio 2001
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola: aumento al 40% e proroga a nove mesi per i lavoratori over 50
La circolare illustra gli effetti dell’art. 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sull’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2001, eleva la percentuale di commisurazione della prestazione dal 30% al 40% e, per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni, estende la durata massima fino a nove mesi.
Ambito di applicazione e decorrenza
L’aumento al 40% si applica dal 1° gennaio 2001 e riguarda non solo le prestazioni con decorrenza successiva a tale data, ma anche quelle già in pagamento al 1° gennaio 2001, pur se iniziate in epoca anteriore. Per le indennità che comprendono periodi indennizzabili sia prima sia dopo il 1° gennaio 2001, la liquidazione deve essere effettuata in modo differenziato: 30% fino al 31 dicembre 2000 e 40% dal 1° gennaio 2001.
Restano esclusi dall’innalzamento:
- i trattamenti di disoccupazione agricola, ordinari e speciali;
- l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, sia agricola sia non agricola, richiamata dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988.
Limiti economici
L’aumento della percentuale non può comunque determinare importi superiori ai massimali mensili previsti per il 2001, pari a:
- L. 1.471.235, corrispondenti a euro 759,83;
- L. 1.768.283, corrispondenti a euro 913,24.
Durata della prestazione per i lavoratori con almeno 50 anni
Per i lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni, la prestazione è riconosciuta fino a nove mesi anziché sei. Il requisito anagrafico deve essere verificato con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro, per le cessazioni decorrenti dal 1° gennaio 2001.
Procedure applicative
La circolare segnala che la procedura automatizzata per la liquidazione della prestazione è in corso di modifica e sarà resa disponibile alle Agenzie con apposito messaggio della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.
Istruzioni contabili
Poiché le prestazioni possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2001, la rilevazione contabile richiede una distinzione tra la quota riferibile ai periodi fino al 31 dicembre 2000 e quella riferibile ai periodi dal 1° gennaio 2001 in poi.
Per la ripartizione dell’importo dell’indennità ordinaria tra:
- Gestione delle prestazioni temporanee;
- Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, si applicano i coefficienti già in uso, richiamati al punto 3 della circolare n. 105 del 29 marzo 1994, per le prestazioni relative a periodi indennizzabili fino al 31 dicembre 2000. La circolare precisa che i coefficienti relativi al periodo 1.7.1994 - 31.12.1994 restano validi anche per i periodi successivi al 31.12.1994.
Per le prestazioni relative ai periodi dal 1° gennaio 2001, liquidate al 40%, la ripartizione deve avvenire nella misura del 50%.
Gli eventuali conguagli da corrispondere ai beneficiari, a decorrere dal 1° gennaio 2001, su prestazioni già liquidate al 30%, devono essere imputati interamente al conto GAU 30/44.
Trattamenti ordinari in costanza di trattamenti speciali per l’edilizia
Nei casi in cui il trattamento ordinario spetti in presenza di trattamenti speciali per l’edilizia, alla scrittura in partita doppia "PTN 32/50 a GAU 22/50", relativa al trasferimento dalla Gestione delle prestazioni temporanee alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, deve essere affiancata la scrittura "GAU 32/54 a PTN 22/53" per la rifusione alla Gestione delle prestazioni temporanee della quota di prestazione a carico della G.I.A.S., calcolata con i medesimi coefficienti indicati sopra.
Copertura a carico dello Stato per i tre mesi aggiuntivi
Per i lavoratori di almeno 50 anni, l’onere relativo all’indennità spettante per gli ulteriori tre mesi è integralmente a carico dello Stato. Per la relativa rilevazione contabile, sia dell’indennità sia degli assegni per il nucleo familiare eventualmente spettanti, sono istituiti i conti:
- GAU 30/14, per l’indennità ordinaria di disoccupazione per un periodo ulteriore di tre mesi a favore dei lavoratori non agricoli con età pari o superiore a 50 anni;
- GAT 30/14, per gli assegni per il nucleo familiare connessi con tale indennità.
Gli assegni per il nucleo familiare relativi ai primi sei mesi continuano invece a essere imputati al conto PTD 30/16.
Recuperi e variazioni del piano dei conti
Gli eventuali recuperi delle prestazioni, relativi sia alla quota parte dell’indennità a carico della G.I.A.S. sia all’indennità riferita ai tre mesi aggiuntivi e ai connessi assegni per il nucleo familiare, devono essere imputati al conto GAU 24/40.
L’allegato riporta inoltre le variazioni al piano dei conti, comprendenti la nuova istituzione dei conti GAU 30/14 e GAT 30/14 e l’aggiornamento della denominazione dei conti GAU 30/44 e GAU 24/40.
Punti principali
Decorrenza e ambito dell’aumento al 40%
L’aumento della percentuale di commisurazione della prestazione dal 30% al 40% si applica dal 1° gennaio 2001. Riguarda sia le indennità con decorrenza dal 1° gennaio 2001 sia quelle già in pagamento a tale data, anche se iniziate in precedenza. Per le prestazioni che comprendono periodi indennizzabili anteriori al 1° gennaio 2001 e che proseguono oltre tale data, la liquidazione deve avvenire al 30% fino al 31 dicembre 2000 e al 40% dal 1° gennaio 2001.
Esclusioni espressamente previste
Gli incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinari e speciali, né all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, agricola e non agricola, richiamata dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 86/1988 convertito nella legge n. 160/1988.
Limiti massimi mensili per il 2001
L’aumento non può comunque superare gli importi massimi mensili fissati per il 2001: L. 1.471.235, pari a euro 759,83, e L. 1.768.283, pari a euro 913,24.
Estensione della durata a nove mesi per i lavoratori over 50
Per i lavoratori con età anagrafica pari o superiore a 50 anni, l’indennità è estesa fino a nove mesi. Ai fini della durata maggiorata, il requisito dell’età deve risultare alla data di cessazione del rapporto di lavoro, per le cessazioni decorrenti dal 1° gennaio 2001.
Aggiornamento della procedura automatizzata
La procedura automatizzata per la liquidazione della prestazione è in corso di modifica e sarà resa disponibile alle Agenzie con apposito messaggio della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.
Istruzioni contabili per la ripartizione dell’onere
Poiché le prestazioni possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2001, la ripartizione tra Gestione delle prestazioni temporanee e Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali deve seguire i coefficienti già in uso per i periodi fino al 31 dicembre 2000, secondo la circolare n. 105 del 29 marzo 1994. Per i periodi dal 1° gennaio 2001, cioè per la quota liquidata al 40%, la ripartizione va effettuata nella misura del 50%.
Conguagli e prestazioni già liquidate
Gli eventuali conguagli da corrispondere ai beneficiari dal 1° gennaio 2001 su prestazioni già liquidate al 30% devono essere imputati interamente al conto GAU 30/44.
Trattamenti ordinari in costanza di trattamenti speciali per l’edilizia
Nei casi di trattamenti ordinari spettanti in presenza di trattamenti speciali per l’edilizia, alla scrittura in partita doppia PTN 32/50 a GAU 22/50 per il trasferimento alla gestione assistenziale deve affiancarsi la scrittura GAU 32/54 a PTN 22/53 per la rifusione alla gestione delle prestazioni temporanee della quota a carico G.I.A.S., determinata con i medesimi coefficienti previsti.
Copertura totale dello Stato per i tre mesi aggiuntivi
Per i soggetti di almeno 50 anni, l’onere relativo agli ulteriori tre mesi di indennità è interamente a carico dello Stato. Per tale motivo sono stati istituiti i conti GAU 30/14 e GAT 30/14 per la rilevazione contabile dell’indennità e dei relativi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
Assegni per il nucleo familiare e recuperi
Gli assegni per il nucleo familiare relativi ai primi sei mesi restano imputati al conto PTD 30/16. Gli eventuali recuperi delle prestazioni, sia per la quota a carico G.I.A.S. sia per l’indennità dei tre mesi aggiuntivi e per i relativi ANF, confluiscono nel conto GAU 24/40.
Variazioni al piano dei conti
In allegato sono indicati i nuovi conti GAU 30/14 e GAT 30/14 e le variazioni di denominazione dei conti GAU 30/44 e GAU 24/40, con le relative descrizioni aggiornate riferite all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola e ai recuperi delle quote e degli ANF.
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