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Circolare

Circolare numero 52 del 6-3-2001

La legge finanziaria 2001 prevede, a decorrere dal 1/2/2001, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 120 della legge finanziaria 2001, che dal 1° febbraio 2001 introduce un esonero di 0,80 punti percentuali dalla contribuzione CUAF a carico dei datori di lavoro e, per chi versa una CUAF inferiore a tale soglia, un ulteriore esonero fino a 0,40 punti percentuali a valere prioritariamente su maternità, disoccupazione e altre contribuzioni della Gestione prestazioni temporanee. Sono individuati i datori di lavoro interessati e quelli esclusi, disciplinati i casi dei lavoratori stagionali stranieri, fornite le modalità di compilazione del DM10/2 con i nuovi codici, e indicate le regole per la regolarizzazione dei periodi pregressi.

Esonero contributivo CUAF e ulteriori riduzioni ex art. 120 L. 388/2000 dal 1° febbraio 2001

Esonero CUAF e ulteriori riduzioni contributive ex art. 120 L. 388/2000

La circolare disciplina l’attuazione, dal 1° febbraio 2001, dell’esonero contributivo previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000 in materia di assegni per il nucleo familiare. Vengono definite le categorie di datori di lavoro interessati, le modalità di imputazione dell’ulteriore riduzione e le istruzioni operative per la denuncia contributiva DM10/2.

Quadro normativo e finalità

Il provvedimento si inserisce nel processo di riduzione del costo del lavoro avviato con il Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998. La norma mira a ridurre gli oneri sociali attraverso un esonero dai contributi CUAF dovuti dai datori di lavoro, in coerenza con la soppressione dei cosiddetti oneri impropri e con la riduzione degli oneri per maternità a carico del datore di lavoro.

Misura dell’esonero e criteri di riparto

Dal 1° febbraio 2001 è riconosciuto un esonero pari a 0,80 punti percentuali sulla contribuzione CUAF dovuta dai datori di lavoro soggetti alla relativa disciplina. Per i datori di lavoro che versano una CUAF inferiore a 0,80 punti percentuali, è previsto un ulteriore esonero fino a 0,40 punti percentuali, da applicare prioritariamente:

  • alla contribuzione per maternità;
  • in mancanza o per incapienza, alla contribuzione per disoccupazione;
  • infine, alle altre contribuzioni della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 L. n. 88/1989.

In ogni caso, l’esonero complessivo non può superare 0,80 punti percentuali.

Soggetti beneficiari ed esclusioni

La circolare chiarisce che il beneficio spetta ai datori di lavoro appartenenti ai settori destinatari della disciplina CUAF. Sono quindi esclusi i datori di lavoro delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non soggetti alla CUAF, per i quali le contribuzioni restano immutate.

Sono ricompresi nell’ambito dell’esonero anche i datori di lavoro che, pur appartenendo a settori CUAF, sono esonerati dal versamento della relativa contribuzione perché provvedono direttamente all’erogazione dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai minimi di legge. La circolare menziona, a titolo esemplificativo, associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici e aziende operanti all’estero in Paesi privi di accordi di sicurezza sociale.

Datori di lavoro con esonero pieno CUAF

Per i datori di lavoro la cui contribuzione CUAF è superiore allo 0,80%, l’esonero riguarda integralmente tale misura. Essi devono:

  • esporre nei quadri B-C del DM10/2 la contribuzione dovuta secondo l’aliquota vigente al 31 gennaio 2001, senza riduzioni;
  • indicare nel quadro D la riduzione spettante, riferita a tutto il personale dipendente, usando il codice R600 con la dicitura "ESONERO CUAF".

Le fattispecie rientranti in questa categoria sono riepilogate nella Tabella 1 allegata, con riferimento ai principali settori economici e alle rispettive aliquote CUAF.

Datori di lavoro con ulteriore esonero dello 0,40%

Per i datori di lavoro che hanno una CUAF inferiore allo 0,80% è riconosciuto, oltre all’esonero CUAF, un ulteriore sgravio fino a 0,40%. Anche in questo caso i quadri B-C devono riportare la contribuzione calcolata con le aliquote vigenti al 31 gennaio 2001, senza riduzioni, mentre nel quadro D vanno indicati gli importi degli esoneri con i seguenti codici:

  • R600, "ESONERO CUAF";
  • R601, "ESONERO MATERNITÀ";
  • R602, "ESONERO DISOCCUPAZIONE";
  • R603, "ESONERO ALTRE CONTR.".

La circolare precisa che l’ordine di imputazione dell’ulteriore 0,40% segue la priorità maternità, disoccupazione e altre contribuzioni della gestione di cui all’art. 24 L. n. 88/1989.

Rapporti di lavoro stagionale con lavoratori stranieri

Per i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 prevede un contributo sostitutivo dei contributi CUAF e disoccupazione. A decorrere dal 1° febbraio 2001, per i datori di lavoro del punto 1 tale contributo è pari al 3,29%, articolato in:

  • 1,68% per CUAF;
  • 1,61% per disoccupazione.

Per i datori di lavoro del punto 2 il contributo è ridotto in funzione delle diverse misure di esonero spettanti. Per le modalità operative la circolare rinvia alle istruzioni sui punti 4.1 e 4.2.

Lavoratori con agevolazioni contributive

Per i lavoratori ai quali competono agevolazioni contributive, i datori di lavoro devono:

  • esporre nei quadri B-C la contribuzione dovuta secondo le aliquote vigenti al 31 gennaio 2001, senza riduzioni;
  • indicare nel quadro D gli esoneri ex art. 120 L. 388/2000 utilizzando le modalità previste per la generalità dei dipendenti;
  • calcolare le ulteriori riduzioni e gli sgravi agevolativi sulle contribuzioni al netto degli esoneri CUAF e degli altri esoneri applicabili.

La circolare contiene due esempi applicativi: uno relativo a un contratto di formazione e lavoro e uno relativo a un lavoratore assunto dalle liste di mobilità, entrambi con indicazione delle modalità di esposizione nel DM10/2 e dei criteri di calcolo della contribuzione netta.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Se per la denuncia del mese di febbraio 2001 i datori di lavoro non hanno operato l’esonero, il recupero può essere effettuato entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, utilizzando i codici:

  • R604, "ARR. ESONERO CUAF";
  • R605, "ARR. ESONERO MATERNITÀ";
  • R606, "ARR. ESONERO DISOCCUPAZIONE";
  • R607, "ARR. ESONERO ALTRE CONTR.".

Le sedi INPS devono inoltre riesaminare le eventuali note di rettifica già emesse qualora il datore di lavoro abbia ridotto direttamente l’aliquota applicando l’esonero sulla contribuzione esposta nei quadri B-C del DM10/2.

Tabelle allegate e aliquote contributive

La circolare richiama, in allegato, le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2001 per i principali settori economici. Le tabelle servono a individuare, per ciascun settore, la ripartizione dell’esonero tra CUAF, maternità, disoccupazione e altre contribuzioni, distinguendo i casi in cui l’esonero si applica integralmente da quelli in cui residua una quota da recuperare su altre voci contributive.

Punti principali

Ambito dell’esonero e soggetti interessati

Dal 1° febbraio 2001 i datori di lavoro soggetti alla disciplina CUAF beneficiano di un esonero pari a 0,80 punti percentuali sulla contribuzione per assegni al nucleo familiare. Per i datori di lavoro che già versano una CUAF inferiore a 0,80 punti percentuali è previsto un ulteriore esonero fino a 0,40 punti percentuali, da imputare prioritariamente a maternità e disoccupazione e, se necessario, alle altre contribuzioni della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Restano esclusi i datori di lavoro delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non soggetti alla CUAF.

Criteri di applicazione del beneficio

La circolare distingue due categorie: i datori di lavoro per i quali la CUAF è superiore a 0,80 punti percentuali, che recuperano integralmente l’esonero dello 0,80%; e quelli per i quali la CUAF è inferiore a tale soglia, che ottengono l’esonero CUAF e, in aggiunta, un ulteriore 0,40% fino al limite complessivo massimo di 0,80%. Sono ricompresi anche i datori di lavoro appartenenti a settori CUAF che erogano direttamente ai dipendenti i trattamenti di famiglia (ad esempio associazioni sindacali, associazioni di categoria, partiti politici, aziende operanti all’estero in Paesi privi di accordi di sicurezza sociale).

Lavoratori stagionali stranieri

Per i lavoratori stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998 prevede un contributo sostitutivo in luogo di CUAF e disoccupazione. Dal 1° febbraio 2001, per i datori di lavoro del punto 1, tale contributo è pari al 3,29%, di cui 1,68% per CUAF e 1,61% per disoccupazione; per i datori di lavoro del punto 2 il contributo è ridotto in relazione alle diverse misure di esonero spettanti.

Compilazione del modello DM10/2

I datori di lavoro devono esporre nei quadri B-C la contribuzione dovuta con le aliquote vigenti al 31 gennaio 2001, senza riduzioni, e indicare nel quadro D l’importo dell’esonero spettante. Per l’esonero CUAF dello 0,80% va usato il codice R600 con la dicitura "ESONERO CUAF"; per gli ulteriori esoneri vanno utilizzati R601 per "ESONERO MATERNITÀ", R602 per "ESONERO DISOCCUPAZIONE" e R603 per "ESONERO ALTRE CONTR.". Per i lavoratori con agevolazioni contributive, gli sgravi si calcolano sulle contribuzioni al netto degli esoneri ex art. 120.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Se nella denuncia di febbraio 2001 l’esonero non è stato operato, il recupero può essere effettuato entro il termine di scadenza del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare, utilizzando i codici R604 per "ARR. ESONERO CUAF", R605 per "ARR. ESONERO MATERNITÀ", R606 per "ARR. ESONERO DISOCCUPAZIONE" e R607 per "ARR. ESONERO ALTRE CONTR.". Le sedi INPS, nel caso di note di rettifica già emesse per riduzione diretta dell’aliquota, devono riesaminare e definire le posizioni alla luce delle nuove istruzioni.

Tabelle e aliquote settoriali

In allegato sono richiamate le tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2001 per i principali settori economici. Le tabelle distinguono i settori che beneficiano del solo esonero CUAF e quelli che, avendo aliquote CUAF inferiori, recuperano il residuo su maternità, disoccupazione o altre contribuzioni, secondo la ripartizione indicata negli allegati 3 e 4.

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