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Sentenza

Sentenza n. 2452/2026 - Napoli, Sezione 1

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza volta ad ottenere dalla Soprintendenza di Napoli e Caserta il Certificato di Esecuzione Lavori per i seguenti lavori: “Conservazione Integrata Palazzo Marzano Azione B”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euro Strade s.r.l. il 9 settembre 2025: per l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza di Napoli e Caserta del 7.8.2025 recante il rigetto della richiesta di C.E.L. per i lavori di conservazione integrata del Palazzo Marzano Azione B.

Giustizia amministrativa202501212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Soprintendenza del 7 agosto 2025 al rilascio del visto necessario per il Certificato di Esecuzione Lavori relativo agli interventi di conservazione integrata di Palazzo Marzano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva inizialmente agito contro il silenzio serbato dalla Soprintendenza sulla richiesta di rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori e aveva formulato anche una domanda risarcitoria per il danno da ritardo. Con la sentenza parziale n. 198/2025 il TAR aveva dichiarato illegittima l'inerzia e ordinato alla Soprintendenza di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. In ottemperanza, la Soprintendenza aveva adottato il diniego del 7 agosto 2025, richiamando la persistente mancanza di documentazione richiesta al Comune di Carinola sin dal 17 marzo 2021: documentazione fotografica delle opere, dichiarazione del RUP sui requisiti dell'impresa, comunicazioni di inizio e fine lavori e dichiarazione del direttore dei lavori sul rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza. Con motivi aggiunti la società ha sostenuto che il diniego eludesse l'obbligo di provvedere, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire autonomamente la documentazione, anche mediante strumenti coattivi, invece di respingere l'istanza per l'inerzia di un altro ente. Ha inoltre chiesto che fosse ordinato al Comune di Carinola di concludere il procedimento e trasmettere la documentazione integrativa. La società ha infine chiesto il risarcimento del danno da ritardo, senza tuttavia fornire specifiche allegazioni o documenti sul pregiudizio e sul nesso causale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria perché generica, meramente assertiva e priva di allegazioni documentali idonee a dimostrare sia l'esistenza di un danno risarcibile sia il nesso eziologico con la condotta illegittima dell'Amministrazione. Ha respinto anche i motivi aggiunti, ritenendo adeguatamente motivato il diniego della Soprintendenza. La documentazione mancante era stata richiesta da tempo, era stata ragionevolmente considerata indispensabile per verificare la conformità dei lavori al progetto approvato e ai principi del restauro, nonché il possesso dei requisiti dell'impresa e il rispetto delle prescrizioni impartite. La ricorrente non ha contestato né l'essenzialità della documentazione né la sua effettiva mancata trasmissione. Non era esigibile che la Soprintendenza si sostituisse al Comune di Carinola, svolgendo attività istruttoria e adempimenti di competenza di un'altra pubblica amministrazione. È stata dichiarata inammissibile la richiesta di ordinare direttamente al Comune la trasmissione della documentazione: il Comune aveva già rilasciato nel 2020 un C.E.L. privo del visto della Soprintendenza e la ricorrente non aveva previamente attivato nei confronti dell'ente il rimedio contro il silenzio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., né aveva ritualmente contestato l'inerzia comunale. In mancanza dell'accertamento dell'obbligo di provvedere del Comune e dell'illegittimità della sua inerzia, non poteva essere ordinato l'adempimento richiesto. Le spese sono state compensate, anche perché la precedente sentenza parziale aveva accolto la domanda contro il silenzio della Soprintendenza.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Il risarcimento del danno da attività amministrativa richiede allegazione e prova del pregiudizio risarcibile e del nesso causale; una domanda generica e priva di documentazione non è sufficiente.

  • art. 31 c.p.a.

    L'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere deve essere rivolto all'amministrazione competente; senza tale accertamento non può essere imposto l'adempimento richiesto.

  • art. 32 c.p.a.

    La domanda risarcitoria era stata trattata nel rito ordinario a seguito della conversione del rito disposta nella sentenza parziale.

  • art. 117 c.p.a.

    Il rimedio contro il silenzio deve essere ritualmente attivato nei confronti dell'amministrazione cui si imputa l'inerzia; la richiesta diretta di condanna all'adempimento, proposta senza previa contestazione del silenzio, è inammissibile.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento del danno da ritardo deve contenere allegazioni specifiche e documentate sull'esistenza e sull'entità del pregiudizio, oltre che sul nesso causale con l'inerzia amministrativa; una prospettazione generica e meramente assertiva non è idonea a fondare la responsabilità della pubblica amministrazione.
  • Quando il rilascio di un provvedimento presuppone documentazione indispensabile nella disponibilità o nella competenza di un'altra pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente può respingere l'istanza se motiva adeguatamente l'essenzialità dei documenti mancanti e la loro persistente indisponibilità.
  • L'attività istruttoria dell'amministrazione procedente non impone, in assenza di una specifica base normativa, la sostituzione ad altra amministrazione nell'adempimento di obblighi documentali di sua competenza.
  • Chi intende ottenere un ordine giudiziale nei confronti di un'amministrazione diversa da quella destinataria dell'originaria azione contro il silenzio deve previamente attivare nei suoi confronti il rimedio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.; in mancanza dell'accertamento dell'obbligo di provvedere e dell'illegittimità dell'inerzia, non può essere ordinata la trasmissione della documentazione o l'adozione del provvedimento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleTermini e notificazione del ricorsoDanno da ritardo
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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