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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31408/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una contestazione per sottrazione abusiva di energia elettrica, qualificata in primo grado come fatto per il quale era stato dichiarato non doversi procedere e poi riformata in appello dalla Corte territoriale, che ha ritenuto l'imputato responsabile del furto aggravato di energia elettrica, riconoscendo l'aggravante della destinazione a pubblico servizio e quella dell'esposizione alla pubblica fede, escludendo invece l'aggravante della violenza sulle cose e giudicando equivalenti le attenuanti generiche. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, articolava quattro motivi: 1) dedotta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per erronea individuazione della sentenza impugnata e per asserita tardività; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio, sostenendo che l'energia elettrica erogata dal gestore non sarebbe destinata a pubblico servizio e che la contestazione sarebbe stata generica, con conseguente difetto di procedibilità d'ufficio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 624 e 625 c.p., assumendo non provata la qualità di proprietario degli immobili utilizzati, anche in ragione di una pretesa rinuncia all'eredità paterna; 4) vizio di motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente giustificata, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche e la prospettazione di una sottrazione di energia di modesta entità in un contesto periferico.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, reputando infondati tutti i motivi. Ha ritenuto tempestivo e rituale l'appello del pubblico ministero, osservando che non vi era prova della comunicazione dell'avviso ex art. 548, comma 3, c.p.p. e che, comunque, la conoscenza del deposito della sentenza era desumibile da un atto di sollecito del procuratore generale, con conseguente tempestività dell'impugnazione; ha inoltre escluso la decisività dell'errore materiale nell'individuazione della sentenza impugnata, poiché gli altri dati identificativi consentivano di capire quale provvedimento si volesse impugnare. Sul punto decisivo dell'aggravante ex art. 625, n. 7, c.p., la Corte ha affermato che l'energia elettrica è bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio, poiché il servizio pubblico va inteso in senso oggettivo e la sottrazione alla rete distoglie energia dalla fruizione della collettività; ha quindi ritenuto corretta la sussistenza dell'aggravante e irrilevante il richiamo del ricorrente a una pronuncia riguardante il danneggiamento del contatore, non del bene-energia. Il terzo motivo è stato ritenuto meramente rivalutativo e comunque infondato, perché non era necessario essere proprietari dell'immobile per essere autori dell'allaccio abusivo, essendo sufficiente l'utilizzazione di fatto dell'utenza. Il quarto motivo è stato respinto perché la pena di un anno di reclusione risultava inferiore alla media edittale e motivata con riferimento alla durata della sottrazione di energia; la Corte ha escluso contraddizioni tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Enunciazione sintetica dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Termine di impugnazione per la sentenza con motivazione contestuale.

  • art. 548, comma 3, c.p.p.

    Comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza al pubblico ministero competente a impugnare.

  • art. 491 c.p.p.

    La nullità per indeterminatezza o genericità dell'imputazione è relativa e deve essere eccepita a pena di decadenza nel termine previsto.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato con riferimento al dovere del giudice di rilevare immediatamente l'eventuale difetto della condizione di procedibilità, nel contesto della questione sulla querela.

  • art. 624 c.p.

    Norma base del furto, richiamata nel motivo di ricorso sulla qualità del bene sottratto.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    Aggravante per cosa destinata a pubblico servizio; per l'energia elettrica il bene è ritenuto funzionalmente destinato al servizio pubblico e quindi sottratto alla fruizione della collettività.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di commisurazione della pena, implicitamente richiamabili nella motivazione quando la pena è contenuta sotto la media edittale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono coesistere con una pena superiore al minimo edittale senza contraddizione, se il giudice valorizza diversamente gli elementi rilevanti.

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel furto di energia elettrica, l'energia deve essere considerata bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio: la sottrazione dalla rete integra l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., anche se l'allaccio abusivo avviene in ambito privato e senza che sia necessario un danneggiamento della rete o del contatore.
  • La nozione di "pubblico servizio" va letta in senso oggettivo, valorizzando la funzione di utilità generale dell'attività e la pluralità indeterminata degli utenti serviti, non la sola natura pubblica o privata del soggetto erogatore.
  • La contestazione di genericità o indeterminatezza dell'imputazione integra una nullità relativa che non è rilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente eccepita, pena decadenza.
  • L'errore materiale nell'individuazione del provvedimento impugnato non determina inammissibilità quando restano chiari gli elementi identificativi essenziali dell'atto che si intende impugnare.
  • Per la commisurazione della pena, quando la sanzione è determinata al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami l'adeguatezza della pena e gli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è necessaria una motivazione analitica e particolareggiata.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è logicamente incompatibile con una pena fissata sopra il minimo edittale, purché il giudice spieghi in modo coerente i diversi criteri considerati per il giudizio di clemenza e per la concreta quantificazione della pena.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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