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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02898/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento per omesso versamento ICI relativo all'anno d'imposta 2007, riferito a un complesso immobiliare destinato all'esercizio ferroviario. In primo e secondo grado i giudici tributari avevano respinto il ricorso e l'appello: la CTR aveva escluso la titolarità di diritti reali della società sugli immobili, ma aveva ritenuto comunque dovuta l'ICI perché asseritamente i concessionari di beni demaniali sono obbligati al pagamento. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1992, sostenendo di non essere proprietaria, titolare di diritti reali né concessionaria, ma mera comodataria delle aree, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente, perché, dopo avere escluso un rapporto reale tra la società e gli immobili, si era limitata ad affermare in astratto che i concessionari di aree demaniali sono tenuti all'ICI, senza chiarire se la società avesse davvero la qualità di concessionaria. Tale omissione impediva di verificare il presupposto impositivo e integrava nullità della decisione per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, cui è demandato di riesaminare la natura del rapporto tra Regione Puglia e società e di verificare se sussista o meno un diritto reale di godimento o una concessione idonea a fondare il tributo, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza o l'apparenza della motivazione determina nullità della sentenza quando non consente di comprendere l'iter logico della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza; il motivo sulla motivazione è stato trattato come censura di nullità processuale.

  • art. 3 d.lgs. 504/1992

    Il presupposto soggettivo dell'ICI va ricercato nella titolarità del rapporto giuridico rilevante sull'immobile; non basta un'affermazione astratta, occorre accertare in concreto se il soggetto sia proprietario, titolare di diritto reale o concessionario.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento giurisdizionale è costituzionalmente imposta e deve rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Anche nel processo tributario la sentenza deve esporre la motivazione in modo intelligibile; la sua mancanza o apparenza comporta nullità.

Massime di principio

  • La motivazione è meramente apparente, e la sentenza è nulla, quando pur esistendo graficamente non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.
  • Quando il presupposto impositivo dipende dalla qualificazione del rapporto giuridico del soggetto con il bene, il giudice deve accertare in concreto tale rapporto e non può limitarsi a un richiamo astratto a categorie generali come quella del concessionario.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre anche se il giudice esclude alcuni elementi del rapporto controverso ma omette di chiarire l'elemento decisivo che fonda o esclude la soggettività passiva tributaria.
  • Nel processo tributario la sentenza deve indicare le prove considerate e le ragioni della decisione in modo da consentire il controllo di legittimità sulla coerenza logica del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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