Cassazione Civile, Ordinanza n. 02898/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per omesso versamento ICI relativo all'anno d'imposta 2007, riferito a un complesso immobiliare destinato all'esercizio ferroviario. In primo e secondo grado i giudici tributari avevano respinto il ricorso e l'appello: la CTR aveva escluso la titolarità di diritti reali della società sugli immobili, ma aveva ritenuto comunque dovuta l'ICI perché asseritamente i concessionari di beni demaniali sono obbligati al pagamento. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1992, sostenendo di non essere proprietaria, titolare di diritti reali né concessionaria, ma mera comodataria delle aree, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente, perché, dopo avere escluso un rapporto reale tra la società e gli immobili, si era limitata ad affermare in astratto che i concessionari di aree demaniali sono tenuti all'ICI, senza chiarire se la società avesse davvero la qualità di concessionaria. Tale omissione impediva di verificare il presupposto impositivo e integrava nullità della decisione per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, cui è demandato di riesaminare la natura del rapporto tra Regione Puglia e società e di verificare se sussista o meno un diritto reale di godimento o una concessione idonea a fondare il tributo, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La mancanza o l'apparenza della motivazione determina nullità della sentenza quando non consente di comprendere l'iter logico della decisione.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza; il motivo sulla motivazione è stato trattato come censura di nullità processuale.
art. 3 d.lgs. 504/1992
Il presupposto soggettivo dell'ICI va ricercato nella titolarità del rapporto giuridico rilevante sull'immobile; non basta un'affermazione astratta, occorre accertare in concreto se il soggetto sia proprietario, titolare di diritto reale o concessionario.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento giurisdizionale è costituzionalmente imposta e deve rendere percepibile il fondamento della decisione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
Anche nel processo tributario la sentenza deve esporre la motivazione in modo intelligibile; la sua mancanza o apparenza comporta nullità.
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente, e la sentenza è nulla, quando pur esistendo graficamente non consente di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.
- Quando il presupposto impositivo dipende dalla qualificazione del rapporto giuridico del soggetto con il bene, il giudice deve accertare in concreto tale rapporto e non può limitarsi a un richiamo astratto a categorie generali come quella del concessionario.
- La nullità per motivazione apparente ricorre anche se il giudice esclude alcuni elementi del rapporto controverso ma omette di chiarire l'elemento decisivo che fonda o esclude la soggettività passiva tributaria.
- Nel processo tributario la sentenza deve indicare le prove considerate e le ragioni della decisione in modo da consentire il controllo di legittimità sulla coerenza logica del provvedimento.
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