Sentenza n. 881/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'accertamento - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 21.04.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un Impianto Agrivoltaico denominato “Impianto Solare Agrivoltaico di Monsummano”, sito nel Comune di Monsummano Terme (PT), con potenza di picco nominale pari a 53,568 MWp e annesso sistema di accumulo da 10 MW; nonché per la condanna - dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs n. 152/2006; - a rimborsare alla ricorrente, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, il 50% dei diritti di istruttoria versati pari a € 21.920,48.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA per un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente VIA)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 21 aprile 2023 un'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 per un impianto agrivoltaico sito nel Comune di Monsummano Terme, inizialmente di 59,44 MWp e poi rimodulato a 53,568 MWp, con sistema di accumulo da 10 MW. Dopo la pubblicazione della documentazione integrativa il 18 luglio 2024 e la conclusione della seconda consultazione pubblica il 2 agosto 2024, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di provvedimento e il MASE non ha adottato la VIA. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, nonché l'illegittimità dell'inerzia ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Ha inoltre chiesto il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del medesimo decreto legislativo, comprovando il versamento complessivo di euro 21.920,48. Il ricorso è stato proposto il 21 gennaio 2026, entro il termine annuale previsto per l'azione avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, per i progetti soggetti alla competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la Commissione deve esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, mentre il Direttore generale deve adottare il provvedimento finale nei successivi trenta giorni. Nel caso concreto, il termine di trenta giorni dalla chiusura della consultazione scadeva il 1° settembre 2024, quello di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione integrativa il 25 novembre 2024 e il termine complessivo per la VIA il 25 dicembre 2024. Poiché il procedimento era ancora fermo alla fase di istruttoria tecnica, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il giudice ha escluso che i criteri di priorità previsti dall'art. 8 del d.lgs. 152/2006, anche nella formulazione modificata, possano derogare ai termini perentori dell'art. 25 o legittimare una sospensione o dilatazione indefinita dei procedimenti relativi a progetti non prioritari. Né il numero elevato delle istanze, né le difficoltà organizzative interne dell'amministrazione possono giustificare il ritardo. Il TAR ha ordinato alla Commissione tecnica di predisporre lo schema di provvedimento, senza vincolo sul contenuto, e alla Direzione generale del MASE di adottare gli atti conseguenti entro quaranta giorni dalla ricezione del riscontro del Ministero della Cultura. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta il Capo pro tempore del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del MASE, assegnandogli ulteriori venti giorni in caso di inerzia. È stato riconosciuto il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, previa verifica dell'effettivo versamento, quale conseguenza automatica del mancato rispetto dei termini dell'art. 25, comma 2-bis. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell'istanza di VIA, relativa nel caso concreto all'impianto agrivoltaico.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...] Nei successivi trenta giorni, il direttore generale [...] adotta il provvedimento di VIA.
Stabilisce termini perentori per la conclusione delle fasi di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e della Direzione generale del Ministero.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La perentorietà dei termini impedisce all'amministrazione di giustificarne il superamento con priorità organizzative, carichi di lavoro o difficoltà interne.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33.
Prevede un indennizzo speciale e automatico consistente nel rimborso del 50% dei diritti di istruttoria quando i termini perentori di conclusione della VIA non sono rispettati.
art. 8, comma 1, d.lgs. 152/2006
I criteri legislativi di priorità nella trattazione dei progetti hanno funzione organizzativa e non derogano ai termini perentori di conclusione della VIA, né consentono sospensioni implicite o dilazioni a tempo indeterminato.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria il cui 50% deve essere rimborsato al proponente in caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 25, comma 2-ter.
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione avverso il silenzio quando sussiste un obbligo normativo di provvedere entro un termine definito; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto ammissibile e tempestivo.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito dell'azione contro il silenzio, utilizzato dalla società per ottenere l'accertamento dell'inerzia e l'ordine di provvedere.
art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1.1 e 1.2, d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito dalla l. 13 dicembre 2024, n. 191
Ha modificato i criteri di priorità dell'art. 8 del d.lgs. 152/2006, senza introdurre una deroga espressa alla perentorietà dei termini dell'art. 25.
Massime di principio
- I termini previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 per la conclusione della VIA dei progetti di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sono perentori; il loro superamento integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione avverso il silenzio.
- I criteri di priorità nella trattazione dei progetti previsti dall'art. 8 del d.lgs. 152/2006 hanno funzione organizzativa e non derogano ai termini perentori dell'art. 25, né consentono la sospensione o la dilatazione indefinita dei procedimenti relativi a progetti non prioritari.
- L'elevato numero delle istanze, il carico di lavoro e le difficoltà organizzative interne dell'amministrazione non giustificano il mancato rispetto dei termini perentori del procedimento di VIA e impongono all'amministrazione l'adozione di adeguate misure organizzative.
- In presenza del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, il proponente ha diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dal comma 2-ter, previa verifica dell'effettivo versamento.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare alla Commissione competente di predisporre lo schema di provvedimento e all'amministrazione titolare del potere finale di concludere il procedimento entro un termine assegnato, nominando un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, senza predeterminare il contenuto della decisione amministrativa.
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