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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-259/20

Order of the Court (Sixth Chamber) of 3 December 2020. — João Miguel Barata v European Parliament. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Officials – Certification procedure – 2016 promotion exercise – Exclusion of the appellant from the final list of officials entitled to take part in the training programme – Article 90(2) of the Staff Regulations of Officials of the European Union – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment – Equal treatment – Rights of the defence. — Case C-259/20 P

Giurisprudenza europea62020CO0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di un funzionario del Parlamento europeo escluso dalla lista finale della procedura di certificazione 2016. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla impugnabilità degli atti intermedi, alla violazione dei diritti di difesa, alla parità di trattamento, alla motivazione e al preteso errore del Tribunale nell’applicazione delle regole processuali e sostanziali. Il ricorso è stato quindi rigettato con addebito delle spese al ricorrente, che peraltro non ha sopportato costi della controparte in questa fase perché l’ordinanza è stata resa prima della notifica all’altra parte.

Impugnazione di un ufficiale del Parlamento europeo contro il rigetto dell’annullamento di atti connessi alla procedura di certificazione 2016 e alla mancata inclusione nella lista dei candidati ammessi al programma di formazione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare inammissibili o infondati i motivi di annullamento relativi alla natura impugnabile degli atti intermedi della procedura di certificazione, alla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 41 della Carta, del principio di parità di trattamento e dell’asserita illegittimità dell’applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, nonché alla gestione probatoria e alle misure di organizzazione del procedimento.

Principio di diritto

Negli impugnazioni del pubblico impiego UE, sono inammissibili i motivi che si limitano a contestare in modo generico la valutazione del Tribunale o che non individuano con precisione gli errori di diritto dedotti; inoltre, atti meramente preparatori o interni della procedura di certificazione, come pareri del comitato competente e lettere intermedie, non sono impugnabili autonomamente perché non producono effetti giuridici vincolanti e immediati. Il funzionario che presenta un reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto è già in condizione di esporre tutte le proprie doglianze, sicché l’autorità non è tenuta a sentirlo nuovamente prima di decidere sul reclamo; la presunzione e l’inversione dell’onere della prova in materia di discriminazione operano solo se il ricorrente allega fatti idonei a far presumere la discriminazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 45a, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1d dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 164 del regolamento di procedura del Tribunale

Impugnazione contro il rigetto dell’azione di annullamento nella procedura di certificazione 2016

Si tratta di un ricorso in impugnazione proposto da un funzionario del Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto la sua azione di annullamento relativa ad atti connessi alla procedura di certificazione 2016. La Corte decide con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, dichiarando il ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente contestava diversi atti adottati nel contesto della procedura di certificazione e dell’accesso al programma di formazione, in particolare:

  • la decisione del 30 ottobre 2017 con cui il Parlamento aveva respinto il suo reclamo del 19 giugno 2017;
  • il parere del COPAC del 20 marzo 2017, favorevole al rigetto del suo appello del 1° marzo 2017;
  • la lettera del 14 febbraio 2017, che lo informava dei risultati e della bozza di elenco dei sette funzionari selezionati;
  • la lettera dell’8 dicembre 2016 con i risultati della prima fase;
  • la lettera del 21 dicembre 2016 sulla richiesta di riesame;
  • il bando di concorso interno 2016/014 e l’intera bozza di elenco dei selezionati.

Il Tribunale aveva dichiarato irricevibili alcuni motivi e infondati altri, in particolare con riguardo alla natura non impugnabile di taluni atti, alla sufficienza della motivazione e all’assenza di violazioni dei diritti di difesa e della parità di trattamento.

Questioni esaminate dalla Corte

In appello il ricorrente deduceva, in sostanza, sette motivi. Essi vertevano su:

  • la presunta errata qualificazione del parere del COPAC e delle lettere intermedie come meri atti preparatori;
  • la pretesa violazione del diritto di accesso ai documenti, del diritto di essere ascoltato e della tutela giurisdizionale effettiva;
  • l’asserita applicazione troppo restrittiva dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale;
  • la violazione del principio di buona amministrazione e dell’articolo 41 della Carta;
  • l’erronea applicazione dell’articolo 1d dello Statuto in materia di discriminazione e onere della prova;
  • la mancata considerazione di errori manifesti nella valutazione comparativa e nella motivazione;
  • la questione linguistica connessa al bando di concorso interno.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, relativo al reclamo amministrativo;
  • l’articolo 45a, paragrafo 2, dello Statuto, che disciplina il ruolo del COPAC nella procedura di certificazione;
  • l’articolo 1d dello Statuto, in tema di non discriminazione e, al paragrafo 5, di inversione dell’onere della prova;
  • l’articolo 41 della Carta, sui diritti della buona amministrazione;
  • l’articolo 47 della Carta, sulla tutela giurisdizionale effettiva;
  • gli articoli 256 e 277 TFUE, l’articolo 58 dello Statuto della Corte e le disposizioni processuali sul contenuto dell’impugnazione.

Ragionamento della Corte: atti impugnabili e atti preparatori

Quanto al primo motivo, la Corte conferma che il parere del COPAC del 20 marzo 2017 e le lettere dell’8 dicembre 2016 e del 14 febbraio 2017 costituiscono atti preparatori o interni, privi di effetti giuridici vincolanti e immediati sulla posizione del funzionario. Il fatto che tali atti abbiano potuto influire sulla decisione finale non basta a renderli impugnabili autonomamente.

La decisione del Parlamento del 30 ottobre 2017, che respinge il reclamo, è invece l’ultimo atto della procedura rilevante ai fini dell’impugnazione. La Corte ribadisce inoltre che il parere del COPAC non vincola l’autorità che assume la decisione finale, ai sensi dell’articolo 45a, paragrafo 2, dello Statuto.

Ragionamento della Corte: diritti di difesa, reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, e Carta

Sul secondo, terzo e quinto motivo, la Corte esclude la violazione dei diritti di difesa e dell’articolo 41 della Carta. Il punto centrale è che il reclamo previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, è già la sede in cui il funzionario può esporre tutte le proprie doglianze contro l’atto contestato; non sussiste quindi un obbligo dell’autorità di sentirlo nuovamente prima di decidere sul reclamo o di consentirgli un’ulteriore integrazione delle sue osservazioni.

La Corte precisa anche che l’articolo 41 della Carta non si applica automaticamente al reclamo amministrativo come se si trattasse di una misura individuale autonoma nel senso sostenuto dal ricorrente. Inoltre, le misure di organizzazione del procedimento richieste al Tribunale non possono servire a sanare l’irricevibilità di un motivo o di un argomento non formulato in modo chiaro e coerente.

Ragionamento della Corte: onere della prova, discriminazione e parità di trattamento

In relazione ai motivi fondati sull’articolo 1d dello Statuto, la Corte ricorda che l’inversione dell’onere della prova in materia di discriminazione opera solo se il funzionario abbia previamente allegato fatti idonei a fondare una presunzione di discriminazione. Poiché il Tribunale aveva rilevato che il ricorrente non aveva prodotto elementi probatori sufficienti, la censura è respinta.

La stessa logica viene applicata alle doglianze di disparità di trattamento nella valutazione comparativa delle candidature: si tratta, in larga parte, di contestazioni di fatto o di valutazioni riservate al Tribunale e non sindacabili in sede di impugnazione, salvo il caso di distorsione manifesta del materiale probatorio, che non è stata allegata in modo specifico.

Ragionamento della Corte: motivazione e sindacato sulla valutazione del Tribunale

La Corte respinge anche le censure relative all’obbligo di motivazione. Rileva che il Tribunale aveva esposto in modo sufficiente le ragioni per cui il Parlamento non aveva commesso un errore manifesto di valutazione e che le doglianze del ricorrente si limitavano spesso a formulazioni generiche o a una mera ripetizione degli argomenti già svolti in primo grado.

Quanto alla pretesa sovrasemplificazione del ragionamento del Tribunale e al mancato uso di misure istruttorie, la Corte ricorda che l’apprezzamento della sufficienza degli elementi di prova spetta al Tribunale e non è riesaminabile in appello, salvo distorsione manifesta o inesattezza materiale evidente, non dimostrate nel caso di specie.

Questione linguistica e motivo assorbente

Sul motivo relativo al regime linguistico del bando, la Corte osserva che il Tribunale aveva già fondato il rigetto anche sulla circostanza che il ricorrente non aveva ottenuto un punteggio sufficiente secondo i criteri predefiniti del bando, sicché le regole linguistiche non avevano inciso sulla possibilità di presentare domanda. Le censure contro motivazioni aggiuntive o formulate per completezza non possono comunque condurre all’annullamento della sentenza.

Decisione e principio affermato

La Corte respinge integralmente il ricorso, ritenendolo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese; non vi è condanna alle spese della controparte in questa fase, poiché l’ordinanza è stata resa prima della notifica del ricorso al Parlamento.

Sintesi operativa per il professionista

La pronuncia conferma una linea rigorosa in materia di impugnazione degli atti nel pubblico impiego UE: occorre individuare un atto finale idoneo a produrre effetti giuridici, mentre gli atti preparatori non sono autonomamente censurabili. Inoltre, nel reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il funzionario deve articolare compiutamente le proprie doglianze sin dalla fase amministrativa; non è imposto all’istituzione un nuovo contraddittorio prima della decisione sul reclamo. In appello, infine, non bastano contestazioni generiche o di merito: occorre indicare con precisione errori di diritto o distorsioni manifeste del materiale probatorio.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego uecertificazione e promozioni del personalecontrollo giurisdizionale sugli atti interniparità di trattamento e discriminazionediritto di difesa e tutela giurisdizionale effettiva

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