Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-767/19

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 3 dicembre 2020. — Commissione europea contro Regno del Belgio. — Inadempimento di uno Stato – Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE – Mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale – Separazione effettiva tra la gestione dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e di trasporto del gas, da un lato, e le attività di fornitura e generazione, dall’altro – Istituzione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti. — Causa C-767/19

Giurisprudenza europea62019CJ0767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto integralmente il ricorso per inadempimento della Commissione contro il Belgio nel settore dell’energia elettrica e del gas. Ha ritenuto che il diritto belga non garantisse né la piena ownership unbundling né l’indipendenza e i poteri regolatori richiesti alle autorità nazionali. Il Belgio è stato quindi dichiarato inadempiente per tre gruppi di disposizioni delle direttive 2009/72 e 2009/73 ed è stato condannato alle spese.

Inadempimento del Belgio per errato recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE su ownership unbundling e poteri delle autorità nazionali di regolamentazione nei mercati dell’energia elettrica e del gas.

La questione giuridica

Se la normativa belga abbia correttamente recepito: 1) l’obbligo che il gestore del sistema di trasmissione/trasporto sia proprietario della totalità del sistema; 2) il potere delle autorità nazionali di regolamentazione di adottare decisioni vincolanti e imporre misure per promuovere una concorrenza effettiva; 3) il potere esclusivo di fissare o approvare le metodologie e le condizioni per connessione, accesso, bilanciamento e accesso alle infrastrutture transfrontaliere, nonché per la gestione della congestione.

Principio di diritto

Le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE impongono che il gestore del sistema di trasmissione/trasporto sia proprietario della totalità della rete, e che l’autorità nazionale di regolamentazione disponga in modo autonomo di poteri vincolanti per fissare o approvare le metodologie e le condizioni relative a connessione, accesso, bilanciamento e gestione della congestione; una normativa nazionale che affidi al governo la determinazione di tali elementi o limiti la regolazione a relazioni, pareri, raccomandazioni o misure urgenti non recepisce correttamente le direttive.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 37, paragrafi 4, 6, 9 e 10, direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 41, paragrafi 4, 6, 9 e 10, direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 35, direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 5, direttiva 2009/72/CE
  • Regolamento (CE) n. 714/2009
  • Regolamento (CE) n. 715/2009
  • Regolamento (UE) 2016/631
  • Regolamento (UE) 2016/1388
  • Regolamento (UE) 2016/1447
  • Regolamento (UE) n. 1227/2011
  • Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte

Inadempimento del Belgio per il recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE

La Corte, investita di un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione contro il Regno del Belgio, ha esaminato la conformità dell’ordinamento belga alle regole del terzo pacchetto energia in materia di separazione delle reti e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione. La controversia riguarda sia il settore dell’energia elettrica sia quello del gas naturale.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione aveva avviato un esame d’ufficio del recepimento delle direttive 2009/72 e 2009/73, con particolare attenzione alla separazione dei sistemi di trasmissione/trasporto, all’indipendenza delle autorità di regolazione e alla tutela dei consumatori. Dopo la fase EU Pilot, la lettera di diffida e il parere motivato, la Commissione ha ritenuto persistere diverse incompatibilità e ha adito la Corte.

Normativa UE richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2009/72/CE e la direttiva 2009/73/CE;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di entrambe le direttive, sull’obbligo che il proprietario del sistema agisca quale gestore del sistema;
  • l’articolo 37 della direttiva 2009/72 e l’articolo 41 della direttiva 2009/73, in particolare i paragrafi 4, 6, 9 e 10, relativi ai compiti e poteri delle autorità nazionali di regolamentazione;
  • i considerando 9, 11, 34, 37 e 61 della direttiva 2009/72 e i corrispondenti considerando della direttiva 2009/73;
  • i regolamenti (CE) n. 714/2009 e n. 715/2009, nonché i regolamenti (UE) 2016/631, 2016/1388 e 2016/1447, richiamati dal Belgio ma ritenuti non decisivi ai fini della censura.

Primo motivo: ownership unbundling e proprietà del sistema

La Corte afferma che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), delle direttive 2009/72 e 2009/73 richiede che il gestore del sistema di trasmissione/trasporto sia proprietario della totalità del sistema. Tale lettura deriva sia dal testo della disposizione sia dal contesto, in particolare dall’articolo 10, paragrafo 2, e dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/72, nonché dalla ratio della separazione proprietaria, che mira a eliminare il conflitto di interessi delle imprese verticalmente integrate.

La normativa belga, invece, si limitava a prevedere che i soggetti proponenti la designazione del gestore detenessero una quota pari almeno al 75% del sistema, senza richiedere che il gestore fosse proprietario dell’intera rete. La Corte respinge l’argomento belga fondato sulla prassi amministrativa, sulle certificazioni della CREG e sui pareri della Commissione, ricordando che prassi o atti amministrativi non possono sostituire un corretto recepimento legislativo.

Secondo motivo: poteri vincolanti dell’autorità di regolamentazione

Quanto all’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e all’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73, la Corte ribadisce che l’autorità di regolamentazione deve poter adottare decisioni vincolanti e imporre misure necessarie e proporzionate per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, in piena indipendenza rispetto alle autorità politiche e senza essere subordinata in via esclusiva alle autorità antitrust.

Le disposizioni belghe richiamate dalla Commissione consentivano alla CREG essenzialmente di formulare relazioni, pareri e raccomandazioni, oppure di denunciare le infrazioni all’autorità belga garante della concorrenza, con la sola possibilità di misure urgenti eventualmente precisate da regio decreto. Secondo la Corte, ciò non equivale a un potere autonomo e vincolante come richiesto dalle direttive.

Terzo motivo: metodologie di connessione, accesso, bilanciamento e congestione

La Corte constata inoltre che l’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72, nonché l’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73, attribuiscono all’autorità di regolamentazione il compito di fissare o approvare almeno le metodologie per:

  • la connessione e l’accesso alle reti nazionali;
  • la prestazione dei servizi di bilanciamento;
  • l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, incluse le procedure di assegnazione delle capacità e la gestione della congestione.

Nel diritto belga, tali elementi erano in larga parte determinati dal Re attraverso il regolamento tecnico per l’elettricità e il codice di buona condotta per il gas, mentre la CREG aveva un ruolo essenzialmente approvativo o di controllo dell’applicazione. La Corte considera questa impostazione incompatibile con la necessaria autonomia funzionale dell’autorità di regolamentazione, che deve poter adottare le proprie decisioni sulla base dell’interesse pubblico e senza istruzioni esterne.

Argomenti del Belgio respinti dalla Corte

La Corte respinge più difese del Belgio, in particolare:

  • che la competenza regolatoria potesse essere soddisfatta da una ripartizione tra CREG e autorità antitrust;
  • che i poteri generali di ingiunzione o di controllo bastassero a recepire le direttive;
  • che i regolamenti europei di rete o i successivi atti nazionali potessero incidere sull’esame dell’inadempimento, poiché rileva la situazione esistente alla scadenza del termine del parere motivato.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE per non aver correttamente recepito:

  • l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di entrambe le direttive;
  • l’articolo 37, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2009/73;
  • l’articolo 37, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/72 e l’articolo 41, paragrafo 6, lettere da a) a c), e paragrafo 9, della direttiva 2009/73.

Il Belgio è inoltre condannato alle spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la separazione proprietaria richiede la proprietà dell’intera rete da parte del gestore del sistema;
  • l’autorità nazionale di regolamentazione deve disporre di poteri propri, vincolanti e autonomi;
  • il legislatore nazionale non può sostituire tali poteri con interventi del governo o con meri poteri di proposta, controllo o segnalazione all’autorità antitrust.

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell’energiamercato interno del gas naturaleautorità nazionali di regolamentazioneseparazione proprietaria delle retiinadempimento di uno Stato membro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.