Corte di giustizia, Sentenza C-352/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 dicembre 2020. — Région de Bruxelles-Capitale contro Commissione europea. — Impugnazione – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato – Articolo 263 TFUE – Legittimazione ad agire di un ente regionale – Incidenza diretta. — Causa C-352/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione della Région de Bruxelles-Capitale contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento del regolamento UE sul rinnovo dell’approvazione del glifosato. Ha escluso che la Convenzione di Aarhus possa alterare i criteri dell’articolo 263 TFUE e ha ritenuto insussistente l’incidenza diretta dell’atto controverso sulla Regione. In particolare, il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva non produce effetti automatici sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari né sul procedimento regionale invocato dalla ricorrente.
Impugnazione respinta: una regione belga non è direttamente interessata, ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dal regolamento UE che rinnova l’approvazione del glifosato.
La questione giuridica
Se un ente regionale possa impugnare direttamente un regolamento di esecuzione che rinnova l’approvazione di una sostanza attiva (glifosato) ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; in particolare: (i) se la Convenzione di Aarhus possa incidere sui requisiti di ricevibilità del ricorso di annullamento; (ii) se l’atto controverso produca effetti diretti sulla situazione giuridica della Regione, sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari, sulla procedura di riconoscimento reciproco e sulla validità del divieto regionale di uso del glifosato.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che la Convenzione di Aarhus non può modificare i presupposti di ricevibilità stabiliti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE e che la Regione di Bruxelles-Capitale non era direttamente interessata dal regolamento che rinnova l’approvazione del glifosato. Il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva non proroga automaticamente le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari, non elimina il margine discrezionale degli Stati membri nella procedura di rinnovo o di riconoscimento reciproco e non incide direttamente sulla validità del divieto regionale di uso dei pesticidi contenenti glifosato. Di conseguenza, l’impugnazione è stata respinta e la Regione è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1107/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324
- Convenzione di Aarhus
- Direttiva 2009/128/CE
- Direttiva 2009/28/CE
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione della Région de Bruxelles-Capitale contro il regolamento sul rinnovo del glifosato
La causa riguarda un’impugnazione proposta dalla Région de Bruxelles-Capitale avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto, per irricevibilità, il suo ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324, con cui la Commissione aveva rinnovato l’approvazione della sostanza attiva glifosato fino al 15 dicembre 2022. La Corte è stata chiamata a verificare in particolare se la Regione fosse direttamente interessata dall’atto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Contesto normativo e regolatorio
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e distingue tra approvazione delle sostanze attive a livello dell’Unione e autorizzazione dei singoli prodotti da parte degli Stati membri. La Corte richiama, tra le altre, le disposizioni sugli effetti del mancato rinnovo dell’approvazione (articolo 20, paragrafo 2), sul rinnovo delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari (articolo 43) e sulla procedura di riconoscimento reciproco (articoli 40 e 41). Vengono inoltre richiamati i considerando del regolamento relativi al livello elevato di protezione della salute e dell’ambiente e al riconoscimento reciproco.
Fatti essenziali e posizione della Regione ricorrente
Il glifosato era inserito nell’elenco delle sostanze approvate dal regolamento di esecuzione n. 540/2011, con successive proroghe fino all’adozione del regolamento impugnato. La Région de Bruxelles-Capitale è competente, nel sistema belga descritto nel procedimento, in materia di tutela dell’ambiente e di utilizzazione dei prodotti fitosanitari sul proprio territorio; nel 2016 aveva inoltre adottato un decreto regionale che vietava l’uso di pesticidi contenenti glifosato. La Regione sosteneva che il rinnovo dell’approvazione europea del glifosato incidesse direttamente sulla sua capacità di mantenere tale divieto e di partecipare ai procedimenti nazionali e di mutuo riconoscimento relativi ai prodotti fitosanitari.
Primo motivo: Convenzione di Aarhus e ricevibilità del ricorso
La Regione lamentava che il Tribunale non avesse interpretato l’articolo 263, quarto comma, TFUE alla luce dell’articolo 9 della Convenzione di Aarhus. La Corte ha respinto l’argomento ricordando che, pur vincolando le istituzioni dell’Unione ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi internazionali non possono prevalere sul diritto primario dell’Unione. Ne deriva che la Convenzione di Aarhus non può modificare i presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento previsti dal Trattato.
Secondo motivo: insussistenza dell’incidenza diretta
La Corte ha esaminato le diverse censure della Regione contro la valutazione del Tribunale sull’assenza di incidenza diretta dell’atto controverso.
1. Effetti sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari
La Regione sosteneva che il rinnovo dell’approvazione del glifosato preservasse la validità delle autorizzazioni già rilasciate ai prodotti contenenti tale sostanza. La Corte ha invece rilevato che il mancato rinnovo dell’approvazione determina la decadenza automatica delle autorizzazioni e il ritiro immediato dal mercato, ma il rinnovo dell’approvazione non produce l’effetto inverso di confermare o prorogare automaticamente le autorizzazioni esistenti. Al contrario, i titolari devono chiedere il rinnovo dell’autorizzazione e gli Stati membri devono decidere entro i termini dell’articolo 43 del regolamento n. 1107/2009.
2. Obbligo di decidere sul rinnovo entro dodici mesi
Quanto all’argomento secondo cui l’atto impugnato obbligherebbe la Regione a intervenire nel rinnovo delle autorizzazioni entro dodici mesi, la Corte ha chiarito che tale obbligo grava in Belgio sull’autorità federale competente a stabilire le norme di prodotto, non sulla Regione. La partecipazione regionale al comitato consultivo previsto dal diritto nazionale non deriva direttamente dall’atto impugnato, ma dalle norme interne. È stato quindi escluso il nesso richiesto per l’incidenza diretta.
3. Procedura di riconoscimento reciproco
La Regione sosteneva che il rinnovo del glifosato neutralizzasse in larga misura la sua capacità di opporsi all’autorizzazione di prodotti già autorizzati in un altro Stato membro. La Corte ha risposto che la procedura di riconoscimento reciproco non è automatica: l’articolo 41, paragrafo 1, e l’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 1107/2009 lasciano un margine di discrezionalità allo Stato membro adito, che può imporre misure di mitigazione del rischio o rifiutare l’autorizzazione in presenza di rischi inaccettabili dovuti a condizioni specifiche. Inoltre, gli effetti di tale procedura non sono la conseguenza diretta del solo rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.
4. Incidenza sul decreto regionale che vieta il glifosato
La Regione affermava che l’atto europeo mettesse a rischio il proprio decreto del 10 novembre 2016, oggetto di un ricorso pendente dinanzi al Conseil d’État belga. La Corte ha osservato che tale decreto è stato adottato prima del regolamento impugnato e non può esserne pregiudicato nella sua validità. Né il possibile rischio di infrazione, né considerazioni politiche o di compatibilità costituzionale, né il richiamo a una diversa giurisprudenza del Tribunale erano idonei a dimostrare un effetto giuridico diretto dell’atto europeo sulla posizione della Regione. L’eventuale mantenimento dell’interesse ad agire dei ricorrenti contro il decreto regionale è stato inoltre ritenuto un argomento tardivo e non rilevante ai fini dell’esame dell’ordinanza impugnata.
Decisione
La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione. Ha quindi confermato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso della Région de Bruxelles-Capitale per difetto di incidenza diretta ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e ha condannato la Regione alle spese.
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