Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-62/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 dicembre 2020. — Star Taxi App SRL contro Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General e Consiliul General al Municipiului Bucureşti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 56 TFUE – Applicabilità – Situazione puramente interna – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “servizio della società dell’informazione” – Articolo 3, paragrafi 2 e 4 – Articolo 4 – Applicabilità – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Capo III (Libertà di stabilimento dei prestatori) e capo IV (Libera circolazione dei servizi) – Applicabilità – Articoli 9 e 10 – Direttiva (UE) 2015/1535 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e lettera f) – Nozione di “regola relativa ai servizi” – Nozione di “regola tecnica” – Articolo 5, paragrafo 1 – Omessa previa comunicazione – Opponibilità – Attività consistente nel mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone, persone che intendono effettuare uno spostamento nell’area urbana e tassisti autorizzati – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta tale attività a un regime di autorizzazione preventiva. — Causa C-62/19

Giurisprudenza europea62019CJ0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte qualifica il servizio Star Taxi App come servizio della società dell’informazione, distinto dal servizio di trasporto. Esclude però che la normativa rumena contestata costituisca una regola tecnica da notificare alla Commissione e afferma che, trattandosi di controversia interna, non si applicano l’articolo 56 TFUE, l’articolo 3 della direttiva 2000/31 e l’articolo 16 della direttiva 2006/123. Resta applicabile l’articolo 4 della direttiva 2000/31 solo in via residuale, ma non a una disciplina che estende a tale servizio un regime di autorizzazione già esistente per le centrali taxi. Spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123, se il regime autorizzatorio sia giustificato e proporzionato.

Qualificazione, ai fini del diritto UE, di un servizio di intermediazione taxi via app e legittimità di un regime nazionale di autorizzazione preventiva e di requisiti tecnici associati

La questione giuridica

Se un servizio di intermediazione che mette in contatto, tramite app per smartphone, utenti e tassisti autorizzati costituisca un "servizio della società dell’informazione"; se una normativa locale che lo assoggetta a autorizzazione preventiva e a requisiti come la trasmissione delle richieste via radioricetrasmettitore sia compatibile con l’articolo 4 della direttiva 2000/31, con gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123, con l’articolo 56 TFUE e con l’obbligo di previa notifica delle regole tecniche di cui all’articolo 5 della direttiva 2015/1535.

Principio di diritto

Un servizio di intermediazione via app che si limita a mettere in contatto, dietro corrispettivo, clienti e tassisti autorizzati, senza organizzare il servizio di trasporto, senza fissare il prezzo e senza incassarlo, costituisce un "servizio della società dell’informazione"; tuttavia una normativa locale che estende a tale attività un regime di autorizzazione già previsto per le centrali taxi non integra una "regola tecnica" soggetta a notifica preventiva ai sensi della direttiva 2015/1535. Inoltre, in una controversia interamente interna non si applicano l’articolo 56 TFUE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31 né l’articolo 16 della direttiva 2006/123; resta però applicabile l’articolo 4 della direttiva 2000/31 solo se il regime riguardi specificamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione, cosa che qui non avviene. Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 ostano al regime autorizzatorio se le condizioni imposte, in particolare l’obbligo di ricorrere a radioricetrasmettitori, non sono giustificate e risultano inadeguate al servizio interessato.

Norme richiamate

  • Articolo 56 TFUE
  • Direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 2, lettera a), direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 3, paragrafi 2 e 4, direttiva 2000/31/CE
  • Articolo 4, direttiva 2000/31/CE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articoli 9 e 10, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 16, direttiva 2006/123/CE
  • Direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettere b), e) e f), direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva (UE) 2015/1535
  • Articolo 10, secondo comma, direttiva (UE) 2015/1535

Qualificazione di un servizio di intermediazione taxi via app e autorizzazione preventiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti in una controversia tra Star Taxi App SRL e il Comune di Bucarest, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina locale che assoggetta a preventiva autorizzazione un servizio di intermediazione svolto tramite applicazione per smartphone. La Corte esamina, in particolare, la qualificazione del servizio, l’eventuale applicabilità della disciplina sul commercio elettronico, la direttiva servizi e l’obbligo di notifica delle regole tecniche.

Fatti e contesto normativo nazionale

Star Taxi App gestisce un’app che mette in contatto utenti che vogliono spostarsi in area urbana con tassisti autorizzati. L’app non trasmette direttamente le richieste ai conducenti, non fissa il prezzo della corsa e non incassa il corrispettivo, che viene pagato direttamente al tassista; la società si limita a stipulare contratti con i tassisti dietro canone mensile.

Il quadro nazionale, come modificato dalla delibera n. 626/2017 del Comune di Bucarest, estende la nozione di "dispacciamento" anche ai servizi resi mediante applicazioni informatiche, impone che tali servizi siano prestati solo da centrali di prenotazione autorizzate e prevede sanzioni pecuniarie per la violazione. La normativa richiede inoltre che la trasmissione delle richieste ai tassisti avvenga mediante radioricetrasmettitore.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:

  • se il servizio Star Taxi App debba essere qualificato come "servizio della società dell’informazione";
  • se, in caso affermativo, la normativa nazionale sia compatibile con l’articolo 4 della direttiva 2000/31, con gli articoli 9, 10 e 16 della direttiva 2006/123 e con l’articolo 56 TFUE;
  • se l’obbligo di autorizzazione preventiva possa essere considerato una misura ammissibile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31;
  • se la disciplina contestata dovesse essere notificata alla Commissione come "regola tecnica" ai sensi della direttiva 2015/1535.

Qualificazione del servizio come servizio della società dell’informazione

La Corte ribadisce che il servizio di intermediazione soddisfa le quattro condizioni cumulative del servizio della società dell’informazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535, richiamato dall’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31:

  • è prestato dietro retribuzione, perché il corrispettivo è versato dai tassisti sotto forma di canone mensile;
  • è prestato a distanza e per via elettronica, tramite piattaforma digitale senza presenza simultanea delle parti;
  • è prestato a richiesta individuale, perché la domanda del cliente e la disponibilità del tassista avvengono tramite l’app.

La Corte distingue questa fattispecie da quella della sentenza Asociación Profesional Elite Taxi, in cui il servizio era stato qualificato come servizio nel settore dei trasporti perché Uber organizzava complessivamente l’offerta di trasporto urbano con conducenti non professionisti. Qui, invece, Star Taxi App si limita a mettere in contatto utenti e tassisti già autorizzati, senza selezionarli, senza fissare il prezzo e senza controllare veicoli o conducenti. Il servizio resta quindi un servizio della società dell’informazione.

Inapplicabilità dell’articolo 56 TFUE e di talune disposizioni settoriali in una controversia interna

La Corte rileva che la controversia è interamente interna alla Romania: la società, le autorità coinvolte e i fatti si collocano tutti nello stesso Stato membro. In tale situazione non si applicano:

  • l’articolo 56 TFUE;
  • l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31, che riguarda i servizi provenienti da un altro Stato membro;
  • l’articolo 16 della direttiva 2006/123, che concerne la libera circolazione dei servizi prestati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

Applicabilità dell’articolo 4 della direttiva 2000/31

La Corte chiarisce che l’articolo 4 della direttiva 2000/31 vieta regimi di autorizzazione preventiva o requisiti equivalenti per l’accesso e l’esercizio dell’attività del prestatore di servizi della società dell’informazione, ma solo per normative che riguardino specificamente ed esclusivamente tali servizi.

Nel caso di specie, la disciplina rumena non istituisce un nuovo sistema riservato ai servizi digitali: estende piuttosto a questi ultimi un regime già esistente per le centrali di prenotazione taxi, che non sono servizi della società dell’informazione. Per questo motivo l’articolo 4 non si applica alla normativa contestata.

Regimi di autorizzazione e direttiva 2006/123

Poiché il servizio non rientra nel settore dei trasporti, la direttiva 2006/123 può trovare applicazione. La Corte ricorda che un regime di autorizzazione è compatibile con gli articoli 9 e 10 solo se:

  • è non discriminatorio;
  • è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale;
  • è proporzionato;
  • i criteri per il rilascio sono chiari, oggettivi, trasparenti, resi pubblici in anticipo e non arbitrari.

La Corte sottolinea che imporre requisiti tecnici inadeguati al servizio interessato, come l’obbligo di usare radioricetrasmettitori per un servizio che funziona tramite smartphone, può essere incompatibile con l’articolo 10, paragrafo 2. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare concretamente se le condizioni di autorizzazione rispettino tali requisiti.

Regola tecnica e obbligo di notifica preventiva

Quanto alla direttiva 2015/1535, la Corte esclude che la normativa locale costituisca una "regola tecnica". Essa non disciplina specificamente i servizi della società dell’informazione, ma riguarda indistintamente tutti i servizi di dispacciamento, sia telefonici sia elettronici; dunque incide solo in modo implicito o incidentale sui servizi digitali.

Di conseguenza, l’obbligo di previa comunicazione alla Commissione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, non si applica e l’omessa notifica non comporta l’inopponibilità della normativa nazionale.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • il servizio di Star Taxi App è un servizio della società dell’informazione;
  • la normativa contestata non è una regola tecnica soggetta a notifica;
  • l’articolo 56 TFUE, l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31 e l’articolo 16 della direttiva 2006/123 non si applicano a una controversia interamente interna;
  • l’articolo 4 della direttiva 2000/31 non osta, in quanto non si tratta di un regime che riguardi specificamente ed esclusivamente i servizi della società dell’informazione;
  • gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123 possono invece ostare alla disciplina nazionale se, come pare nel caso dei radioricetrasmettitori, impongono requisiti tecnici inadeguati, ma la verifica finale spetta al giudice del rinvio.

Principio affermato

Un servizio digitale che si limita a mettere in contatto, tramite app, utenti e tassisti autorizzati è un servizio della società dell’informazione; una disciplina nazionale che estende ad esso un preesistente regime autorizzatorio per le centrali taxi non costituisce, di per sé, una regola tecnica da notificare, ma deve essere valutata alla luce degli articoli 9 e 10 della direttiva servizi, che vietano autorizzazioni fondate su criteri o requisiti tecnici non proporzionati o non pertinenti al servizio prestato.

Come è indicizzato

Materieservizi della società dell’informazionetrasporto urbano e taxilibera prestazione dei serviziregimi di autorizzazionenotifica delle regole tecniche

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.