Corte di giustizia, Sentenza C-44/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2020. — Repsol Petróleo, SA contro Administración General del Estado. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 21, paragrafo 3 – Assenza di fatto generatore d’imposta – Consumi di prodotti energetici all’interno dello stabilimento in cui tali prodotti sono stati fabbricati, effettuati per la produzione di prodotti energetici finali, in occasione dei quali si ottengono anche, inevitabilmente, prodotti non energetici. — Causa C-44/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso restrittivo l'eccezione prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96 per il consumo interno di prodotti energetici in uno stabilimento che produce energia. Quando dal medesimo processo derivano anche prodotti non energetici valorizzabili economicamente, la parte di autoconsumo riferibile a tali prodotti resta soggetta ad accisa. La soluzione si fonda sull'esigenza di preservare il regime armonizzato di tassazione e di evitare vuoti impositivi nel mercato interno dell'energia.
Interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/96/CE: tassazione dell'autoconsumo di prodotti energetici in uno stabilimento di produzione quando dal processo si ottengono anche, inevitabilmente, prodotti non energetici valorizzabili economicamente.
La questione giuridica
Se l'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/96/CE osti o consenta che sia assoggettata ad accisa, in modo proporzionale, la parte di autoconsumo di prodotti energetici effettuata negli impianti del produttore dalla quale derivano prodotti non energetici, anche quando tali prodotti non energetici siano ottenuti solo in via residuale e inevitabile nel processo produttivo.
Principio di diritto
L'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/96/CE va interpretato nel senso che l'eccezione al fatto generatore d'imposta riguarda solo la parte di prodotti energetici consumati nello stabilimento che è effettivamente impiegata per produrre prodotti energetici destinati a essere usati come combustibile o carburante; la parte di consumo da cui derivano prodotti non energetici, anche se tali sottoprodotti sono inevitabili e hanno valore economico, resta imponibile. Gli Stati membri devono quindi ripartire il consumo secondo la destinazione effettiva del processo produttivo, per preservare l'integrità del regime armonizzato e impedire lacune di imposizione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 1 della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, della direttiva 2003/96/CE
- Articolo 21, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/96/CE
- Direttiva 92/81/CEE, articolo 4, paragrafo 3
- Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, articolo 47, paragrafo 1, lettera b)
Interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE: autoconsumo di prodotti energetici e sottoprodotti non energetici
La causa è un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo (Spagna) in materia di accise sui prodotti energetici. Il giudice nazionale chiede come trattare, ai fini dell'accisa, il consumo interno di prodotti energetici fabbricati nello stesso stabilimento quando il processo produttivo genera anche, inevitabilmente, prodotti non energetici che sono recuperati economicamente.
Fatti e procedimento principale
La controversia oppone Repsol Petróleo SA all'Amministración General del Estado. L'amministrazione fiscale spagnola ha assoggettato ad accisa sugli oli minerali il consumo, da parte di Repsol, di oli minerali auto-prodotti e reimpiegati nel processo di raffinazione, nella misura in cui tale produzione ha generato prodotti residui non energetici, come zolfo e anidride carbonica.
Repsol ha contestato l'avviso di accertamento sostenendo che l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96 esclude dall'imposizione il consumo interno di prodotti energetici destinato alla produzione di altri prodotti energetici, anche se nel processo si ottengono inevitabilmente prodotti non energetici. Dopo il rigetto dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali di primo grado, la questione è giunta al Tribunal Supremo.
Normativa rilevante
La Corte richiama il quadro armonizzato introdotto dalla direttiva 2003/96/CE, che secondo i considerando 3-5 e l'articolo 1 istituisce un regime comune di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
Le disposizioni centrali sono:
- l'articolo 2, paragrafo 1, che definisce i "prodotti energetici";
- l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), primo trattino, che esclude dall'ambito della direttiva gli usi dei prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o combustibile per riscaldamento;
- l'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, che prevede che il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore d'imposta se riguarda prodotti energetici fabbricati nello stabilimento.
È richiamato anche l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 92/81/CEE, antecedente normativa, che già escludeva dal fatto generatore il consumo interno per fini di produzione. Nel diritto spagnolo è menzionato l'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), della Ley 38/1992 de Impuestos Especiales.
Questione pregiudiziale
Il Tribunal Supremo chiede in sostanza se:
- l'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, consenta di tassare pro quota l'autoconsumo di prodotti energetici quando dal processo derivino anche prodotti non energetici;
- oppure se la finalità della disposizione imponga di esentare anche la parte di consumo collegata alla produzione di tali sottoprodotti, quando essi siano residuali e inevitabili.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2003/96 istituisce un regime di tassazione armonizzato nel quale la tassazione è la regola. L'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, introduce quindi una deroga, che deve essere interpretata restrittivamente.
La Corte precisa che l'eccezione vale solo quando il consumo interno è funzionale alla fabbricazione di prodotti energetici che rientrano nel regime armonizzato, cioè destinati a essere usati come carburante o combustibile. In presenza di un processo che produce contemporaneamente prodotti energetici e prodotti non energetici, occorre distinguere la destinazione effettiva delle diverse parti del consumo.
Viene richiamata la giurisprudenza precedente, in particolare:
- sentenza Koppers Denmark, C‑49/17, per il principio secondo cui il consumo interno rientra nell'eccezione solo se volto alla produzione di prodotti energetici tassabili;
- sentenza Petrotel‑Lukoil, C‑68/18, per la necessità di riferirsi alle diverse finalità del consumo e per il carattere restrittivo dell'eccezione.
Nel caso di specie, la Corte distingue la situazione da Petrotel‑Lukoil: qui non si tratta di un prodotto intermedio utilizzato esclusivamente nel processo di fabbricazione di prodotti energetici, ma di un processo che genera simultaneamente prodotti energetici e prodotti non energetici economicamente recuperati. Il fatto che questi ultimi siano inevitabili o imposti da ragioni ambientali non muta la conclusione, poiché la Repsol ne trae comunque valore economico attraverso la commercializzazione o il riutilizzo.
Secondo la Corte, estendere l'eccezione all'intero consumo creerebbe una lacuna nel sistema di tassazione armonizzata, sottraendo all'accisa consumi che in linea di principio dovrebbero essere tassati e compromettendo il buon funzionamento del mercato interno nel settore dell'energia. Per evitare tale effetto, l'eccezione va limitata alla quota di consumo effettivamente imputabile alla produzione dei prodotti energetici destinati a carburante o combustibile. Spetta agli Stati membri determinare le modalità tecniche di quantificazione di tale quota.
La Corte respinge anche l'argomento della doppia imposizione: la parte di consumo riferibile alla produzione di prodotti energetici resta esente, mentre la parte riferibile ai prodotti non energetici resta imponibile.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2003/96/CE deve essere interpretato nel senso che, se uno stabilimento che produce prodotti energetici destinati a carburante o combustibile consuma prodotti energetici auto-prodotti e da tale processo ottiene anche, inevitabilmente, prodotti non energetici da cui trae valore economico, la parte di consumo da cui derivano questi ultimi non rientra nell'eccezione al fatto generatore d'imposta.
Rilievi operativi
Per gli operatori del settore energetico e per i consulenti fiscali, la pronuncia conferma che l'autoconsumo industriale non gode di esenzione generalizzata: occorre separare la quota di consumo destinata alla produzione di prodotti energetici tassabili da quella imputabile a prodotti diversi. La valutazione deve essere concreta e quantitativa, secondo criteri stabiliti dagli Stati membri nel rispetto della direttiva.
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