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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-320/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 dicembre 2020. — Ingredion Germany GmbH contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 3, lettera h) – Nuovi entranti – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Decisione 2011/278/UE – Articolo 18, paragrafo 1, lettera c) – Livello di attività relativo ai combustibili – Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma – Valore del coefficiente di utilizzo della capacità pertinente. — Causa C-320/19

Giurisprudenza europea62019CJ0320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, adita in via pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Berlin, ha chiarito il criterio di calcolo del livello di attività per i nuovi entranti nel sistema ETS. Interpretando la decisione 2011/278 alla luce della direttiva 2003/87, ha escluso che il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente possa raggiungere il 100% o superarlo. La soluzione mira a evitare trattamenti più favorevoli per i sottoimpianti con parametro di riferimento di combustibili rispetto agli altri nuovi entranti e a preservare coerenza ed equilibrio del sistema di assegnazione gratuita.

Assegnazione gratuita di quote di emissioni ai nuovi entranti: il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente per i sottoimpianti soggetti a parametro di riferimento di combustibili non può raggiungere o superare il 100%.

La questione giuridica

Se l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2011/278/UE, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera h), e con l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, debba essere interpretato nel senso che, per i nuovi entranti, il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente per il livello di attività relativo al combustibile è limitato a un valore inferiore al 100%.

Principio di diritto

Ai fini dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni ai nuovi entranti, il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2011/278/UE deve essere interpretato come soggetto a un limite massimo inferiore al 100%; di conseguenza, non può essere validamente determinato in misura pari o superiore al 100%, poiché ciò introdurrebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra nuove entrate con sottoimpianti a parametro di riferimento di combustibili, calore o emissioni di processo e nuovi entranti con parametro di riferimento di prodotto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2009/29/CE
  • Decisione 2011/278/UE
  • Decisione 2013/447/UE

Coefficiente di utilizzo della capacità pertinente per i nuovi entranti nel sistema ETS

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Berlin in materia di assegnazione gratuita di quote di emissioni di gas a effetto serra a un nuovo entrante ai sensi della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE. La questione verteva, in particolare, sulla determinazione del coefficiente di utilizzo della capacità pertinente per un sottoimpianto soggetto a parametro di riferimento di combustibili.

Fatti e procedimento principale

La Ingredion Germany GmbH gestisce ad Amburgo un impianto per la produzione di amidacei, comprendente un nuovo impianto di riscaldamento dell’aria e un nuovo generatore di vapore. Essa ha chiesto l’assegnazione gratuita di quote per il terzo periodo di scambio, chiedendo una ripartizione sia sulla base del valore di emissioni di calore sia sulla base del valore di emissioni di combustibile.

La DEHSt ha inizialmente applicato un coefficiente di utilizzo della capacità pertinente pari al 109%, perché il funzionamento effettivo nel periodo di riferimento risultava superiore alla capacità installata iniziale calcolata sui 90 giorni richiesti. Successivamente, a seguito di un diverso orientamento della Commissione in altri casi, la DEHSt ha ridotto il coefficiente al 99,9%. La controversia è stata quindi portata dinanzi al giudice amministrativo di Berlino.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2011/278/UE, letto insieme all’articolo 3, lettera h), e all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, debba essere interpretato nel senso che il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente per i nuovi entranti sia necessariamente inferiore al 100%.

Quadro normativo essenziale

La Corte richiama:

  • la direttiva 2003/87/CE, in particolare gli articoli 3, lettera h), 10 e 10 bis;
  • la direttiva 2009/29/CE, per i considerando sul rafforzamento dell’armonizzazione e sul principio della messa all’asta;
  • la decisione 2011/278/UE, soprattutto gli articoli 6, 7, 9, 10, 17, 18 e 19;
  • la decisione 2013/447/UE, che fissa i coefficienti di utilizzo della capacità standard per i parametri di riferimento di prodotto.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, della decisione 2011/278/UE disciplina i criteri da usare per determinare il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente, ma non indica espressamente un limite massimo numerico. La risposta va quindi ricavata dall’economia generale della disciplina ETS e dagli obiettivi perseguiti.

La Corte distingue il regime applicabile agli impianti esistenti da quello dei nuovi entranti:

  • per gli impianti esistenti, l’assegnazione gratuita si fonda su dati storici di produzione rappresentativi dell’effettivo funzionamento;
  • per i nuovi entranti, invece, l’assegnazione si basa sulla capacità installata iniziale e su un periodo di 90 giorni legato all’avvio del funzionamento normale, con un metodo volutamente diverso e non necessariamente rappresentativo dell’effettivo utilizzo finale.

La Corte rileva poi che, per i nuovi entranti con parametro di riferimento di prodotto, la decisione 2013/447/UE fissa coefficienti standard sempre inferiori al 100%. Pertanto, interpretare l’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, nel senso che il coefficiente pertinente per i parametri di riferimento di combustibili, calore o emissioni di processo possa raggiungere o superare il 100% determinerebbe un trattamento più favorevole ingiustificato rispetto ai nuovi entranti con parametro di riferimento di prodotto.

La Corte richiama inoltre i principi di parità di trattamento e di coerenza del sistema, nonché gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE: riduzione delle emissioni, tutela dell’integrità del mercato interno, prevenzione delle distorsioni della concorrenza e preservazione dello sviluppo economico e dell’occupazione.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che il coefficiente di utilizzo della capacità pertinente, ai fini dell’assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti, è limitato a un valore inferiore al 100%. In sostanza, non è ammissibile un coefficiente pari o superiore al 100%, poiché ciò altererebbe la parità di trattamento tra categorie di nuovi entranti e comprometterebbe l’equilibrio del sistema di assegnazione gratuita previsto dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiescambio di quote di emissionetutela dell'ambienteassegnazione gratuita di quotenuovi entrantidiritto dell'energia e clima

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