Cassazione Penale, Sentenza n. 17445/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Piludu ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per lesioni ritenute ai sensi dell'art. 590 c.p., deducendo tre censure: 1) inesatta riqualificazione del fatto da lesioni dolose ex art. 582 c.p. a lesioni colpose ex art. 590 c.p., con insufficienti motivazioni in merito; 2) estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza impugnata; 3) violazione dei diritti di difesa per la modifica della qualificazione giuridica, con conseguente nullità a regime intermedio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo ritenendolo pregiudiziale: il fatto è stato commesso il 12/11/2016; il termine prescrizionale massimo (7 anni e 6 mesi, ex artt. 157 co.1 e 161 co.2 c.p.) era quindi spirato il 12/05/2024, prima della sentenza di appello del 27/09/2024, e non risultano atti interruttivi o sospensivi. Pertanto la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Tuttavia ha confermato le statuizioni civili pronunciate in primo grado ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ritenendo sussistere gli elementi di responsabilità ai fini civili e richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite sul punto. Non è stata pronunciata l'assoluzione di merito ex art. 129 co.2 c.p.p. perché non ricorrevano i presupposti.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma applicata in sede di merito per la riqualificazione delle lesioni in colpose; la Corte di legittimità non è entrata nel merito della valutazione perché ha dichiarato estinto il reato per prescrizione.
art. 582 cod. pen.
Norma relativa alle lesioni personali dolose, corrispondente alla qualificazione originaria contestata; la diversa qualificazione in colpa è stata oggetto di censura dalla ricorrente.
art. 157, comma 1 cod. pen.
Parte della disciplina del termine di prescrizione; congiuntamente all'art. 161 co.2 è stata utilizzata per calcolare il termine massimo di 7 anni e 6 mesi applicabile al delitto in questione.
art. 161, comma 2 cod. pen.
Contribuisce al computo del termine prescrizionale massimo; la Corte ha ritenuto scaduto il termine alla data del 12/05/2024.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti nella esposizione sommaria dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha riportato i motivi nei limiti necessari per la decisione.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Disposizione che consente l'assoluzione di merito; la Corte ha escluso l'applicabilità perché mancano le condizioni per una pronuncia di assoluzione basata su 'constatazione' dei fatti.
art. 578 cod. proc. pen.
Norma che permette la conferma delle statuizioni civili anche quando si annulla senza rinvio per estinzione del reato; la Corte ha confermato le statuizioni civili di primo grado richiamando tale regola.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
Giudicati delle Sezioni Unite citati per il principio secondo cui, se è accertata una causa di estinzione del reato, eventuali nullità o questioni meritorie che richiederebbero rinvio non ostano all'immediata declaratoria dell'estinzione.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata per confermare l'orientamento secondo cui la sussistenza di una causa estintiva (es. prescrizione) rende irrilevanti le nullità ai fini dell'immediata estinzione e dell'annullamento senza rinvio.
Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Citata per consolidare l'interpretazione circa la conferma delle statuizioni civili anche quando il reato è estinto penalmente; supporta l'applicazione dell'art. 578 c.p.p.
Massime di principio
- Verificare sempre la decorrenza e il termine di prescrizione prima della pronuncia di merito: se la prescrizione è intervenuta prima della sentenza impugnata, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- La sussistenza di una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) è pregiudiziale rispetto all'esame di altre doglianze; questioni di nullità o di merito possono diventare irrilevanti per il giudizio di legittimità.
- La conferma o la modifica della qualificazione giuridica da parte del giudice di merito non impedisce in sé la declaratoria di estinzione per prescrizione se i termini sono già scaduti.
- Anche quando il reato è estinto penalmente, le statuizioni civili possono essere confermate (ex art. 578 c.p.p.) se restano accertati gli elementi di responsabilità ai fini civili.
- L'assoluzione di merito ex art. 129 co.2 c.p.p. è possibile solo se ricorrono i presupposti per una pronuncia di 'constatazione' dell'insussistenza del fatto o della responsabilità; in mancanza, si deve dichiarare l'estinzione se presente.
- In ricorso per cassazione è essenziale indicare chiaramente e con elementi i termini di prescrizione e l'eventuale assenza di atti interruttivi per fondare una doglianza prescrizionale.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite consente di dare immediata efficacia alla causa estintiva, evitando rinvii che renderebbero inefficace l'applicazione dell'estinzione stessa.
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