Sentenza n. 1248/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4894/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 5 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 4894/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto l'esecuzione coattiva della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., era stata notificata all'Amministrazione con copia conforme e che, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza della prova dell'integrale adempimento, il Ministero è stato ordinato di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notificazione della sentenza del Tribunale di Milano fino al saldo. Sono state escluse dal comando le spese legali già corrisposte ai difensori antistatari. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con 120 giorni per l'esecuzione e senza compenso. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché, in rapporto all'esiguità del debito, sarebbe stata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, pari a € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito dell'ottemperanza, ma non deve essere applicata quando, in concreto, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua rispetto all'entità dell'obbligazione da adempiere.
art. 324 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è stata considerata passata in giudicato sulla base dell'attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce presupposto per procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza corredata dall'attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudice ordinario e poi attuato in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- L'ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione, pur destinataria del titolo, non ne abbia dato integrale esecuzione.
- Nei confronti della pubblica amministrazione, l'esecuzione giudiziale del titolo può essere intrapresa solo dopo la notificazione del titolo esecutivo, corredato dall'attestazione di conformità, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione, determinare l'obbligazione dovuta secondo il giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e deve essere negata quando, avuto riguardo all'entità del debito e alle circostanze concrete, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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