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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30933/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) l'affermazione di responsabilità si fonda su dichiarazioni rese da De Luca alla polizia giudiziaria che non furono verbalizzate né sottoscritte e risultano riportate solo in una annotazione di servizio, quindi su una fonte probatoria inutilizzabile; 2) travisamento della prova; 3) è intervenuta la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile perché il primo motivo non era manifestamente infondato e quindi non ha potuto essere dichiarato inammissibile ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Avendo poi calcolato 124 giorni di sospensione (64 giorni per Covid e 60 giorni per impedimento del difensore), ha accertato che in data 2 aprile 2023 era decorso il termine massimo di prescrizione. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Richiamata come fattispecie contestata (delitto per cui erano stati condannati i ricorrenti); il giudice di legittimità non ha riconsiderato la qualificazione del fatto ma ha annullato la condanna per estinzione del reato per prescrizione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Utilizzata per valutare se il ricorso fosse manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, e quindi ha ammissibilmente esaminato la questione della prescrizione

Massime di principio

  • Se la gravità procedurale del motivo di ricorso (es. uso di dichiarazioni non verbalizzate) non è manifestamente infondata, la Corte di cassazione ammette il ricorso e non può rigettarlo ex art. 129, comma 2.
  • Le annotazioni di servizio che riportano dichiarazioni non verbalizzate né sottoscritte possono essere considerate prove problematiche e costituiscono un valido motivo di impugnazione sul piano della utilizzabilità probatoria.
  • La prescrizione può estinguere il reato anche in sede di Cassazione: il giudice calcola i termini tenendo conto delle sospensioni e, se risulta decorso il termine di prescrizione, annulla la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Nella determinazione della prescrizione vanno computate le sospensioni legittime (p.es. sospensione per emergenza Covid o per impedimento del difensore) che possono prolungare i termini processuali e influire sul decorso della prescrizione.
  • In situazioni analoghe, è strategico far valere tempestivamente la questione della inutilizzabilità di specifiche fonti probatorie e della prescrizione, perché possono determinare l'annullamento della condanna senza rinvio.

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