Ordinanza n. 2364/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del provvedimento, pubblicato sul sito internet dell’Università degli studi Suor Orsola Benincasa in data 26.08.2023, e successivamente conosciuto, contenente l’elenco degli ammessi a sostenere le prove orali della selezione, per titoli ed esami, per “l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e II grado”, per quanto concerne la scuola secondaria di II grado, nella parte in cui non comprende la ricorrente, per non avere la stessa superato la prova scritta; b) ove esistente, del provvedimento di esclusione dalla partecipazione della ricorrente alle prove orali, mai notificato né in alcun modo comunicato; c) dei verbali tutti della commissione giudicatrice, non conosciuti, tra i quali in particolare quello della seduta del 17.07.2023 nella quale è stato corretto e valutato l’elaborato della ricorrente, nonché della “griglia di valutazione” dell’elaborato della ricorrente; d) del verbale della commissione plenaria del 27.6.2023 con il quale, fra l’altro, sono stati determinati i criteri di valutazione, di cui all’allegato 2, che non è stato tuttavia trasmesso alla ricorrente in seguito all’istanza di accesso e, pertanto, non si conosce; e) dei provvedimenti con cui sono stati approvati gli atti della commissione; f) del provvedimento, di data 20.09.2023, contenente la graduatoria finale di merito per la scuola secondaria di secondo grado e l’elenco degli “ammessi alla frequenza”, nonché dei successivi provvedimenti di scorrimento della graduatoria, tra i quali sono stati pubblicati sul sito dell’Ente quelli del 26.09.2023, del 2.10.2023, del 6.10.2023 e dell’11.10.2023; g) del Decreto Rettorale, di estremi sconosciuti, con cui sono stati approvati gli atti e le graduatorie di merito della procedura; h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dall'elenco degli ammessi alle prove orali e gli atti della selezione per l'accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno didattico, inclusi graduatoria finale e successivi scorrimenti
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'elenco degli ammessi alle prove orali della selezione per titoli ed esami relativa ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno didattico, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, nella parte in cui non la comprendeva per il mancato superamento della prova scritta. Erano stati impugnati anche l'eventuale provvedimento di esclusione, non comunicato, i verbali della commissione giudicatrice, la griglia di valutazione dell'elaborato, i criteri di valutazione, gli atti di approvazione, la graduatoria finale, gli scorrimenti e il decreto rettorale di approvazione. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della comunicazione depositata dal difensore il 26 febbraio 2026, con cui è stato dichiarato e documentato il decesso della ricorrente, avvenuto il 15 luglio 2025. In applicazione dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., ha dichiarato l'interruzione del processo a decorrere dalla data della dichiarazione resa dal difensore. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito degli atti della selezione né sui motivi di ricorso; il dispositivo non contiene una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
La comunicazione del decesso della parte determina l'interruzione del processo nei casi e con gli effetti previsti dalla disciplina processuale.
artt. 299 e ss. c.p.c.
La disciplina codicistica dell'interruzione del processo per eventi riguardanti la parte è richiamata quale normativa applicabile, in quanto compatibile, nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Quando il difensore dichiara in giudizio il decesso della parte, fornendo la relativa certificazione, il giudice amministrativo deve dare atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con decorrenza dalla data della dichiarazione.
- L'interruzione del processo per morte della parte impedisce la decisione sul merito della domanda fino all'eventuale prosecuzione o riassunzione secondo le regole processuali applicabili.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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