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Sentenza

Sentenza del 15/06/2016 n. 3817 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Redditi da partecipazione imputati ai soci di società di capitale a ristretta base societaria - Determinazione della base imponibile - Imposte dovute sul maggiore reddito accertato sulla società - Irrilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile Irpef dei redditi da partecipazione imputati ai soci di una società di capitali a ristretta base societaria, in presenza di un maggior reddito accertato in capo alla società. Il ricorrente sosteneva, o comunque si discuteva, se dalla base imponibile del socio dovessero essere sottratte anche le imposte dovute dalla società sul maggior reddito accertato, oltre alla quota di esenzione prevista per gli utili derivanti da partecipazioni qualificate.

La decisione

È stato stabilito che, per determinare la base imponibile degli utili imputati al socio, si deve considerare soltanto la quota di esenzione prevista in via generale per gli utili da partecipazioni qualificate. Non possono invece essere dedotte o scomputate le imposte dovute dalla società sul maggior reddito accertato e imputato ai soci. Ciò perché non è dimostrato che gli utili siano stati distribuiti al netto delle imposte e perché le imposte societarie e l'Irpef del socio sono tributi diversi; pertanto non si verifica una duplicazione di tassazione rilevante ai fini del calcolo della base imponibile del socio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917/1986, art. 47, comma 1, lett. b

    La norma prevede il regime di parziale esenzione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate. Ai fini della base imponibile del socio, si applica tale esenzione, senza ulteriori riduzioni per le imposte pagate o dovute dalla società.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 27

    La disciplina della ritenuta sugli utili non comporta che le imposte dovute dalla società sul maggior reddito accertato possano essere scomputate dalla base imponibile Irpef attribuita al socio.

Massime di principio

  • Quando il maggior reddito di una società a ristretta base societaria viene imputato ai soci come utile presunto, la base imponibile del socio deve essere determinata applicando soltanto le esenzioni previste dalla legge per quella categoria di partecipazione.
  • Le imposte dovute dalla società sul maggior reddito non possono essere automaticamente dedotte dal reddito imputato al socio, salvo una specifica disposizione normativa che lo consenta.
  • La tassazione della società e quella del socio sono considerate imposizioni distinte: il fatto che entrambe derivino dal medesimo maggior reddito non costituisce, di per sé, una duplicazione illegittima della tassazione.
  • Per ottenere una riduzione della base imponibile del socio non è sufficiente sostenere che l'utile sia stato distribuito al netto delle imposte societarie; occorre una base normativa o una prova concreta della modalità effettiva di distribuzione.

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