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Ordinanza

Ordinanza n. 2720/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi -India, datato 16.10.2025 e notificato in pari data; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202515797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti connessi e consequenziali. Nel corso del giudizio cautelare, l'Amministrazione ha comunicato che era in corso il procedimento di riesame dell'istanza del ricorrente. In udienza è stata inoltre rilevata una questione relativa alla regolarità della procura alle liti, sulla quale il giudice ha riservato ogni valutazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né ha effettuato una valutazione definitiva sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Considerato che l'Amministrazione aveva avviato il riesame dell'istanza, il Collegio ha ritenuto opportuno rinviare l'esame della domanda cautelare all'esito del procedimento amministrativo di riesame, lasciando impregiudicata ogni valutazione sulla regolarità della procura. L'udienza è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    La questione relativa alla regolarità della procura è stata rilevata in udienza, ma il TAR ha espressamente riservato ogni valutazione sul punto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato ritenuto sussistente il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio cautelare, l'amministrazione avvia il riesame dell'istanza oggetto del provvedimento impugnato, il giudice può rinviare l'esame della domanda cautelare all'esito del procedimento di riesame, senza anticipare la valutazione sul fumus boni iuris e sul periculum in mora.
  • Il rinvio dell'esame della domanda cautelare in attesa del riesame amministrativo non comporta alcuna rinuncia o preclusione rispetto alle questioni processuali già rilevate, che restano impregiudicate fino alla successiva decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareAutotutela decisoria

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