Cassazione Penale, Sentenza n. 41991/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del tribunale di Avellino che, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., aveva annullato il sequestro preventivo della somma di denaro contante rinvenuta nell'autovettura dell'indagato, ritenendo carente l'indicazione del delitto presupposto (riciclaggio) in imputazione e pertanto insufficiente il fumus commissi delicti ai fini della cautela reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ritenendo che il tribunale di merito abbia omesso di valutare adeguatamente le circostanze di fatto poste a fondamento della misura reale (modalita' di confezionamento e trasporto del denaro, fallimento della giustificazione fornita dall'indagato, incongruenze rispetto all'attivita' dichiarata). La mancanza o apparenza di motivazione in tal senso integra violazione di legge rilevante in cassazione. L'ordinanza impugnata e' stata annullata con rinvio al tribunale di Avellino per nuovo esame, con l'indicazione che il giudice dovra' valutare se, alla stregua delle circostanze concrete e del mancato riscontro delle giustificazioni, ricorra una traccia illecita anche se non puntualmente denominata.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma che definisce il reato di riciclaggio; rilevante come delitto presupposto ai fini del sequestro preventivo del denaro ritenuto di provenienza illecita.
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo disposto dal GIP; la Corte richiama la necessita' di fondare la cautela reale su elementi che indichino fumus commissi delicti.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato nel testo come disposizione inserita nella sistematica per effetto di principi di riserva di codice; riguarda profili di rilevanza penale collegati alla materia.
art. 3-bis cod. pen.
Richiamato testualmente come principio della 'riserva di codice' che ha inciso sulla collocazione sistematica di norme rilevanti; utilizzato per inquadrare la sistematica delle norme penali citate.
art. 324 cod. proc. pen.
Regola la competenza del tribunale in funzione di giudice del riesame per i provvedimenti cautelari reali; nel caso ha svolto la funzione di valutare la legittimita' del sequestro impugnato.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per proporre ricorso per cassazione: la Corte riconosce che rientrano nella nozione di 'violazione di legge' anche la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente, che sono quindi rimediabili in cassazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale prescrizione formale cui il ricorso per cassazione deve attenersi nella esposizione sintetica dei motivi: il ricorso e' stato articolato conformemente a tale disposizione.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata dalla Corte per distinguere i rimedi: contraddittorieta' o illogicita' della motivazione (anche manifesta) non rientrano nel perimetro dell'art. 325 e devono essere dedotte con il motivo specifico previsto dall'art. 606, lett. e).
Massime di principio
- In sede di riesame di misure cautelari reali il giudice deve valutare in modo articolato le circostanze di fatto offerte a sostegno della cautela; la mera affermazione di inesistenza del delitto presupposto senza esame delle evidenze fattuali configura omissione motivazionale rilevante.
- Non e' sempre necessaria, nelle fasi iniziali delle indagini, l'indicazione puntuale del delitto presupposto in imputazione se dalle concrete modalita' di detenzione/trasporto e dal fallimento delle giustificazioni emerge in modo evidente una 'traccia illecita' della provenienza del denaro.
- La mancanza o l'apparenza di motivazione sul punto costituiscono violazione di legge soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; viceversa contraddittorieta' o illogicita' della motivazione vanno dedotte con il motivo di cui all'art. 606, lett. e).
- Se la giustificazione fornita dall'indagato e' subito smentita da accertamenti preliminari (modalita' di confezionamento, quantita', incongruenze rispetto all'attivita' dichiarata), il giudice dovra' considerare tale elemento come fondamento logico per ritenere sussistente il fumus commissi delicti, rinviando l'accertamento pieno alla fase delle indagini e del processo.
- In casi analoghi il pubblico ministero puo' impugnare le ordinanze dei giudici del riesame dinanzi alla Cassazione lamentando omessa o apparente motivazione quando ritenga che il riesame non abbia tenuto conto degli elementi fattuali che, se valutati coerentemente, giustificano la cautela reale.
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