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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23496/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

Il ricorrente aveva agito davanti al Tribunale per ottenere la reintegrazione nel possesso di una porzione di terreno in Sant'Angelo Romano, sostenendo che i confinanti avessero sconfinato edificando un muro di cinta. I resistenti avevano eccepito la decadenza dall'azione possessoria e, comunque, l'insussistenza dello spoglio, deducendo che il muro era stato realizzato con il consenso del ricorrente sulla linea di confine concordata. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturato il termine annuale per l'azione possessoria e comunque provato il consenso all'edificazione del muro, con esclusione dell'animus spoliandi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, rilevando l'insussistenza degli elementi dello spoglio ex art. 1168 c.c. e, in particolare, dell'animus spoliandi, in ragione della partecipazione del ricorrente alle operazioni di tracciamento del confine e alla successiva edificazione. In cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi: 1) omesso/erroneo apprezzamento delle prove testimoniali e violazione del principio di non contestazione quanto alla data di costruzione del muro; 2) erronea esclusione degli elementi costitutivi dello spoglio e carenza di motivazione sulla ritenuta insussistenza dell'animus spoliandi, sostenendo che la sua presenza al tracciamento del confine fosse dato neutro; 3) erronea declaratoria di assorbimento della decadenza, che secondo lui non sussisteva perché lo spoglio sarebbe stato violento e clandestino e percepibile solo dopo rilievi tecnici; 4) erronea ripartizione dell'onere della prova circa la percepibilità immediata dello spoglio e mancata considerazione della necessità di accertamenti tecnici per rilevare lo sconfinamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come vizi della motivazione e violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di spoglio, il giudice deve accertare anche l'animus spoliandi, che è escluso dal consenso espresso o tacito del possessore allo spoglio; nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato in modo non implausibile ritenendo provata la partecipazione del ricorrente a tutte le fasi di determinazione del confine e di realizzazione del muro. Il ricorso è quindi stato respinto in rito come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    Nell'azione di reintegrazione occorre accertare la privazione del possesso e l'animus spoliandi; il consenso espresso o tacito del possessore allo spoglio esclude tale elemento soggettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo attuale non consente di denunciare il mero cattivo apprezzamento delle prove, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la proposta del relatore di definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali o una diversa lettura degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non il semplice dissenso sulla ricostruzione probatoria.
  • In materia di spoglio possessivo, l'animus spoliandi non coincide con la mera volontà di compiere l'atto materiale, ma richiede la consapevole volontà di sostituirsi al possessore contro la sua volontà o nella sua inconsapevolezza; il consenso del possessore, anche tacito, esclude tale elemento.
  • Quando il giudice di merito seleziona una fonte di prova ritenuta più convincente rispetto ad altre, non deve confutare analiticamente ogni elemento difensivo, essendo sufficiente una motivazione che esponga le ragioni del convincimento.
  • La partecipazione del soggetto che si assume spogliato alle attività di delimitazione del confine e di realizzazione dell'opera può essere valorizzata come indice di consenso idoneo a escludere l'animus spoliandi.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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