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Sentenza

Sentenza del 21/02/2023 n. 5423 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, in appello, aveva accolto il Comune contro la Stante Srl ed Equitalia su una cartella di pagamento TARSU relativa a immobili in locazione (mq. 280 ufficio, mq. 4.900 magazzino). La contribuente denunciava: 1) vizi formali dell'appello comunale (sottoscrizione da dirigente privo di poteri e mancanza di difensore, in violazione dei limiti di valore); 2) erronea qualificazione/assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani in forza di delibera comunale senza limiti quantitativi, con conseguente esclusione dell'esenzione/esclusione dalla TARSU; 3) violazione del principio 'chi inquina paga' e prova del recupero dei rifiuti mediante ditta specializzata; 4) errata ripartizione dell'onere probatorio, contestando che il Comune non avesse dimostrato lo svolgimento del servizio di raccolta/smaltimento mediante convenzione.

La decisione

La Stante Srl ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione prima dell'adunanza camerale. La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia rituale (rinuncia intervenuta prima dell'adunanza, sottoscritta dal difensore con procura; non era stata notificata alle controparti, conformemente alla disciplina). Effetto: la sentenza impugnata (della Commissione Tributaria Regionale di Napoli) passa in giudicato. La Corte ha precisato che la rinuncia non richiede accettazione e ha richiamato la possibilità di condannare il rinunciante alle spese, ma nella specie, poiché le controparti erano rimaste intimati, nulla è stato disposto in ordine alla regolamentazione delle spese. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'obbligo di versare il contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater, trattandosi di pronunzia di estinzione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 12; art. 15, comma 2

    Norme sul processo tributario e sulla rappresentanza/assistenza: il ricorso denunciava vizi nella sottoscrizione e nell'assistenza tecnica dell'appello comunale; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul merito di tali doglianze per estinzione del ricorso.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; art. 112; art. 390, comma 2 e 3; art. 391, comma 2; art. 92, comma 2

    Art. 360 c.p.c. indicato come base per i motivi di cassazione (violazione di norme sostanziali e procedurali). Art. 390 c.p.c.: la rinuncia depositata prima dell'adunanza e sottoscritta dal difensore con procura è rituale; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica alle controparti intimati non ha pregiudicato la validità della rinuncia nelle circostanze specifiche. Art. 391 e art. 92: la Corte può condannare il rinunciante alle spese o compensarle; nella specie ha omesso statuizioni sulle spese perché le controparti erano rimaste intimati.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993

    Richiamato nei motivi della ricorrente in relazione alla disciplina dei rifiuti e degli oneri TARSU, ma la Corte non ha deciso sulla questione di merito per estinzione del processo.

  • D.Lgs. 26 gennaio 2008, n. 4

    Riferito dalla ricorrente in ordine alle definizioni/discipline rilevanti per la qualificazione dei rifiuti; non valutato nel merito dalla Corte.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    art. 21, comma 7 (come modificato)

    Norma richiamata in relazione alla disciplina dei rifiuti speciali e delle assimilazioni; la Corte non ha esaminato la questione sostanziale.

  • L. 31 luglio 2002, n. 179

    art. 23, comma 1, lett. e

    Richiamata come fonte normativa modificativa della disciplina sui rifiuti, ma priva di valutazione giurisdizionale nel provvedimento di estinzione.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Riferimento normativo in tema di gestione rifiuti e assimilazioni; la Corte non è entrata nel merito della loro applicazione nella fattispecie.

  • Direttive UE

    Direttiva 2006/12/CE e Direttiva 2008/98/CE

    Il ricorrente ha invocato principi comunitari (tra cui 'chi inquina paga'), ma la Corte non ha pronunciato interpretazioni vincolanti in merito per effetto dell'estinzione del processo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1‑quater (come inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    La Corte ha escluso l'applicabilità della norma che impone all'attore soccombente il versamento di una somma pari al contributo unificato nel caso di impugnazione non vittoriosa, ritenendo la fattispecie estranea in quanto la pronunzia è di estinzione (atto eccezionale e di stretta interpretazione).

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se resa prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura, estingue il processo e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata senza necessità di accettazione della controparte.
  • La validità della rinuncia non elimina la possibilità per il giudice di condannare il rinunciante alle spese o di compensarle; tuttavia il giudice può ritenere opportuno non disporre nulla sulle spese se le controparti sono rimaste intimati.
  • Quando una parte rinuncia al gravame, i profili di nullità procedurale o di errata applicazione normativa allegati nell'impugnazione non vengono esaminati nel merito e restano privi di pronuncia giudiziale.
  • In controversie TARSU/gestione rifiuti, è essenziale documentare preventivamente: a) la natura del rifiuto (pericoloso, non pericoloso, urbano o speciale); b) eventuali iscrizioni/denunce ambientali; c) contratti o convenzioni per raccolta/smaltimento/recupero con ditte specializzate; tali elementi sono determinanti per sostenere l'esenzione o l'esclusione dall'imposta.
  • Le delibere comunali di assimilazione dei rifiuti possono incidere sulla sussistenza dell'obbligo contributivo; la presenza o meno di limiti quantitativi nelle deliberazioni e la prova della produzione esclusiva di rifiuti speciali sono questioni decisive e richiedono specifica prova documentale.
  • Obblighi di rappresentanza e assistenza tecnica (specialmente in materia tributaria per valori superiori a soglie previste) vanno curati tempestivamente: eccezioni formali sull'ammissione di impugnazioni devono essere sollevate e decise prima che la parte interessata rinunci al gravame.
  • La collocazione del onere della prova può essere controversa: il contribuente che invoca esclusione/esenzione dovrebbe fornire documenti probatori della gestione alternativa dei rifiuti (es. rapporti di avvio a recupero), mentre l'ente impositore può essere chiamato a dimostrare l'esistenza del servizio pubblico di raccolta attraverso convenzioni o atti idonei.

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