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Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina sindacale di nomina della giunta comunale e successiva determina di nomina di un ulteriore assessore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determina sindacale n. 22 del 1° luglio 2024 e, con motivi aggiunti, la determina n. 34 del 16 ottobre 2024, sostenendo che la composizione della giunta comunale non rispettasse il vincolo della parità di genere. Hanno dedotto la violazione degli artt. 3, comma 2, 51, comma 1, e 97, comma 2, Cost., dell’art. 3, comma 1, dello Statuto della Regione Siciliana, dell’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 1, commi 2 e 4, d.lgs. n. 198/2006, dell’art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), l. n. 215/2012, dell’art. 1, comma 137, l. n. 56/2014 e dell’art. 4, comma 1, l.r. Sicilia n. 6/2011. In particolare, hanno sostenuto che l’art. 1, comma 137, l. n. 56/2014, imponendo che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti ciascun genere sia rappresentato in misura non inferiore al 40%, fosse direttamente applicabile anche in Sicilia. In subordine, hanno chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, l.r. Sicilia n. 6/2011, ritenendolo meno garantista della disciplina nazionale. Gli atti impugnati prevedevano la presenza di una sola assessora di genere femminile.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata anche la censura relativa alla composizione della giunta risultante dai motivi aggiunti. Ha anzitutto escluso l’applicabilità diretta in Sicilia dell’art. 1, comma 137, l. n. 56/2014, poiché il successivo comma 145 impone alle Regioni a statuto speciale di adeguare i propri ordinamenti ai principi della legge, mentre lo Statuto regionale attribuisce alla Regione Siciliana competenza legislativa esclusiva sul regime degli enti locali. La disciplina nazionale non poteva quindi prevalere automaticamente sulla normativa regionale. Per il periodo rilevante, luglio-ottobre 2024, trovava applicazione l’art. 12, comma 4, l.r. Sicilia n. 7/1992, come modificato dall’art. 4, comma 1, l.r. n. 6/2011, che imponeva la presenza di entrambi i generi nella giunta, senza stabilire una percentuale minima. Secondo il TAR, tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che fosse sufficiente la presenza di almeno un componente dell’altro genere. La nomina di una sola assessora risultava pertanto conforme alla disciplina regionale allora vigente e all’art. 59 dello Statuto comunale, che richiedeva la presenza di entrambi i sessi. Il TAR ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti. La scelta regionale del 2011 di imporre la presenza di entrambi i generi in tutte le giunte siciliane non è stata ritenuta manifestamente illogica o irragionevole, considerato che non esiste un vincolo costituzionale volto a imporre una determinata soglia percentuale minima. La fissazione delle modalità per rendere effettiva la parità di genere rientra nella discrezionalità del legislatore. È stata ritenuta non manifestamente irragionevole anche la disciplina sopravvenuta della l.r. Sicilia n. 4/2026, che ha introdotto la soglia del 40% per i comuni con più di 3.000 abitanti, differendone l’applicazione al primo rinnovo degli organi comunali successivo all’entrata in vigore della legge, così da evitare l’immediato stravolgimento delle giunte in carica. Il TAR ha prescisso dall’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Comune, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della parte privata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 137, l. n. 56/2014

    nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico

    La disposizione non è direttamente applicabile in Sicilia, poiché il successivo comma 145 impone alle Regioni a statuto speciale di adeguare i propri ordinamenti ai principi della legge e la materia degli enti locali rientra nella competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana.

  • art. 1, comma 145, l. n. 56/2014

    le Regioni a statuto speciale, ivi espressamente inclusa la Regione Siciliana, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi della medesima legge

    La norma esclude l’automatica applicazione della soglia nazionale nelle Regioni a statuto speciale, richiedendo l’adeguamento dei relativi ordinamenti.

  • art. 14, comma 1, lett. o), Statuto della Regione Siciliana

    regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative

    La competenza legislativa esclusiva regionale sul regime degli enti locali impedisce di applicare direttamente la disciplina nazionale sulla percentuale minima di rappresentanza di genere.

  • art. 12, comma 4, l.r. Sicilia n. 7/1992, nel testo modificato dall’art. 4, comma 1, l.r. Sicilia n. 6/2011

    la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi

    Per il periodo in cui sono stati adottati gli atti impugnati, la disposizione imponeva la presenza di entrambi i generi, ma non una percentuale minima; era quindi sufficiente la presenza di almeno un componente del genere meno rappresentato.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 267/2000

    Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna [...] e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte

    La disposizione, introdotta nel 2012, aveva natura programmatica e richiedeva l’adeguamento degli statuti comunali.

  • art. 3, comma 1, l.r. Sicilia n. 4/2026

    La giunta è composta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i generi. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico

    La disciplina regionale sopravvenuta introduce una soglia minima del 40% per ciascun genere, ma non si applica agli atti impugnati, essendo destinata a operare dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla sua entrata in vigore.

  • art. 3, comma 2, l.r. Sicilia n. 4/2026

    le disposizioni troveranno applicazione dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge

    Il differimento dell’applicazione della nuova soglia percentuale non è manifestamente irragionevole, poiché evita l’immediato stravolgimento delle giunte comunali in carica.

  • artt. 3, comma 2, 51, comma 1, e 97, comma 2, Cost.

    Non impongono una specifica soglia percentuale minima di rappresentanza di genere nelle giunte comunali; la scelta delle modalità attuative della parità rientra nella discrezionalità del legislatore, purché non sia manifestamente illogica o irragionevole.

Massime di principio

  • Nelle Regioni a statuto speciale, una disciplina statale che imponga una percentuale minima di rappresentanza di genere nelle giunte comunali non è automaticamente applicabile se la normativa statale prevede l’adeguamento degli ordinamenti regionali e lo Statuto speciale attribuisce alla Regione competenza legislativa sul regime degli enti locali.
  • Una disciplina regionale che imponga la presenza di entrambi i generi nella giunta comunale, senza stabilire una soglia percentuale minima, è rispettata quando nella composizione dell’organo sia presente almeno un componente di ciascun genere.
  • L’assenza di una percentuale minima di rappresentanza di ciascun genere non determina, di per sé, l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale, poiché la Costituzione non impone una specifica soglia numerica e la scelta degli strumenti per promuovere la parità rientra nella discrezionalità legislativa, salvo il limite della manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • La disciplina sopravvenuta che introduce una percentuale minima di rappresentanza di genere nelle giunte comunali non si applica agli atti adottati anteriormente alla sua entrata in vigore quando la stessa disciplina ne differisce espressamente l’applicazione al primo rinnovo degli organi comunali.
  • È non manifestamente irragionevole differire l’applicazione di una nuova disciplina sulla composizione delle giunte al primo rinnovo degli organi comunali, al fine di evitare l’immediato stravolgimento degli organi in carica.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiIneleggibilità e incompatibilità
RamiElezioniEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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