Sentenza n. 16480/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 27 giugno 2025 di riconoscimento della specializzazione per il sostegno conseguita in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha dedotto che, presentata l’istanza il 27 giugno 2025, era decorso senza esito il termine di conclusione del procedimento, indicato in 120 giorni in base alla disciplina generale e a quella specifica sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di valutare la domanda e i titoli e di adottare un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la presentazione dell’istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia espressa sono presupposti sufficienti per configurare l’obbligo di provvedere. Nel caso concreto, a fronte della domanda del 27 giugno 2025, il Ministero non risultava essersi pronunciato; il termine massimo, pari a quattro mesi considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, era comunque scaduto alla proposizione del ricorso. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, termine fissato tenendo conto dell’elevato numero di procedimenti analoghi. Per l’inerzia ulteriore ha nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato condannato a pagare € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Il rito sul silenzio consente di accertare l’inadempimento dell’amministrazione e di ordinarle di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 27 giugno 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007.
La scadenza del termine generale di conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso integra l’inadempimento dell’obbligo di provvedere.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
L’autorità competente a decidere sulle domande di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione docente conseguiti in un altro Stato membro è il Ministero individuato dalla norma, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel procedimento di riconoscimento l’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto senza una pronuncia dell’autorità competente sono sufficienti a fondare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro, l’autorità verifica la completezza della documentazione entro trenta giorni e adotta il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; se sono richieste integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta indicando il termine per l’intervento sostitutivo.
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