Sentenza del 08/02/2019 n. 597 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Cooperativa - Sussistenza dei requisiti mutualistici - Conformità degli statuti - Potestà dell'A.F. di disconoscere le agevolazioni - Sussiste - Concreto svolgimento dell'attività - Rileva - Riscontri presso i soggetti emittenti le fatture - Mancanza di struttura organizzativa - Operazioni oggettivamente inesistenti - Deduzione dei costi e detrazione dell'iva - Non compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato l'accertamento relativo al 2009, contestando il disconoscimento delle agevolazioni fiscali connesse alla natura mutualistica, sostenendo che tale verifica spettasse esclusivamente al Ministero dello sviluppo economico. Ha inoltre negato l'inesistenza delle operazioni relative ad alcune fatture passive, chiedendo in subordine la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA in ragione della propria buona fede. Infine ha sostenuto l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 4% alle dispense didattiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto integralmente l'appello e confermato l'accertamento. Ha ritenuto legittimo il disconoscimento delle agevolazioni, poiché la conformità dello statuto ai principi mutualistici costituisce solo una presunzione superabile mediante elementi concreti relativi all'effettivo svolgimento dell'attività. Sono stati valorizzati i verbali assembleari generici, l'assenza di documentazione sulle convocazioni e la gestione sostanziale della cooperativa da parte di soli quattro soci. L'Ufficio ha inoltre dimostrato, tramite riscontri presso gli emittenti, la mancanza di strutture organizzative, la cancellazione o il fallimento di alcuni fornitori, l'assenza di scritture commerciali e di prove dei pagamenti. Le fatture sono state quindi considerate riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente indeducibilità dei costi e indetraibilità dell'IVA. La buona fede non è stata ritenuta rilevante per operazioni oggettivamente inesistenti. È stata esclusa anche l'aliquota IVA del 4%, poiché le dispense risultavano accessorie all'attività didattica con tutor. La cooperativa è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 5.160 euro.
Norme richiamate
La cooperativa sosteneva che la verifica dei requisiti mutualistici spettasse in via esclusiva al Ministero dello sviluppo economico; la Commissione ha però distinto il controllo dei requisiti soggettivi dalla verifica fiscale concreta dell'attività svolta.
Art. 14, comma 3, DPR 601/1973
Il preventivo parere degli organi di vigilanza riguarda i casi in cui non opera la presunzione derivante dalla conformità statutaria, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare concretamente, per ciascun periodo d'imposta, la spettanza delle agevolazioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, nn. 10544/2006, 13280/2005, 1797/2005 e 3653/2015
La conformità dello statuto ai principi mutualistici crea una presunzione di spettanza delle agevolazioni, ma tale presunzione può essere superata da dati concreti che dimostrino lo svolgimento di una normale attività imprenditoriale lucrativa.
Massime di principio
- La forma cooperativa e la conformità dello statuto non garantiscono automaticamente le agevolazioni fiscali: l'Amministrazione può verificare il concreto funzionamento dell'ente e disconoscere i benefici se emerge un'attività sostanzialmente lucrativa.
- Per superare un accertamento fondato su più indizi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve documentare effettivamente la mutualità e l'operatività sociale, inclusi assemblee, convocazioni, partecipazione dei soci e distribuzione dei compensi.
- In presenza di indizi convergenti sull'inesistenza oggettiva delle prestazioni, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni con contratti, documenti commerciali, tracciabilità dei pagamenti e riscontri concreti.
- Per operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili i costi né detraibile l'IVA; la buona fede può assumere rilievo soprattutto nelle ipotesi di inesistenza soggettiva, non quando la prestazione non è mai stata effettuata.
- Un bene o materiale venduto insieme a un servizio può essere assoggettato all'aliquota propria dell'operazione principale se risulta accessorio e funzionalmente subordinato ad essa; occorre quindi dimostrare l'autonomia economica e commerciale della cessione.
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