Cassazione Civile, Ordinanza n. 23459/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un conto corrente bancario regolato da un rapporto di apertura di credito risalente al 1994, nel quale la società correntista aveva agito per la ripetizione di somme addebitate a titolo di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto. Il tribunale aveva dichiarato nulla la clausola anatocistica e rideterminato il saldo del conto, mentre la corte d’appello aveva accolto parzialmente l’appello della banca, ricalcolando il saldo e ritenendo: a) non maturata la prescrizione, perché le rimesse sarebbero state ripristinatorie entro l’affidamento; b) legittima la capitalizzazione trimestrale anche dopo la delibera CICR del 9.2.2000, poiché il passaggio a capitalizzazione congiunta sarebbe stato migliorativo e sufficientemente pubblicizzato. La banca ha ricorso in cassazione sostenendo che la corte territoriale aveva errato nel respingere l’eccezione di prescrizione, perché la correntista non aveva provato l’esistenza di un valido affidamento in forma scritta e quindi le rimesse dovevano considerarsi solutorie; in via subordinata, ha contestato comunque la mancata prova di un affidamento di fatto. La società ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la decisione nella parte in cui aveva applicato l’art. 7 della delibera CICR, sostenendo che, dopo l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, per i contratti anteriori era impossibile comparare le vecchie e le nuove clausole e occorreva un’espressa pattuizione per introdurre validamente l’anatocismo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale della banca sia il ricorso incidentale della società, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sul primo profilo, ha ritenuto che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come ripristinatorie le rimesse senza che fosse stata provata una valida apertura di credito, rilevando che il contratto di affidamento doveva risultare da un accordo scritto e non poteva desumersi in modo sufficiente da indicazioni indirette come il diverso tasso oltre fido. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in assenza di affidamento validamente provato, i versamenti non possono essere trattati come meramente ripristinatori ai fini della prescrizione. Sul secondo profilo, ha rilevato che, per i contratti di conto corrente anteriori alla delibera CICR del 2000, le clausole anatocistiche erano radicalmente nulle per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, con conseguente necessità di una espressa nuova pattuizione per introdurre validamente la capitalizzazione degli interessi; non era quindi sufficiente il solo richiamo alla non peggioratività della modifica per il cliente.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per il tema del riparto dell’onere della prova sulla sussistenza dell’affidamento e sulla qualificazione delle rimesse.
art. 2935 c.c.
Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
Il contratto bancario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; la nullità di protezione è rilevabile d’ufficio.
art. 115 c.p.c.
Invocato nel ricorso principale tra le norme asseritamente violate nella valutazione della prova.
art. 127, comma 2, d.lgs. n. 385/1993
Richiamato a sostegno della rilevabilità d’ufficio della nullità di protezione prevista per i contratti bancari.
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999
La declaratoria di incostituzionalità ha comportato l’invalidità delle clausole anatocistiche nei contratti anteriori alla delibera CICR.
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
Per i contratti anteriori, non basta il giudizio di comparazione: occorre una espressa pattuizione per introdurre validamente la capitalizzazione degli interessi.
art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000
La nuova clausola di capitalizzazione deve essere formulata espressamente nel rispetto delle condizioni previste dalla delibera.
art. 7 delibera CICR 4 marzo 2003
Richiamata la disciplina successiva che consente, in certi casi, che l’apertura di credito sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente scritto.
Massime di principio
- In tema di ripetizione di indebito bancario relativo ad anatocismo, quando si discute di prescrizione occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: solo le prime fanno decorrere la prescrizione dai singoli versamenti, mentre le seconde rilevano dalla chiusura del conto.
- Per qualificare una rimessa come ripristinatoria è necessario accertare previamente l’esistenza e l’ampiezza di un valido affidamento; in mancanza di prova di un’apertura di credito stipulata per iscritto, non è consentito trattare le rimesse come effettuate entro il fido.
- Nei contratti bancari l’apertura di credito deve risultare da una pattuizione scritta idonea a individuare con chiarezza l’oggetto del rapporto; elementi indiretti o formule generiche non sono sufficienti a provare la validità dell’affidamento.
- La nullità della forma scritta nei contratti bancari è una nullità di protezione, posta nell’interesse del cliente, e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
- Per i rapporti anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la disciplina dell’anatocismo non consente di mantenere o introdurre validamente clausole capitalizzative sulla sola base della loro asserita miglioratività per il cliente: è necessaria un’espressa nuova pattuizione conforme alla delibera.
- L’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 impedisce di fondare la validità delle clausole anatocistiche anteriori sulla comparazione tra vecchia e nuova disciplina quando manchi una specifica pattuizione successiva.
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