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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05206/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione, via PEC, di una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, posta a tutela di crediti derivanti da più cartelle di pagamento. La contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario; il ricorso era stato rigettato in primo grado e l’appello respinto in secondo grado. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione telematica, sostenendo che il preavviso era stato inviato da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri e diverso da quello istituzionale presente in IPA/registri pubblici; (2) ha censurato l’affermazione secondo cui avrebbe dovuto impugnare immediatamente il preavviso di iscrizione ipotecaria, in quanto tale ratio sarebbe stata erronea; (3) ha dedotto violazione dell’art. 170 c.c. e delle regole sulle presunzioni e motivazione apparente, sostenendo che l’iscrizione ipotecaria non potesse colpire beni compresi nel fondo patrimoniale e che l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia potesse essere provata anche per presunzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, in tema di notificazione via PEC da parte dell’Amministrazione finanziaria, la mancata presenza dell’indirizzo del mittente nei pubblici registri non incide di per sé sulla regolarità della comunicazione, potendo il mittente essere comunque identificato dall’indirizzo utilizzato; inoltre, la ricorrente non aveva allegato specifici pregiudizi al diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretta contro una ratio decidendi non espressa nella sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale alle condizioni dell’art. 170 c.c. e che grava sul debitore l’onere di provare sia l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore; nel caso concreto la CTR aveva accertato che tale prova non era stata fornita, con motivazione sopra il minimo costituzionale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ha disposto la condanna al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata, anche in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina l’iscrizione ipotecaria a garanzia del credito da riscossione coattiva; la Corte ne conferma l’operatività nel caso concreto.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione degli atti della riscossione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012

    Richiamato in relazione ai pubblici elenchi per le notificazioni telematiche.

  • art. 3-bis L. n. 53 del 1994

    Richiamato in tema di notificazioni a mezzo PEC.

  • art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005

    Richiamato in tema di indice dei domicili digitali e notificazioni elettroniche.

  • art. 44, comma 1, lett. b), Reg. UE n. 910/2014

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla notificazione digitale.

  • art. 19, comma 1, lett. e-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’immediata impugnabilità del preavviso di ipoteca.

  • art. 170 c.c.

    L’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è legittima solo se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se il creditore ignorava tale estraneità; l’onere di provare l’estraneità del debito e la conoscenza del creditore grava sul debitore.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la prova dell’estraneità del debito ai bisogni familiari potesse essere fornita per presunzioni.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata, seguita da decisione conforme alla proposta, consente l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e l’ulteriore somma a favore della cassa delle ammende, ravvisando una forma di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo, nei limiti del testo riportato.

  • art. 8053/2014

    Richiamato come parametro sul vizio motivazionale ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 15979/2022 SS.UU.

    Le Sezioni Unite vengono richiamate per affermare che la maggiore rigidità formale riguarda l’indirizzo del destinatario e non quello del mittente.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’assenza dell’indirizzo del mittente dai pubblici registri non comporta di per sé nullità, se il mittente è comunque identificabile e la comunicazione consente al destinatario di difendersi senza incertezze su provenienza e oggetto.
  • Chi deduce la nullità della notificazione telematica deve allegare e provare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa; la mera irregolarità formale dell’indirizzo del mittente non è sufficiente.
  • L’iscrizione ipotecaria a tutela di crediti tributari può riguardare anche beni compresi nel fondo patrimoniale, ma resta subordinata alle condizioni dell’art. 170 c.c.
  • Per opporre al creditore il vincolo del fondo patrimoniale, il debitore deve provare sia che l’obbligazione è estranea ai bisogni della famiglia, sia che il creditore ne fosse consapevole; tale onere probatorio non si esaurisce nella mera allegazione.
  • La prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e della conoscenza del creditore può essere fornita con gli ordinari mezzi di prova, ma resta a carico della parte che invoca l’impignorabilità o l’inopponibilità del vincolo.
  • In sede di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando censura una ratio decidendi che non risulta effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale manifestazione di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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