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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 15409 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato il recupero delle imposte sui redditi (IRPEG e ILOR) non versate per il 1999 in conseguenza di un regime agevolativo destinato alle società per azioni a prevalente capitale pubblico che gestivano servizi pubblici locali. Il regime era stato dichiarato incompatibile con il diritto comunitario dalla decisione 2003/193/CE della Commissione europea. In Cassazione la società ha dedotto, tra l'altro, carenza di motivazione dell'ingiunzione, errato calcolo dell'importo recuperabile, mancato scomputo degli utili distribuiti al Comune, errata determinazione degli interessi, efficacia preclusiva del condono fiscale e illegittimità costituzionale della normativa applicata.

La decisione

La Corte ha respinto il primo, secondo, terzo, sesto e settimo motivo. Ha confermato che il recupero dell'aiuto di Stato era obbligatorio e che il giudice nazionale non poteva rivalutare caso per caso la compatibilità dell'agevolazione con il mercato comune; l'unica eccezione astrattamente rilevante era quella degli aiuti di importo rientrante nel regime de minimis, non provata dalla contribuente. Ha inoltre stabilito che il recupero riguardava l'intero ammontare delle imposte non versate, senza scomputare la quota di utili eventualmente distribuita al socio pubblico, e che il condono fiscale non poteva impedire il recupero di un aiuto di Stato incompatibile. La Corte ha invece accolto il quarto e quinto motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla contestazione relativa alla corretta determinazione degli interessi, questione distinta dall'an del recupero e ancora rilevante ai fini del quantum. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della CTR dell'Emilia-Romagna, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.L. n. 10 del 2007, convertito nella L. n. 46 del 2007

    L'Agenzia delle Entrate era tenuta al recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione.

    Impone il recupero delle agevolazioni fiscali dichiarate incompatibili con il diritto dell'Unione europea, limitatamente all'importo concretamente fruito, corrispondente alle imposte non versate.

  • L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, e D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14

    Disposizioni nazionali che prevedevano il regime agevolativo fiscale per determinate società a prevalente capitale pubblico; tale regime è stato ritenuto incompatibile con il mercato comune.

  • L. n. 142 del 1990, art. 22

    Individua la forma societaria delle società per azioni costituite dagli enti locali per la gestione di servizi pubblici locali. La riconducibilità della società a tale categoria, insieme all'effettiva fruizione dell'agevolazione, è sufficiente a fondare il recupero, salvo il de minimis.

  • Decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002

    Ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario il regime di aiuti fiscali previsto per le società a prevalente capitale pubblico. La decisione vincola le autorità nazionali e rende obbligatorio il recupero.

  • Regolamento CE n. 794/2004, art. 11

    Disciplina le modalità di calcolo degli interessi sugli aiuti di Stato da recuperare. La questione sul tasso e sul metodo di calcolo deve essere esaminata autonomamente rispetto alla legittimità del recupero dell'imposta.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10

    La disciplina del condono e della definizione automatica non può essere applicata quando impedirebbe il recupero effettivo di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile da una decisione definitiva della Commissione europea.

  • D.L. n. 185 del 2008, art. 24

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non rilevante, perché la prevalenza del diritto dell'Unione e la conseguente non applicazione delle norme interne incompatibili derivano direttamente dai principi europei e dall'art. 11 Cost.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte. L'omessa decisione sulla determinazione degli interessi ha determinato la cassazione con rinvio.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, in determinate condizioni, di correggere la motivazione o decidere nel merito questioni di diritto che non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.

  • Art. 11 Cost.

    Costituisce il fondamento interno della prevalenza e della diretta applicazione del diritto dell'Unione europea, comportando la non applicazione della norma nazionale incompatibile nel giudizio interno.

Massime di principio

  • Quando la Commissione europea dichiara incompatibile un regime nazionale di aiuti di Stato con una decisione definitiva, le autorità fiscali nazionali sono normalmente obbligate a recuperare il beneficio e il giudice nazionale non può sostituirsi alla Commissione nella valutazione della compatibilità dell'aiuto.
  • Per contestare efficacemente il recupero occorre dimostrare una specifica causa di esclusione, come l'applicabilità del regime de minimis; la mera contestazione dell'assenza di effetti anticoncorrenziali nel caso concreto, di regola, non è sufficiente.
  • Il recupero riguarda l'intero beneficio fiscale effettivamente fruito, cioè le imposte non versate in conseguenza dell'agevolazione. La successiva distribuzione degli utili, anche a un socio pubblico, non riduce automaticamente l'importo recuperabile.
  • Le questioni relative agli interessi, al tasso applicabile e al metodo di calcolo incidono sul quantum e devono essere esaminate separatamente anche quando il recupero dell'imposta è ritenuto legittimo.
  • Gli istituti nazionali premiali, inclusi condoni o definizioni agevolate, non possono impedire il recupero di aiuti di Stato incompatibili quando ciò comprometterebbe l'effettività del diritto dell'Unione.
  • L'atto di recupero deve comunque consentire di individuare la società beneficiaria, l'agevolazione concretamente utilizzata e l'importo richiesto; l'amministrazione non deve invece svolgere una nuova valutazione discrezionale della compatibilità comunitaria dell'aiuto.

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