Sentenza n. 6627/2026 - Roma, Sezione 2Q
per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni derivante dalla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito con D.P.R. del 25 ottobre 2024, comunicato a mezzo PEC in data 28 novembre 2024, per le ragioni indicate nel parere n. 961 del 7 agosto 2024 della I sezione del Consiglio di Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal novero dei vincitori di una procedura selettiva pubblica per incarichi di collaborazione archeologica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata selezionata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a una procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 ed era stata inserita tra i vincitori, con destinazione presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona. In sede di controllo, l’Amministrazione l’aveva esclusa ritenendo che l’esperienza professionale dichiarata, pari a diciannove anni, fosse stata maturata anche prima del conseguimento della laurea magistrale e del dottorato di ricerca e che, pertanto, non fossero raggiunti i requisiti minimi. L’esclusione era stata impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, accolto sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 961 del 7 agosto 2024 e definito con D.P.R. del 25 ottobre 2024. Nel successivo giudizio risarcitorio la ricorrente ha chiesto € 48.000,00 per danno patrimoniale, oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente. Il TAR ha ritenuto dimostrati l’illegittimità dell’esclusione, il danno-conseguenza e il nesso causale: anche escludendo l’esperienza maturata prima della laurea, la candidata possedeva il requisito alternativo previsto dal bando, consistente in almeno dieci anni di esperienza, almeno due anni di collaborazione con pubbliche amministrazioni e diploma di specializzazione o dottorato di ricerca. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare d’ufficio tale requisito, anziché procedere all’esclusione diretta. Quanto alla colpa, la ricorrente poteva invocare l’illegittimità quale indice presuntivo, mentre gravava sul Ministero l’onere di dimostrare l’errore scusabile; il Ministero, non costituito, non ha fornito tale prova. Il danno non patrimoniale è stato dedotto in modo generico e non provato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti della responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione: illegittimità dell’atto, danno patrimoniale, nesso causale e colpa dell’Amministrazione. Ha riconosciuto che, senza l’illegittima esclusione, la ricorrente avrebbe stipulato il contratto e percepito il compenso previsto per diciotto mesi, pari complessivamente a € 48.000,00 lordi. Applicando il criterio equitativo seguito dalla Sezione in controversie analoghe, il Collegio ha detratto il 25% del reddito perduto, anche considerando che la ricorrente aveva svolto l’incarico di direttrice di un museo nel periodo 2020-2024 e non aveva dimostrato di essere stata impossibilitata a impiegare altrove le proprie energie lavorative. Il danno patrimoniale è stato quindi liquidato in € 36.000,00 lordi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data in cui il contratto avrebbe dovuto essere stipulato sino alla pubblicazione della sentenza, nonché ulteriori interessi legali dalla pubblicazione al saldo. È stata respinta la richiesta di danno non patrimoniale, poiché la liquidazione equitativa può supplire soltanto alla prova del quantum e non alla prova dell’esistenza del danno. Il Ministero della Cultura è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Consente di proporre la domanda di condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
art. 2043 c.c.
La responsabilità extracontrattuale derivante dall’attività amministrativa richiede l’accertamento dell’illegittimità lesiva, del danno patrimoniale o non patrimoniale, del nesso causale e della colpa dell’Amministrazione.
art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Costituisce la base normativa della procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione.
art. 9 dell’avviso pubblico
Il compenso professionale per lo svolgimento dell’incarico è stabilito: a) per le figure professionali per cui è richiesto il diploma di laurea, nell'importo massimo lordo computato su 12 mesi di euro 32.000,00 IVA inclusa, parametrato all’impegno richiesto.
Ha consentito di determinare il compenso spettante per l’incarico e, per la durata complessiva di diciotto mesi, il reddito lordo perduto in € 48.000,00.
art. 5 del bando
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno pertanto l’esclusione dalla procedura, senza alcun onere di comunicazione da parte dell’Ufficio: a) le domande dei candidati privi dei requisiti di cui all’articolo 3.
La clausola è stata applicata illegittimamente, poiché la candidata non era priva dei requisiti: pur non potendo computare una parte dell’esperienza dichiarata, possedeva il requisito alternativo previsto dall’allegato 1 al bando.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per provvedimento illegittimo devono essere accertati l’illegittimità dell’atto, il danno-conseguenza, il nesso causale e la colpa dell’Amministrazione; l’annullamento o la declaratoria di illegittimità dell’atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento.
- Quando una procedura selettiva prevede requisiti alternativi di partecipazione e il candidato dichiara elementi riconducibili a più fattispecie, l’Amministrazione, anche in sede di controllo, deve valutare complessivamente il possesso dei requisiti risultanti dalla documentazione, senza disporre l’esclusione se il candidato possiede comunque un requisito alternativo previsto dal bando.
- Nella domanda risarcitoria per illegittimo provvedimento autoritativo, il privato può invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa dell’Amministrazione; spetta a quest’ultima dimostrare l’errore scusabile, derivante, ad esempio, dalla complessità dei fatti, da contrasti interpretativi o dal comportamento delle parti.
- Nella quantificazione del danno da mancata stipulazione di un incarico pubblico, il reddito lordo che il candidato avrebbe percepito può essere ridotto equitativamente per tenere conto della possibilità di destinare altrove le proprie energie lavorative e dei redditi o incarichi effettivamente svolti nel periodo considerato.
- La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale può riguardare soltanto la determinazione del suo ammontare quando l’esistenza del pregiudizio sia stata provata; non può supplire alla mancata prova dell’an debeatur.
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