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Sentenza

Sentenza n. 6372/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica con accredito di 2.000 euro, liquidando le spese del primo grado in 400 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appellante privata)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, deducendo che l’importo di 400 euro fosse simbolico, non congruo rispetto all’attività difensiva e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Ha invocato la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, nonché degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012 e dell’art. 2233 c.c., chiedendo la rideterminazione delle spese in 1.355 euro. Il TAR aveva motivato la riduzione richiamando il carattere seriale della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado, elevandole da 400 a 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha chiarito che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale, ma non impongono minimi inderogabili. Il giudice può discostarsene, purché motivi lo scostamento apprezzabile e rilevante e non liquidi somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale, limite posto dall’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, la liquidazione di 400 euro era manifestamente inferiore rispetto ai parametri e non adeguatamente motivata: il mero carattere seriale della controversia non giustificava la riduzione e, secondo il Collegio, poteva anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione per avere mantenuto una condotta già riconosciuta illegittima. La nuova liquidazione equitativa di 800 euro è stata determinata considerando la difficoltà e l’impegno richiesti, nonché l’unicità della questione trattata. La richiesta di 1.355 euro è stata invece ritenuta eccessiva. Le spese del grado d’appello sono state compensate per il parziale accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la regolazione delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in materia di condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Costituisce il limite legale alla liquidazione: non possono essere riconosciute somme simboliche e non consone al decoro della professione.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Prevede l’adozione dei parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    “delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”

    I parametri costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale; il giudice può discostarsene motivatamente, considerando i criteri generali e i valori tabellari.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Ha aggiornato i parametri forensi applicabili alla liquidazione dei compensi.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che può essere compromesso da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e immotivata.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato a sostegno dell’esigenza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva.

  • artt. 2, 3, comma 2, e 41 Cost.

    Richiamati come fondamento dei principi di libertà, libera iniziativa economica e concorrenza, incompatibili con la permanenza di minimi tariffari inderogabili imposti da fonti secondarie.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi, ma non integrano minimi tariffari inderogabili.
  • Il giudice può discostarsi dai valori medi e dai limiti tabellari dei parametri forensi, purché lo scostamento apprezzabile e rilevante sia motivato sulla base delle caratteristiche concrete della controversia e dell’attività difensiva.
  • L’art. 2233, comma 2, c.c. vieta comunque la liquidazione di somme meramente simboliche o non consone al decoro della professione forense.
  • La liquidazione delle spese processuali in misura manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, senza un’adeguata motivazione, può violare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il carattere seriale della controversia, di per sé, non giustifica una riduzione immotivata delle spese processuali; ove l’amministrazione persista in una condotta già riconosciuta illegittima, tale serialità può assumere rilievo contrario alla riduzione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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