Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28152/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il titolare di una tabaccheria aveva chiesto il reclamo avverso la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento sulla base di un credito accertato con precedente sentenza passata in giudicato. In appello sosteneva di non essere imprenditore commerciale in senso rilevante ai fini fallimentari, poiché l'attività di rivendita di generi di monopolio sarebbe consistita solo in un'intermediazione tra Stato fornitore e consumatore finale; inoltre contestava il calcolo dei requisiti dimensionali di fallibilità, assumendo che, per una tabaccheria, dovessero computarsi soltanto gli aggi percepiti e non anche l'incasso lordo delle vendite dei beni di monopolio. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 2, l.fall., dell'art. 2425 c.c., dell'art. 29, comma 4, l. n. 1293/1957, dell'art. 18 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la normativa civilistica e fiscale richiamata escluderebbe dal computo dei ricavi contabili le somme incassate dalla vendita dei generi di monopolio e limiterebbe il rilievo agli aggi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo e ha confermato la decisione della Corte d'appello di Genova, che aveva respinto il reclamo contro la declaratoria di fallimento. La Corte ha affermato che, ai fini della verifica del requisito dimensionale previsto dall'art. 1, comma 2, l.fall., i ricavi vanno individuati facendo riferimento alle voci del conto economico ex art. 2425 c.c. relative ai ricavi delle vendite e delle prestazioni e agli altri ricavi e proventi, sicché devono essere considerati i proventi delle vendite dei generi di monopolio e non solo gli aggi. Ha inoltre condiviso il rilievo secondo cui la disciplina fiscale speciale applicabile ai generi di monopolio non incide sul diverso accertamento civilistico dei requisiti per la fallibilità. È stata disposta la statuizione sulle spese in assenza di costituzione degli intimati ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l.fall.

    Per la verifica dell'esonero dal fallimento occorre avere riguardo ai requisiti dimensionali dell'impresa; i ricavi lordi si determinano secondo i criteri civilistici richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2425 c.c.

    I ricavi lordi vanno ricondotti alle voci dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi; restano esclusi proventi finanziari, rivalutazioni e proventi straordinari.

  • art. 29, comma 4, l. n. 1293/1957

    La normativa speciale sui generi di monopolio è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ne ha escluso la rilevanza decisiva ai fini della fallibilità.

  • art. 18 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in chiave fiscale; la Corte ha ritenuto irrilevante la disciplina fiscale speciale rispetto al giudizio civilistico sui requisiti di fallibilità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Dedotti come violati, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché la censura mirava in sostanza a contestare la qualificazione giuridica dei ricavi e l'apprezzamento già compiuto dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'esonero dal fallimento dell'imprenditore commerciale, i ricavi lordi vanno determinati secondo le voci del conto economico di cui all'art. 2425 c.c. relative alla gestione ordinaria, non sulla base di criteri fiscali speciali o di sole componenti di utile netto.
  • Nella vendita di generi di monopolio, ai fini del requisito dimensionale fallimentare, devono essere computati i proventi complessivi delle vendite e non soltanto gli aggi percepiti dal rivenditore, quando tali proventi rientrino nella gestione ordinaria dell'impresa.
  • La disciplina fiscale speciale del settore non vincola, di per sé, l'accertamento civilistico dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, salvo che una norma espressa disponga diversamente.
  • La contestazione dei requisiti di fallibilità deve confrontarsi con la nozione civilistica di ricavi lordi e con la concreta attività d'impresa svolta, senza poter isolare una sola voce economica se l'impresa opera anche in altri settori commerciali.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.