Cassazione Civile, Ordinanza n. 26666/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, recuperando imposta di registro e catastale e irrogando sanzioni, sul presupposto che l'immobile acquistato nel 2007 fosse da qualificare come abitazione di lusso. I contribuenti avevano impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR Toscana aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per omessa motivazione; 2) violazione dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo (art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990), sostenendo che l'avviso era sufficientemente chiaro; 3) violazione delle norme sull'agevolazione prima casa e dei decreti che individuano gli immobili di lusso, per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata dall'Ufficio la natura di lusso dell'immobile; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR attribuito rilievo decisivo a una precedente sentenza resa in relazione al medesimo immobile nei confronti del precedente proprietario. I contribuenti resistevano e proponevano ricorso incidentale condizionato, denunciando a loro volta violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sostenendo che la CTR avesse implicitamente riformato sul punto la decisione di primo grado.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la sentenza impugnata sufficientemente motivata, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo dell'Agenzia. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nella specie l'avviso era ritenuto sufficientemente motivato perché indicava la qualificazione dell'immobile come villa inserita in un villaggio residenziale e la conseguente appartenenza alla categoria di lusso.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sufficienza della motivazione dell'atto amministrativo.
art. 1, nota II-bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa; la perdita del beneficio consegue se l'immobile è di lusso.
tariffa parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Base normativa dell'agevolazione prima casa oggetto di revoca.
D.M. 2 agosto 1969
Serve a individuare gli immobili di lusso; per gli immobili inseriti in aree destinate a ville la collocazione urbanistica è, di per sé, indice sufficiente di lusso.
D.M. 4 dicembre 1961
Citato nel ricorso come parametro normativo per la qualificazione dell'immobile, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 2909 c.c.
Il giudicato formatosi in un precedente giudizio tra altri soggetti sul medesimo immobile non è opponibile ai contribuenti, poiché rileva la situazione al momento dell'acquisto e il rapporto tra parti diverse.
art. 2697 c.c.
In materia di agevolazioni fiscali, una volta contestato il beneficio dall'Amministrazione, il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione.
art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione dell'atto deve mettere il contribuente in condizione di predisporre il ricorso con specifica indicazione dei motivi di doglianza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014
Utilizzate come riferimento sui vizi di motivazione denunciabili in cassazione, escludendo nella specie la nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.
Cass. nn. 11566/2016 e 20376/2006
Confermano che, nei benefici fiscali, dopo la contestazione dell'Ufficio grava sul contribuente la prova dei presupposti del trattamento di favore.
Cass. nn. 2755/2012, 15553/2017, 29975/2019
Affermano che un immobile ubicato in zona urbanistica destinata a ville è abitazione di lusso per il solo dato della collocazione urbanistica.
Cass. n. 2595/1988
La diversa classificazione catastale o le caratteristiche intrinseche dell'immobile non sono decisive rispetto alla sua collocazione in zona qualificata come destinata a ville.
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di liquidazione è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere in modo intellegibile i presupposti fattuali e giuridici della pretesa, così da poter valutare l'opportunità dell'impugnazione e approntare le difese; non è richiesta una motivazione analitica se l'atto indica chiaramente la ragione della revoca del beneficio.
- In materia di agevolazioni fiscali, una volta contestato dall'Amministrazione il diritto al trattamento di favore, grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi dell'agevolazione invocata, non potendo l'Ufficio essere onerato della dimostrazione del diritto del privato.
- Ai fini dell'agevolazione prima casa, la qualificazione di lusso può derivare anche dalla collocazione urbanistica dell'immobile in area destinata a ville: tale dato, di per sé, è idoneo a fondare la revoca del beneficio indipendentemente dalle caratteristiche costruttive interne o dalla classificazione catastale.
- Il giudicato formatosi in un precedente giudizio relativo al medesimo bene non produce automaticamente effetti nei confronti di acquirenti diversi, quando il presupposto rilevante ai fini dell'imposta è la situazione dell'immobile al momento del nuovo acquisto e non quella accertata in un diverso rapporto processuale.
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