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Sentenza

Sentenza n. 894/2026 - Latina, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Formia sulla richiesta del 16 settembre 2025, con cui la società ricorrente ha chiesto la concessione del mutamento di destinazione d’uso necessario ad innescare il procedimento per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura deputata all’esercizio dell’attività commerciale per media struttura; - dell’obbligo del Comune di Formia di provvedere sulla predetta richiesta.

Giustizia amministrativa202501071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Formia sull’istanza volta all’adozione di una deliberazione consiliare di rigenerazione urbana e al conseguente mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di un’area industriale compresa nell’ambito del Consorzio Industriale del Lazio, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla richiesta del 16 settembre 2025. L’istanza mirava a sollecitare l’adozione della deliberazione consiliare prevista dalla legge regionale Lazio n. 7/2017, come modificata dalla legge regionale Lazio n. 12/2025, al fine di rendere possibile il mutamento di destinazione d’uso dell’area da industriale a commerciale e, successivamente, l’avvio del procedimento per la realizzazione di una media struttura di vendita. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la richiesta riguardasse l’adozione o la modifica di una variante urbanistica, espressione di potere ampiamente discrezionale, e ne ha comunque dedotto l’infondatezza, avendo già disciplinato l’ambito con una precedente deliberazione. La società ha inoltre chiesto, in replica, di sollevare questione di legittimità costituzionale della normativa regionale, qualora il termine del 31 dicembre 2025 fosse qualificato come perentorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la deliberazione prevista dall’art. 4 della legge regionale Lazio n. 7/2017, nel testo modificato dalla legge regionale Lazio n. 12/2025, abbia natura pianificatoria e contenuto generale, poiché stabilisce condizioni e limiti per i mutamenti di destinazione d’uso nell’ambito della rigenerazione urbana. L’adozione della deliberazione è rimessa alla discrezionalità comunale sia nell’an, poiché i Comuni possono prevedere l’ammissibilità degli interventi, sia nel quomodo, potendo anche escludere integralmente l’applicazione della disciplina. Il rito sul silenzio non è quindi esperibile per ottenere l’adozione di un atto generale o pianificatorio, quando non sussista un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere su una specifica istanza privata né una posizione qualificata e differenziata del richiedente. Il Comune, inoltre, aveva già esercitato il proprio potere pianificatorio con la deliberazione consiliare n. 84 del 27 dicembre 2023, sicché la richiesta della società mirava sostanzialmente a ottenere la modifica o integrazione delle scelte urbanistiche generali in funzione dell’interesse del singolo operatore. Il TAR ha rilevato che il privato non dispone di un potere vincolante di iniziativa né di un diritto all’accoglimento di una proposta di variante o di modifica della disciplina urbanistica vigente. In via subordinata, il Collegio ha osservato che il ricorso sarebbe stato comunque infondato, perché il comportamento comunale non poteva qualificarsi come inerzia antidoverosa: l’avvenuta adozione della precedente deliberazione poteva essere interpretata come scelta discrezionale di non modificare l’assetto pianificatorio esistente. La questione di costituzionalità è stata ritenuta irrilevante. La società ricorrente è stata condannata a pagare al Comune euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite; le spese nei rapporti con il Consorzio Industriale del Lazio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il rimedio presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico di provvedere sulla richiesta del privato.

  • art. 117 c.p.a.

    Regola il rito applicabile all’azione contro il silenzio; non è utilizzabile per imporre l’adozione di atti generali o pianificatori rimessi alla discrezionalità dell’amministrazione.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’obbligo di conclusione del procedimento non sussiste quando l’istanza mira all’esercizio di un potere generale e discrezionale di pianificazione, in assenza di una posizione qualificata del privato.

  • art. 4 l.r. Lazio n. 7/2017

    i Comuni “entro il termine del 31 dicembre 2025 [...] possono prevedere [...] il mutamento della destinazione d’uso [...] oppure possono escludere del tutto l’applicazione del presente articolo”.

    La norma attribuisce ai Comuni una facoltà discrezionale di disciplinare o non disciplinare i mutamenti di destinazione d’uso nell’ambito della rigenerazione urbana; non configura un obbligo puntuale di adottare una deliberazione su istanza privata.

  • art. 1, commi 2 e 3, l.r. Lazio n. 36/1987

    La deliberazione comunale prevista dalla disciplina regionale è adottata mediante la procedura e con gli effetti propri degli atti di pianificazione urbanistica.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Individua le categorie funzionali tra le quali la disciplina regionale consente, alle condizioni previste, il mutamento di destinazione d’uso.

  • art. 4 l.r. Lazio n. 12/2025

    Ha modificato l’art. 4 della l.r. Lazio n. 7/2017, mantenendo la scelta comunale discrezionale sull’attivazione della disciplina di rigenerazione urbana entro il termine indicato.

Massime di principio

  • Il rito avverso il silenzio non è esperibile per ottenere l’adozione di atti di pianificazione urbanistica o di atti amministrativi generali, quando il relativo potere è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione e non sussiste uno specifico obbligo giuridico di provvedere su una determinata istanza privata.
  • Una deliberazione comunale che stabilisce, in via generale, condizioni e limiti per i mutamenti di destinazione d’uso nell’ambito della rigenerazione urbana ha natura pianificatoria, anche quando sia sollecitata da un singolo proprietario, se produce effetti riferibili a una pluralità indifferenziata di destinatari.
  • La previsione legislativa secondo cui i Comuni “possono” adottare una disciplina urbanistica e possono anche escluderne l’applicazione attribuisce un potere discrezionale nell’an e nel quomodo, non un obbligo vincolato di deliberare a fronte dell’istanza del privato.
  • Il privato non può utilizzare l’azione avverso il silenzio per ottenere la modifica o l’integrazione dell’assetto urbanistico vigente in funzione del proprio interesse particolare, non sussistendo un diritto all’accoglimento della proposta di variante o di nuova pianificazione.
  • L’avvenuta adozione di una precedente deliberazione pianificatoria può escludere l’inerzia antidoverosa dell’amministrazione, quando il successivo mancato intervento sia interpretabile come scelta discrezionale di conservare l’assetto urbanistico già approvato.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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