Ordinanza n. 998/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’Amministrazione e del Commissario ad acta nell’esecuzione del giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto, con istanza del 12 marzo 2026, la surroga del Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza, deducendone l’inerzia. Il TAR aveva già ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Termini Imerese, disponendo il pagamento di complessivi euro 2.000,00 oltre accessori entro 60 giorni dalla notificazione. Decorso inutilmente tale termine, la ricorrente aveva attivato il Commissario ad acta con istanza del 4 novembre 2025, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Anche tale termine era decorso senza provvedimenti esecutivi, nonostante un ulteriore sollecito. La ricorrente ha quindi chiesto la sostituzione del Commissario.
La decisione
Il TAR ha riconosciuto la sussistenza di una persistente inerzia tanto del Ministero quanto del Commissario ad acta. Tuttavia, non ha disposto allo stato la surroga del Commissario, ritenendo più opportuno assegnargli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per provvedere all’esecuzione della sentenza del TAR n. 1988/2025. La decisione è motivata dall’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale mediante una misura proporzionata e progressiva, ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Ogni ulteriore determinazione è stata riservata all’esito del termine assegnato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
attraverso una misura proporzionata e progressiva
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare misure progressive e proporzionate per rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, anche assegnando un ulteriore termine al Commissario ad acta prima di procedere alla sua sostituzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell’amministrazione e del Commissario ad acta non impone automaticamente la surroga di quest’ultimo: il giudice può previamente assegnare un ulteriore termine per l’adempimento, secondo una progressione di misure proporzionate.
- L’assegnazione di un ulteriore termine al Commissario ad acta costituisce una misura funzionale all’effettività della tutela giurisdizionale quando il giudice ritenga che l’esecuzione possa ancora essere sollecitamente assicurata senza procedere immediatamente alla sostituzione.
- La decisione sulla surroga del Commissario ad acta può essere riservata all’esito del termine assegnato, mantenendo il giudice dell’ottemperanza il potere di adottare successivamente le ulteriori misure necessarie all’esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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