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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31747/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato alla pena di dodici mesi di reclusione per il delitto di intralcio alla giustizia, previsto dall'art. 377, terzo comma, c.p., per avere minacciato una persona, prospettando di investirla con un trattore, allo scopo di indurla a rendere falsa testimonianza e, secondo la ricostruzione difensiva, eventualmente anche di indurre la persona offesa a ritrattare la querela per lesioni. La Corte di appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 377, terzo comma, c.p. e vizi di motivazione, sostenendo che la persona minacciata non avrebbe potuto essere qualificata come testimone perché il relativo processo non si era svolto, essendo divenuto esecutivo un decreto penale di condanna, e contestando l'individuazione dei destinatari e delle finalità della minaccia. Con il secondo motivo ha censurato il riconoscimento della recidiva infraquinquennale, deducendo che il precedente decreto penale era divenuto esecutivo dopo la commissione del fatto e che non era stata adeguatamente motivata la maggiore pericolosità sociale o intensità della colpevolezza. Con il terzo motivo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando l'assenza di una concreta valutazione dell'offensività e l'uso non specificato della condotta susseguente al reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e diretto a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Nel merito, ha affermato che l'intralcio alla giustizia ex art. 377, terzo comma, c.p. è un reato di pericolo e può configurarsi anche quando le pressioni siano esercitate su chi abbia reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, in vista della successiva assunzione della qualità di testimone o della ritrattazione. È irrilevante che la minaccia abbia effettivamente condizionato le dichiarazioni. La finalità di ottenere la remissione della querela non è incompatibile con quella di indurre alla ritrattazione o alla falsa testimonianza. Quanto alla recidiva, la Corte ha rilevato che, essendo stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, essa non aveva prodotto effetti diretti sulla pena né effetti indiretti, sicché il ricorrente non aveva indicato un concreto interesse all'impugnazione. Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione soprattutto della gravità della minaccia di morte mediante investimento con un trattore e del conseguente pericolo; l'eventuale mancata specificazione delle condotte susseguenti al reato non ha determinato illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 377, comma 3, c.p.

    «intralcio alla giustizia»

    La fattispecie ha natura di reato di pericolo e comprende le pressioni o minacce esercitate su chi abbia reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini preliminari, anche allo scopo di indurlo alla ritrattazione in tale fase o in vista del successivo dibattimento. Non è necessario che il condizionamento delle dichiarazioni si realizzi concretamente.

  • art. 371-bis c.p.

    Richiamato nel percorso argomentativo relativo alla permanenza della qualità di persona informata sui fatti nella fase delle indagini preliminari.

  • art. 131-bis c.p.

    «particolare tenuità del fatto»

    La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo. Nel caso esaminato, la gravità della minaccia e l'entità del pericolo escludevano la causa di non punibilità.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    I parametri relativi alla gravità del reato, desunti dalla natura, specie, mezzi, modalità e gravità della condotta e dall'entità del danno o del pericolo, rilevano nella valutazione della particolare tenuità del fatto.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva, quando è ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti, non produce effetti diretti sulla pena né gli effetti indiretti normalmente collegati al suo riconoscimento, salvo diversa previsione legislativa.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il delitto di intralcio alla giustizia ex art. 377, comma 3, c.p. è un reato di pericolo: si perfeziona con l'esercizio di pressioni o minacce dirette a condizionare dichiarazioni processualmente rilevanti, senza che sia necessario dimostrare l'effettivo conseguimento del risultato intimidatorio.
  • Le pressioni esercitate durante la fase delle indagini preliminari nei confronti di chi abbia già reso dichiarazioni accusatorie possono integrare l'intralcio alla giustizia, anche se il destinatario non abbia ancora assunto formalmente la qualità di testimone dibattimentale.
  • La finalità di indurre la persona offesa a rimettere la querela non è logicamente incompatibile con l'ulteriore finalità di ottenere la ritrattazione delle dichiarazioni o una falsa testimonianza; le diverse finalità possono concorrere nella medesima condotta intimidatoria.
  • Quando la recidiva sia stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti, essa non produce effetti diretti sulla pena né effetti indiretti, sicché l'impugnazione richiede la deduzione di un concreto interesse attuale.
  • Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto, la gravità della minaccia e l'entità del pericolo concretamente generato possono da sole escludere la causa di non punibilità, purché la motivazione complessiva esponga in modo non illogico i parametri decisivi.
  • La condotta susseguente al reato può essere considerata nella valutazione della particolare tenuità del fatto secondo la disciplina applicabile ratione temporis; tuttavia, l'eventuale mancata indicazione analitica di tale parametro non impone l'annullamento quando la decisione sia comunque sorretta da una motivazione autonoma e non illogica fondata sulla gravità oggettiva della condotta.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento personaleCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidivaOnere della prova

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