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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01153/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 18/04/2025 che aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere. Il difensore censura la carenza di gravi indizi in ordine al reato associativo (assenza di tornaconto personale, ruolo tecnico/di RUP non preordinato a favorire l'impresa, errori materiali nel caricamento dati, mancata prova della conoscenza dei subappalti non autorizzati, inesistenza di una struttura organizzativa rivolta a commettere una serie indeterminata di reati) e contesta altresì le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione genericamente motivato) e la sproporzione della misura (si ritiene idonea una misura interdittiva o meno afflittiva alla luce delle dimissioni/ revoche dagli incarichi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale sulla sussistenza dell'associazione per delinquere, in particolare per la mancata esplicitazione della struttura organizzata e della consapevolezza durevole dei presunti associati. Ha inoltre ritenuto insufficienti le ragioni addotte a fondamento delle esigenze cautelari e richiamato il principio di proporzionalità, osservando che il rischio connesso all'attività di societa riconducibili al promotore avrebbe dovuto portare, se del caso, all'adozione di misure interdittive nei confronti delle societa e non necessariamente alla compressione dei diritti della persona fisica. L'ordinanza impugnata e stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013 (Ciaramitaro, Rv. 256054 - 01)

    Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054 - 01

    Per la configurabilita dell'associazione per delinquere e necessaria la predisposizione di una organizzazione strutturale, anche minima, finalizzata a una serie indeterminata di delitti e la consapevolezza durevole dei singoli associati di far parte di un sodalizio.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011 (Papa e altri, Rv. 251562 - 01)

    Sez. 6, n. 3886 del 7 novembre 2011, dep. 2012, Papa e altri, Rv. 251562 - 01

    Distinzione fra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato: l'associazione richiede struttura permanente e finalizzazione a una serie indeterminata di reati; il concorso riguarda accordi per reati determinati che si esauriscono con la loro esecuzione.

  • Richiamo al principio di proporzionalita e misure interdittive nei confronti degli enti

    Cfr. richiamo in ordinanza a sentenza di questa Sezione del 02/12/2025 relativa a misure interdittive (menzionata come non ancora massimata)

    Se il rischio di reiterazione e connesso all'attivita di societa riconducibili a un indagato, la valutazione delle esigenze cautelari deve considerare la proporzionalita e l'adeguatezza: puo essere preferibile una misura interdittiva nei confronti dell'ente piuttosto che la compressione dei diritti della persona fisica.

Massime di principio

  • La configurabilita dell'associazione per delinquere richiede la prova di una struttura organizzata, seppure minima, e della consapevolezza durevole dei partecipanti di appartenere a un sodalizio finalizzato a commettere una serie indeterminata di reati.
  • Il concorso di persone in reato e distinto dall'associazione: il primo riguarda accordi per reati determinati e si estingue con l'esecuzione, mentre l'associazione presuppone un pactum sceleris durevole e strutturato.
  • La prova dell'associazione puo essere desunta in via indiretta da facta concludentia (colloqui intercettati, uso di societa 'schermo', ripetitivita delle condotte), ma il giudice deve chiarire come tali elementi delineino una struttura organizzata e la consapevolezza dei singoli partecipanti.
  • Le esigenze cautelari richiedono elementi concreti e attuali di pericolo di reiterazione; motivazioni generiche o fondate solo su condotte pregresse e sulla mera esistenza di societa riconducibili al promotore non sono di per se sufficienti.
  • Quando il rischio di reiterazione dipende dall'attivita di societa (enti), va valutata la proporzionalita delle misure: possono risultare preferibili misure interdittive o misure rivolte all'ente piuttosto che misure personali fortemente afflittive, se meno lesive dei diritti dell'individuo e adeguate a prevenire la reiterazione.

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