Sentenza n. 11076/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa misura cautelare della determina prot. M_D A4B89B9 DE12025 0000315 03-11-2025 del Ministero della Difesa che ha aggiudicato a TELEGI S.r.L. la gara europea a procedura ristretta per la fornitura di Air Pallets HCU 6/E (NATO Stock number 1670-00-820-4896 o equivalenti) oltre ad ogni altro atto presupposto, e per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Stazione appaltante nonché del diritto a subentrare nel contratto da parte della ricorrente, che manifesta sin da ora la volontà del relativo subentro; ovvero in subordine, qualora non fosse dichiarata l’inefficacia del contratto, per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una gara europea a procedura ristretta per la fornitura di Air Pallets HCU-6/E o equivalenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione a favore di altra impresa, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, ovvero il risarcimento del danno. Ha dedotto: indeterminatezza dell’offerta dell’aggiudicataria, che aveva indicato soltanto “HCU-6/E” senza specificare Part Number e NATO Stock Number; violazione del principio di equivalenza, poiché la stazione appaltante non avrebbe concretamente verificato la conformità del prodotto; violazione dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, per avere l’aggiudicataria integrato o modificato l’offerta mediante le dichiarazioni rese dopo l’esclusione; difformità dell’offerta rispetto all’oggetto della gara, in quanto riferita a un prodotto ancora da progettare, fabbricare e omologare; persistente indeterminatezza dell’offerta anche alla luce dei chiarimenti successivi; violazione della lex specialis, dei principi di concorrenza, par condicio, imparzialità, trasparenza, diligenza e autoresponsabilità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Le resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e la nullità per indeterminatezza del petitum. Nel merito hanno sostenuto che il capitolato consentisse la produzione a commessa e la successiva codificazione NATO del prodotto, prevista entro novanta giorni dalla stipula del contratto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso. Il termine di impugnazione non decorreva dalla mera comunicazione dell’aggiudicazione, poiché la ricorrente aveva segnalato entro un termine ragionevole il malfunzionamento della piattaforma di accesso agli atti, circostanza corroborata da ulteriori elementi, e aveva ricevuto integralmente la documentazione soltanto il 7 gennaio 2026. Nel merito, il ricorso è stato respinto in ogni sua domanda. Il Collegio ha ritenuto che il sistema di codificazione NATO attribuisse l’NSN solo dopo la stipula del contratto e nell’ambito del successivo procedimento di produzione e certificazione; pertanto, non era irragionevole né impossibile ammettere alla gara un produttore che non disponesse ancora di NSN e P/N, purché assumesse l’impegno di fornire un prodotto conforme alle dettagliate specifiche del capitolato e della MIL-DTL-27443G. L’offerta dell’aggiudicataria era determinata per relationem mediante il richiamo al capitolato tecnico, che individuava caratteristiche costruttive e funzionali precise. La mancata indicazione dei codici non comportava quindi indeterminatezza, poiché il codice sarebbe stato attribuito dall’autorità competente dopo la stipula e la verifica di conformità. La lex specialis non imponeva che il prodotto fosse già esistente, disponibile in magazzino o previamente codificato al momento dell’offerta: lo dimostravano la previsione dell’acquisizione dell’NSN entro novanta giorni dalla stipula, i controlli durante le lavorazioni, l’omologazione e il collaudo prima della consegna. Non era configurabile neppure una modifica postuma dell’offerta: la nota successiva all’esclusione si era limitata a chiarire un impegno già desumibile dall’offerta e dalla sottoscrizione della scheda recante il richiamo al capitolato quale parte inscindibile del contratto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 4.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Richiamato dalle resistenti in relazione al termine di impugnazione dell’aggiudicazione; il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché la decorrenza è stata collegata all’integrale conoscenza degli atti di gara, resa possibile solo con la trasmissione del 7 gennaio 2026.
art. 120 c.p.a.
Richiamato per il rito speciale degli appalti e per il termine decadenziale; il TAR ha escluso la tardività in ragione del malfunzionamento della piattaforma e della mancata integrale ostensione degli atti.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
La norma non è stata violata perché le dichiarazioni successive all’esclusione hanno chiarito, senza modificarlo, il contenuto dell’offerta originaria.
Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di equivalenza; la verifica di conformità del prodotto poteva essere completata nell’ambito del procedimento di omologazione e codificazione previsto dalla lex specialis.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato è stato richiamato nel precedente provvedimento cautelare quale criterio di lettura della lex specialis, in senso non restrittivo rispetto alla possibilità di offrire prodotti da realizzare e certificare entro l’esecuzione.
art. 5.1 del Capitolato Tecnico
La previsione dell’obbligo di fornire i dati di codificazione NATO entro novanta giorni dalla stipula è stata considerata incompatibile con l’obbligo di possedere già l’NSN al momento dell’offerta e indicativa della possibilità di produzione a commessa.
MIL-DTL-27443G
Specifica tecnica di riferimento per le caratteristiche costruttive del pallet; il richiamo alle sue prescrizioni rendeva determinabile per relationem l’oggetto dell’offerta.
Linee Guida SGD-G-035 del Sistema di Codificazione NATO
La procedura di codificazione può essere avviata solo in presenza di un contratto di fornitura con un’amministrazione della Difesa; ciò giustifica l’assenza dell’NSN nell’offerta di un nuovo produttore.
art. 2, comma 2, d.m. 55/2014
Richiamato nel dispositivo per il rimborso delle spese forfettarie.
Massime di principio
- Quando la codificazione tecnica o logistica di un prodotto può essere attribuita dall’autorità competente soltanto dopo la stipula del contratto e l’avvio della produzione o certificazione, la lex specialis non può essere interpretata nel senso di imporre necessariamente all’offerente il possesso e l’indicazione preventiva di un codice che, prima dell’aggiudicazione, non è giuridicamente o materialmente conseguibile.
- L’offerta di una fornitura può essere determinata per relationem mediante il richiamo espresso a un capitolato tecnico che individui in modo dettagliato le caratteristiche costruttive, dimensionali e funzionali del bene, anche quando il prodotto debba essere realizzato a commessa e non sia ancora munito del codice identificativo definitivo.
- La previsione nella lex specialis dell’obbligo di ottenere o comunicare la codificazione del prodotto entro un termine successivo alla stipula, unitamente alla disciplina delle lavorazioni, dell’omologazione e del collaudo prima della consegna, costituisce indice della possibilità di offrire beni ancora da fabbricare o certificare e non soltanto prodotti già disponibili in magazzino.
- Il chiarimento reso dopo l’esclusione non integra una modifica vietata dell’offerta quando si limita a esplicitare un impegno già desumibile dall’offerta originaria, dal richiamo al capitolato e dalla documentazione sottoscritta, senza introdurre un nuovo oggetto o nuove condizioni della prestazione.
- In presenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma di accesso agli atti, il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dall’integrale conoscenza della documentazione di gara, purché l’operatore economico attivi tempestivamente le procedure di accesso e mantenga un comportamento leale e diligente.
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