Cassazione Civile, Ordinanza n. 32572/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Un lavoratore subordinato aveva chiesto l’ammissione al passivo per € 72.953,33, di cui € 9.953,33 per ferie non godute oltre la quota obbligatoria prevista dal CCNL e € 63.000,00 per MBO (Management By Objective), con richiesta di collocazione privilegiata e, per la quota MBO, di prededuzione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile l’art. 74 l.fall. tramite il rinvio operato dalla disciplina dell’amministrazione straordinaria, e aveva riconosciuto la prededuzione per la retribuzione variabile. La procedura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita nel riconoscere la prededuzione, non espressamente richiesta nelle conclusioni dell’opposizione; 2) violazione dell’art. 74 l.fall. e dell’art. 14 preleggi, assumendo che l’art. 74 si applichi solo a contratti come somministrazione o vendita a consegne ripartite e non al rapporto di lavoro subordinato, con conseguente divieto di interpretazione analogica di norma eccezionale; 3) violazione degli artt. 52 d.lgs. 270/1999 e 111 l.fall., deducendo che il credito non sarebbe sorto in funzione o in occasione della procedura, perché relativo ad attività svolta in un periodo precedente all’apertura dell’amministrazione straordinaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice non è vincolato alle sole conclusioni formali, ma deve interpretare la domanda nel suo contenuto sostanziale; nel caso concreto, la richiesta di prededuzione del credito MBO risultava chiaramente esposta nella parte narrativa del ricorso introduttivo. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che il contratto di lavoro subordinato rientra tra i contratti ad esecuzione continuata ai quali si applica l’art. 74 l.fall. in caso di subentro del commissario straordinario, con conseguente obbligo di pagamento integrale e in moneta attuale delle prestazioni già rese prima dell’apertura della procedura. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi confermato la decisione del Tribunale e condannato la ricorrente alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve rispettare il petitum, ma nell’interpretazione della domanda può e deve guardare al contenuto sostanziale dell’atto, non solo alle formule letterali o alle conclusioni formalmente precisate.
art. 74 l.fall.
Si applica ai contratti a esecuzione continuata o periodica in caso di subentro del curatore o del commissario straordinario, imponendo il pagamento integrale in moneta attuale anche delle prestazioni già eseguite prima dell’apertura della procedura.
art. 14 preleggi
Non è consentita l’applicazione analogica di norme eccezionali oltre i casi espressamente previsti; tuttavia, nel caso concreto, l’art. 74 è stato ritenuto direttamente applicabile al rapporto di lavoro subordinato.
art. 52 d.lgs. n. 270/1999
Richiamato quale norma che, in caso di subentro del commissario straordinario nei contratti pendenti, rinvia alla disciplina della legge fallimentare per i diritti dell’altro contraente.
art. 8 l. n. 39/2004
Norma di richiamo della disciplina della legge fallimentare ai contratti pendenti nell’amministrazione straordinaria.
art. 111 l.fall.
Invocato dalla ricorrente per negare la prededuzione; il motivo è stato assorbito perché la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 74 l.fall.
art. 2751 bis n. 1 c.c.
Base del privilegio riconosciuto al credito da lavoro nel decreto del tribunale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la domanda va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale e non esclusivamente sulla base delle conclusioni formalmente formulate: se una specifica richiesta risulta chiaramente dalla parte narrativa dell’atto, il giudice può pronunciarvi legittimamente.
- Il contratto di lavoro subordinato, quando vi sia subentro della procedura nel rapporto pendente, è qualificabile come contratto ad esecuzione continuata e rientra nella disciplina che impone il pagamento integrale delle prestazioni già rese prima dell’apertura della procedura.
- Nell’amministrazione straordinaria, il rinvio alla disciplina fallimentare sui contratti pendenti comporta che il commissario straordinario, subentrando nel rapporto, debba corrispondere in moneta attuale anche i corrispettivi maturati per prestazioni anteriori all’apertura della procedura.
- Le norme che incidono sulla par condicio creditorum e attribuiscono prededuzione o pagamento integrale non possono essere interpretate in modo estensivo oltre il loro ambito, ma la loro applicazione è corretta quando il rapporto rientra direttamente nella fattispecie tipizzata dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32473/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32474/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32477/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32480/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32482/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32483/2024 del 14/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →