Sentenza n. 743/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione - del provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- in data 25/8/2025 (Fasc. n. -OMISSIS- - protocollo n. -OMISSIS-), e notificato a mani proprie in data 26/8/2025 dall’Ufficio Anticrimine della Questura di -OMISSIS-, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento adottato dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 16/5/2025, notificato il 19/5/2025, con il quale è stata disposta la misura dell'ammonimento ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 93/2013, nei confronti del medesimo; nonché di ogni altro atto amministrativo antecedente e conseguente comunque connesso o collegato anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro l'ammonimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. 93/2013
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la misura dell'ammonimento disposta dal Questore, chiedendone l'annullamento previa sospensione, insieme agli atti connessi. Nel corso del giudizio, il difensore ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle amministrazioni intimate il medesimo giorno. Il Tribunale ha ritenuto la dichiarazione non rituale perché tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., essa consentiva di presumere il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del provvedimento prefettizio e dell'ammonimento questorile. La dichiarazione di rinuncia, pur non producendo l'estinzione del giudizio perché tardivamente notificata, è stata valorizzata quale elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda sottostante.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. 93/2013
Individua la base normativa della misura dell'ammonimento disposta dal Questore; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Il termine previsto per la notificazione della rinuncia non è stato rispettato, sicché la dichiarazione è stata ritenuta non rituale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche una dichiarazione di rinuncia non rituale può consentire di presumere il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata tardivamente non produce gli effetti processuali propri della rinuncia rituale, ma può comunque costituire elemento presuntivo del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando dagli atti del processo emerge che il ricorrente non conserva più un interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese anche in caso di improcedibilità del ricorso.
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