Risoluzione n. 277 del 2/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina un interpello sull’applicabilità del bonus aggregazioni a un conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR. Pur riconoscendo operatività e requisiti formali, l’Agenzia nega l’agevolazione perché il conferimento e le successive cessioni societarie riportano, di fatto, il controllo sotto il medesimo gruppo, vanificando il requisito di indipendenza richiesto dalla norma.
Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale (“bonus aggregazioni”) e diniego per mancanza di indipendenza
Bonus aggregazioni e conferimento d’azienda
La risoluzione n. 277/E del 2 ottobre 2007 riguarda un interpello presentato da ALFA srl con socio unico in merito all’applicazione degli incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale previsti dall’art. 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il tema è il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR.
Fatti rappresentati dall’istante
ALFA srl, società operativa dal 1988 nel settore della produzione di macchinari industriali, è integralmente partecipata da oltre due anni da BETA spa. BETA spa è a sua volta controllata da due soci, il signor X e GAMMA srl; GAMMA srl è partecipata dal signor Y e da DELTA Holding spa.
La società EPSILON srl opera dal 1998 nella commercializzazione di prodotti chimici adesivi ed è titolare di brevetti relativi a macchinari per l’incollaggio di parti di calzature. Il capitale di EPSILON srl è detenuto da oltre due anni dal signor Z e dal signor W.
L’istante dichiara che ALFA srl ed EPSILON srl non hanno avuto alcun rapporto partecipativo o di gruppo e non sono mai state controllate, neppure indirettamente, dal medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c.
EPSILON srl intende conferire nel 2007 la propria unica azienda in ALFA srl ai sensi dell’art. 176 TUIR. Dopo il conferimento, EPSILON srl deterrà il 70% di ALFA srl e BETA spa il restante 30%.
Successivamente, il signor Z cederà parte della propria quota in EPSILON srl a BETA spa; il signor W cederà l’intera propria partecipazione a favore di BETA spa e OMEGA srl. A seguito di tali operazioni, EPSILON srl risulterà partecipata per il 64,29% da BETA spa, per il 14,29% dal signor Z e per il 21,42% da OMEGA srl.
Le cessioni complessive di partecipazioni in EPSILON srl, pari all’85,71% del capitale sociale, avverrebbero per un prezzo complessivo di euro 3.523.000, corrispondente al valore attribuito a tale quota sulla base della valutazione di EPSILON srl pari a euro 4.110.000.
In integrazione, l’istante precisa che tra EPSILON srl e ALFA srl non esistono né sono mai esistiti vincoli contrattuali o commerciali. Tra BETA spa ed EPSILON srl vi sono invece normali rapporti commerciali, in quanto BETA è fornitore di EPSILON, con vendite pari a euro 5.304,44 nel 2006 e a euro 50.483,13 complessivamente nei due anni precedenti.
Si afferma inoltre che le persone fisiche che controllano direttamente EPSILON srl e quelle che controllano indirettamente ALFA srl tramite BETA spa non sono legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado.
Finalità dichiarate dell’operazione
L’operazione viene giustificata con l’esigenza di:
- realizzare un’integrazione verticale tra EPSILON srl, portatrice di una rete commerciale nazionale e di capacità inventive in ambito macchinari per calzature, e ALFA srl, depositaria del know-how produttivo;
- ampliare la rete commerciale attraverso i contatti e i posizionamenti delle società del Gruppo BETA.
La successiva cessione di partecipazioni in EPSILON srl è finalizzata, secondo l’istante, a restituire a BETA spa la maggioranza del capitale di ALFA srl, così da riportare ALFA nel Gruppo BETA e consentirle di beneficiare del know-how internazionale del gruppo.
Quesito e tesi del contribuente
L’istante chiede se il conferimento descritto rientri tra le operazioni agevolabili ai sensi dell’art. 1, commi 242-249, della legge n. 296/2006.
La società ritiene che l’operazione possa beneficiare del riconoscimento fiscale dei maggiori valori, sostenendo di aver prodotto la documentazione necessaria, tra cui bilanci, prospetti relativi alla disciplina delle società non operative ed elenco soci, idonea a dimostrare il rispetto delle condizioni richieste dal comma 244.
Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’art. 1, commi 242-249, della legge finanziaria 2007 consente, al ricorrere di specifiche condizioni, il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in caso di conferimento di azienda effettuato ex art. 176 TUIR, nel biennio 2007-2008.
La ratio della norma è quella di incentivare le aggregazioni aziendali tra soggetti indipendenti, derogando al principio di neutralità fiscale proprio delle operazioni straordinarie.
Quanto ai requisiti soggettivi, il comma 243 riconosce il beneficio al soggetto conferitario che rientri tra quelli di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR, cioè società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato.
Quanto ai requisiti oggettivi, il comma 244 richiede che:
- partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni;
- le imprese non facciano parte dello stesso gruppo societario;
- non vi siano rapporti di partecipazione tra i soggetti, in qualsiasi misura;
- i soggetti non siano controllati, neppure indirettamente, dal medesimo soggetto ai sensi dell’art. 2359 c.c., compresa l’ipotesi di controllo indiretto tramite persone fisiche legate da coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado.
Il comma 245 richiede inoltre che le imprese si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.
La circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, richiamata dalla risoluzione, precisa che le imprese devono essere operative da almeno due anni, indipendenti, non legate da rapporti partecipativi e non controllate dal medesimo soggetto, anche indirettamente.
Valutazione dell’Agenzia sui requisiti
L’Agenzia riconosce che il requisito soggettivo è soddisfatto, poiché ALFA srl è una società a responsabilità limitata.
Ritiene inoltre che l’istante abbia dimostrato l’operatività delle imprese coinvolte, sulla base dei bilanci e dei prospetti relativi alle società non operative, da cui emerge lo svolgimento di una effettiva attività d’impresa nel biennio precedente.
Il nodo decisivo è però il requisito dell’indipendenza. Secondo l’Agenzia, la fattispecie rappresentata assicura solo formalmente tale requisito, poiché l’insieme delle operazioni programmate mostra che il conferimento e le successive cessioni di partecipazioni sono coordinate per ricondurre il controllo sotto BETA spa.
Motivi del diniego
L’Agenzia osserva che la sequenza di operazioni, considerata nel suo complesso, ripristina la situazione originaria di partenza, nella quale BETA spa deteneva il controllo di ALFA srl. In questo modo viene sostanzialmente vanificato il presupposto dell’indipendenza e dell’autonomia delle imprese coinvolte, che è alla base del beneficio fiscale.
La successiva cessione delle partecipazioni in EPSILON srl dimostra, secondo l’Amministrazione, che i soci non intendono condividere un comune piano di riorganizzazione, ma semplicemente ricondurre la gestione della nuova ALFA srl sotto il controllo del socio originario BETA spa.
L’Agenzia afferma quindi che la situazione va trattata come se la partecipazione di controllo di EPSILON srl fosse stata ceduta a BETA spa prima del conferimento. In tale ipotesi, entrambe le società sarebbero risultate direttamente partecipate dal medesimo soggetto, con conseguente esclusione dell’agevolazione per difetto del requisito di indipendenza.
Ne deriva che ciò che rileva come causa ostativa è la riconducibilità del pacchetto di controllo delle società coinvolte al medesimo soggetto, sia che tale circostanza si verifichi prima sia che si realizzi dopo l’operazione di conferimento. In entrambi i casi, infatti, viene meno lo spirito della norma, volta a favorire solo aggregazioni tra imprese effettivamente indipendenti.
Esito
La risoluzione conclude che il piano descritto non può essere ricompreso tra le fattispecie agevolabili ai sensi dell’art. 1, commi 242-249, della legge n. 296/2006.
Resta inoltre impregiudicato, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare se l’operazione e gli eventuali atti collegati, non compiutamente rappresentati, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo, menzionando in particolare la possibile rilevanza di una precedente operazione di scissione della società conferente.
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