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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25050/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conti impugnava l'ordinanza del 30/08/2023 che, pur attenuando la misura cautelare dagli arresti domiciliari al divieto di dimora in Calabria, confermava la sussistenza di gravi indizi per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e varie operazioni di intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di valori. I motivi di ricorso (quattro) contestavano: a) l'insufficienza e la mancata specificazione del contributo causale di Conti al sodalizio (artt. 110 e 416-bis c.p.); b) la carenza di elementi per ritenere la volontà elusiva rispetto alle misure di prevenzione patrimoniale e la non punibilità dell'intestazione a congiunti (art. 512-bis); c) l'assenza del dolo specifico di "agevolazione" richiesto per l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1; d) l'ingiustificatezza della misura cautelare (divieto di dimora) per cessata esigenza di prevenzione, dato che Conti avrebbe dismesso incarichi in Calabria e risiedere/lavorare a Catania.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e congrua sulla sussistenza dei gravi indizi, richiamando e confermando l'ordinanza genetica e valutando coerentemente le intercettazioni e le altre emergenze investigative (versamenti, trattative per locazione, assunzioni e rapporti con esponenti del clan Mancuso). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul diverso grado richiesto per i "gravi indizi" in sede cautelare rispetto al giudizio di merito, nonché i principi sull'apprezzamento "ex post" del contributo del concorrente esterno. I motivi sono stati ritenuti in parte aspecifici e in parte manifestamente infondati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nel contesto del concorso tra più soggetti nella commissione del reato; la Corte valuta la partecipazione di Conti alla fattispecie integrata dall'art. 416-bis.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fondamentale per la configurazione del reato di associazione mafiosa; la Corte valuta l'agevolazione e il contributo esterno nei termini della giurisprudenza, anche ai fini dell'aggravante ex comma 1.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Richiamato per le condotte di trasferimento fraudolento di valori/intestazione fittizia; la Corte conferma che il delitto può ricorrere anche in caso di intestazione a stretti congiunti quando emergono elementi che rivelano capacità elusiva.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma cardine per la valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" ai fini cautelari; la Corte ribadisce che il criterio cautelare è meno rigoroso rispetto al giudizio di merito e che i provvedimenti di merito devono motivare adeguatamente la gravità indiziaria.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere il diverso livello probatorio richiesto in sede cautelare (commi richiamati dall'art. 273), precisando che non si richiede la qualificazione degli indizi secondo il comma 2 per le misure cautelari.

  • art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Riferimento alla presunzione di interposizione fittizia per i stretti congiunti nelle misure di prevenzione patrimoniale; la Corte utilizza tale principio per valutare la punibilità dell'intestazione a familiari.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede cautelare la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" ha un taglio autonomo e meno stringente rispetto al giudizio di merito: il giudice deve solo motivare congruamente la qualificata probabilità di responsabilità.
  • Per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è necessario valutare "ex post" il contributo effettivo del concorrente esterno rispetto alle finalità dell'associazione; ciò può emergere anche da intercettazioni, versamenti e vantaggi economici riconosciuti.
  • Le intestazioni fittizie a favore di congiunti possono integrare il trasferimento fraudolento di valori se vi sono elementi concreti che ne dimostrino la capacità elusiva; la presunzione di interposizione per i familiari opera come elemento rilevante nella valutazione.
  • Le censure che propongono una mera rilettura alternativa delle prove (es. conversazioni/intercettazioni) senza censura di manifesta illogicità sono generalmente inammissibili in sede di legittimità.
  • La sostituzione di una misura cautelare con una misura meno afflittiva (es. divieto di dimora) è legittima se adeguatamente motivata per evitare contatti con la criminalità locale e il giudice deve motivare l'adeguatezza della misura rispetto al pericolo di reiterazione.

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