Cassazione Penale, Sentenza n. 40361/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (rigetto della richiesta di revoca del decreto di confisca n. 42/13). Denunciano: 1) violazione di legge (art. 125 c.p.p., artt. 7, 20, 24 d.lgs. 159/2011) per non aver valutato elementi di novità prodotti in sede di revoca ex tunc della confisca, in particolare la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 11/5/2018 (divenuta irrevocabile il 28/5/2021) che aveva disposto la revoca della confisca penale su determinate quote societarie e immobili; 2) errata esclusione del contrasto di giudicati tra la confisca penale e la confisca di prevenzione, con l'affermazione che la sentenza del 2018 non si era confrontata con il giudicato del 2017; 3) omissione di motivazione rispetto all'asserita prova della legittima provenienza dei beni e quindi mancanza del novum necessario alla revoca. In sede successiva il difensore ha precisato e concentrato le doglianze sul motivo relativo al contrasto di giudicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale secondo cui, anche nei procedimenti anteriori al d.lgs. 159/2011, è possibile la revoca ex tunc della confisca per vizi "genetici" purché emergano elementi nuovi e decisivi. Tuttavia la revoca non può essere un mero riesame dello stesso materiale probatorio; la prova nuova deve essere sopravvenuta o incolpevolmente scoperta dopo la chiusura del procedimento e, se si invoca una sentenza penale definitiva, questa può costituire novum solo se esclude in modo assoluto i presupposti della confisca di prevenzione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non hanno indicato una prova nuova adeguata: la sentenza del 2018 non è stata riconosciuta come novum perché si è limitata a diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati e, anzi, non ha escluso in modo assoluto i presupposti della confisca di prevenzione. La Corte d'appello ha inoltre motivatamente escluso il contrasto di giudicati valorizzando la diversa ratio e i diversi presupposti tra confisca penale e confisca di prevenzione e l'evento della morte del presunto autore (Passarelli Dante) come elemento differenziale decisivo. Di conseguenza la richiesta di revoca è stata ritenuta infondata e i ricorsi in cassazione sono stati rigettati.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
La Corte ricorda che l'art. 7 consente la revoca della misura di prevenzione per vizi "genetici" e che, per i procedimenti anteriori al d.lgs. 159/2011, la giurisprudenza aveva già riconosciuto la possibilità di revoca ex tunc in presenza di prova sopravvenuta o di invalidità originaria del provvedimento.
Legge 31 maggio 1965, n. 575
Riferimento alla disciplina originaria della confisca; la giurisprudenza ha adattato la revoca della confisca prevista dalla normativa previgente per tenere conto di vizi genetici dell'atto ablativo.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
art. 28; art. 117; art. 18
L'art. 28 disciplina la revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione (casistiche di novum decisivo; sentenze penali sopravvenute che escludano in modo assoluto i presupposti; falsità determinanti). L'art. 117 stabilisce che le disposizioni del libro I non si applicano ai procedimenti già avviati prima dell'entrata in vigore, ma la Corte spiega che la ratio dell'art. 28 è stata trasposta anche per salvare rimedi simili nei procedimenti ante 2011.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125
art. 10, co.1, lett. c), n. 2
Modifiche che hanno reso autonome le misure patrimoniali rispetto a quelle personali, consentendo l'applicazione di confisca di prevenzione anche senza misure personali; elemento richiamato per spiegare la diversa funzione delle misure patrimoniali.
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. L. 7 agosto 1992, n. 356
Norma relativa alla confisca penale 'allargata' (ora differenziata dal codice penale): la Corte sottolinea la diversa disciplina e i limiti dell'estensione di effetti penali ai successori, specie in caso di morte dell'imputato.
Codice di procedura penale
art. 125; art. 606, lett. e) (richiamati)
Art. 125 citato in relazione ai rimedi impugnatori; la Corte ricorda che in cassazione nel procedimento di prevenzione l'esame è limitato a violazioni di legge (art. 4 L. 1423/1956 richiamato), escludendo i profili di illogicità manifesta di fatto non qualificabili come vizio di legge salvo motivazione inesistente o apparente.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca (anche ex tunc) di una confisca di prevenzione occorre produrre elementi nuovi e decisivi sopravvenuti o incolpevolmente scoperti dopo la conclusione del procedimento; non è sufficiente una diversa valutazione di elementi già noti.
- Una sentenza penale definitiva può costituire prova nuova ai fini della revoca solo se, alla luce dei fatti in essa accertati, esclude in modo assoluto i presupposti della confisca di prevenzione.
- Nei procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) resta possibile la revoca ex art. 7 L. 1423/1956, ma con le stesse esigenze di straordinarietà e sopravvenienza delle prove che caratterizzano l'art. 28 del codice antimafia.
- Chi ha partecipato al procedimento originario (es. eredi o terzi intervenuti) non può instaurare un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. per ottenere la revoca: deve utilizzare gli strumenti di revocazione/ricorso previsti per le misure di prevenzione (art. 7 L. 1423/1956 o art. 28 d.lgs. 159/2011), nei limiti e termini previsti.
- La confisca penale 'allargata' e la confisca di prevenzione sono discipline distinte: la morte del presunto autore può incidere sulla possibilità di applicare la confisca penale ai successori, mentre non annulla automaticamente la possibilità di misure di prevenzione patrimoniali se permangono i presupposti di pericolosità sociale e di origine illecita dei beni.
- Se si intende basare la revoca su una prova che era deducibile nel procedimento originario, è necessario dimostrare l'impossibilità materiale o la forza maggiore che abbia impedito la tempestiva deduzione.
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